Cassazione Penale, Sentenza n. 26270/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carboni impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, aveva confermato il decreto del G.I.P. di Velletri disponendo il sequestro ai fini di confisca per equivalente del saldo attivo di un conto corrente e di un immobile. Il ricorso denunciava violazione di legge in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti (reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, in particolare indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti) e contestava la motivazione come meramente apparente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha ritenuto valida la dichiarazione di rinuncia al ricorso inviata via PEC dal difensore, unitamente agli allegati (richiesta e decreto di archiviazione e dissequestro), anche se non sottoscritti digitalmente. La Corte ha precisato che l'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020 consente il deposito con valore legale mediante invio da indirizzo PEC registrato e che la mancata sottoscrizione digitale non comporta invalidità o inutilizzabilità degli atti diversi dalle impugnazioni indicate dai commi 6-sexies e 6-octies dello stesso articolo. Essendosi verificata l'archiviazione e il dissequestro dei beni (causa non imputabile al ricorrente), è sopraggiunta la carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., con conseguente inammissibilità. Non è stata disposta la condanna alle spese processuali né il versamento alla Cassa delle ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4
per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli per i quali è previsto il deposito sul portale telematico, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati
Consente la presentazione/deposito con valore legale tramite indirizzo PEC registrato; la Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso possa essere validamente trasmessa tramite PEC anche se priva di firma digitale
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, commi 6-sexies e 6-octies
previsione sanzionatoria sulla mancata sottoscrizione digitale per gli atti di impugnazione e l'estensione nominativa ad alcune opposizioni
La Corte ha distinto: la sanzione di inammissibilità per mancata sottoscrizione digitale opera specificamente per le impugnazioni e per gli atti nominativamente richiamati; non può essere estesa per interpretazione analogica ad altri atti diversi da quelli espressamente indicati
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito dell'archiviazione e del dissequestro che hanno eliminato l'interesse della ricorrente alla decisione
artt. 581, 582, 583 e 589 cod. proc. pen.
forme previste per la rinuncia e per gli atti in dibattimento
La Corte segnala che, oltre alle forme ordinarie previste dal codice, il legislatore ha ammesso la presentazione anche mediante PEC; le forme codicistiche non escludono la validità dell'invio PEC ove previsto dalla legge
art. 7 D.M. Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44
Registro generale degli indirizzi certificati
La Corte valorizza l'iscrizione dell'indirizzo PEC nel Registro come condizione per il deposito con valore legale tramite PEC
art. 177 cod. proc. pen.
principio di tipicità delle nullità
La Corte richiama il principio secondo cui le nullità devono essere espressamente previste dalla legge e non possono essere rilevate ove non tipizzate
Massime di principio
- La rinuncia a un ricorso può essere validamente trasmessa tramite PEC da indirizzo iscritto nel Registro generale degli indirizzi certificati, anche se priva di firma digitale
- La mancata sottoscrizione digitale non determina automaticamente invalidità o inutilizzabilità degli atti trasmessi via PEC, salvo che la legge non preveda espressamente la sanzione per specifiche tipologie di atti (es. alcune impugnazioni)
- L'archiviazione del procedimento e il conseguente dissequestro dei beni possono determinare sopravvenuta carenza di interesse, rendendo inammissibile un ricorso volto a ottenere la restituzione di quei beni
- La sopravvenuta carenza di interesse non integra una situazione di soccombenza; pertanto non si applicano le ordinarie conseguenze economiche (spese processuali o versamento alla Cassa per le ammende)
- Nel valutare la validità di documenti trasmessi telematicamente, il giudice deve rispettare il principio di tipicità delle nullità e non estendere sanzioni previste per atti specifici ad altre categorie senza chiara previsione normativa
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