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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7789/2020 del 14/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società alimentare)

La controversia

L’Azienda sanitaria provinciale aveva comunicato alla società un invito al versamento della tariffa annua forfettaria prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 194 del 2008, destinata a finanziare i controlli sanitari ufficiali. La società aveva impugnato l’invito davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che con sentenza n. 584 del 2010 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. L’appello era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 236, depositata il 7 dicembre 2011, sul rilievo che l’Azienda sanitaria non era un ente dotato di potere impositivo e che la tariffa costituiva il corrispettivo di un servizio, non un tributo. Con sei motivi di ricorso per cassazione la società ha contestato la decisione; il primo denunciava, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per l’erronea declaratoria di difetto di giurisdizione tributaria. La Corte ha esaminato e accolto tale motivo; gli altri cinque motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13431 del 13 giugno 2014: la controversia sulla richiesta della tariffa annua forfettaria prevista dal D.Lgs. n. 194 del 2008 per finanziare i controlli sanitari ufficiali appartiene alla giurisdizione tributaria, poiché la prestazione ha natura tributaria. Ha quindi assorbito gli altri motivi, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e dichiarato la giurisdizione del giudice tributario. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 del D.Lgs. n. 194/2008

    La questione di giurisdizione è stata risolta da questa Corte con la sentenza Sez. U, n. 13431 del 13/06/2014, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa alla richiesta di pagamento della tariffa annua forfettaria per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, attuativo del Reg. n. 882/04/CE, trattandosi di imposizione che, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 141 del 2009 della Corte costituzionale), ha natura tributaria attesa la doverosità della prestazione, imposta non solo in forza dell’interesse generale al bene della salute ma anche dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e direttamente collegata alla pubblica spesa, giacchè grava sullo Stato – per una platea di destinatari individuati in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, costituito dall’attività da essi svolta nel settore alimentare – l’obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.

    La tariffa forfettaria dovuta dagli operatori del settore alimentare per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ha natura tributaria: è una prestazione doverosa collegata alla spesa pubblica e riferita a destinatari individuati in base all’attività economicamente rilevante svolta. Le controversie relative alla sua richiesta appartengono pertanto alla giurisdizione tributaria.

  • art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992

    La questione di giurisdizione è stata risolta da questa Corte con la sentenza Sez. U, n. 13431 del 13/06/2014, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa alla richiesta di pagamento della tariffa annua forfettaria per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, attuativo del Reg. n. 882/04/CE, trattandosi di imposizione che, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 141 del 2009 della Corte costituzionale), ha natura tributaria attesa la doverosità della prestazione, imposta non solo in forza dell’interesse generale al bene della salute ma anche dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e direttamente collegata alla pubblica spesa, giacchè grava sullo Stato – per una platea di destinatari individuati in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, costituito dall’attività da essi svolta nel settore alimentare – l’obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.

    Rientra nella giurisdizione tributaria la controversia sulla richiesta della tariffa forfettaria in questione, in quanto la tariffa ha natura tributaria.

  • art. 59, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 546/1992

    Considerato che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), questa Corte, in applicazione dell’art. 283 c.p.c., comma 3, rimette le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

    Accertato l’erroneo difetto di giurisdizione dichiarato nei gradi di merito, la causa è rimessa al giudice tributario di primo grado secondo la disposizione richiamata.

  • art. 283, comma 3, c.p.c.

    Considerato che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), questa Corte, in applicazione dell’art. 283 c.p.c., comma 3, rimette le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

    La Corte dispone la rimessione delle parti al giudice tributario provinciale, in diversa composizione, in applicazione della norma processuale indicata.

Massime di principio

  • La controversia sulla richiesta della tariffa annua forfettaria prevista per finanziare i controlli sanitari ufficiali sugli operatori del settore alimentare appartiene alla giurisdizione tributaria, perché la prestazione ha natura tributaria: è doverosa, collegata alla spesa pubblica e riferita a una platea individuata in base a un presupposto economicamente rilevante.
  • Se il giudice d’appello conferma erroneamente una pronuncia di difetto di giurisdizione tributaria in una controversia che spetta al giudice tributario, la Cassazione cassa la decisione e rimette la causa al giudice tributario di primo grado secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile

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