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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22351/2020 del 15/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto prescritti, con applicazione della prescrizione quinquennale, crediti riferiti a tributi locali contenuti in cartella di pagamento notificata il 4/9/2009. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 5 (ora comma 6) del d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 1, comma 197, della L. n. 145/2018 sostenendo che, dall'iscrizione a ruolo a partire dal 1999, la prescrizione dei crediti riscossi mediante ruolo sarebbe in ogni caso decennale, con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve a favore del contribuente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella parte ancora attinente: la Corte ha confermato l'applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. SU 17/11/2016 n. 23397) secondo cui la scadenza del termine per impugnare la cartella determina solo l'irretrattabilità del credito ma non la "conversione" della prescrizione sostanziale breve in quella ordinaria decennale salvo che non intervenga un titolo giudiziale definitivo (actio iudicati). La Corte ha quindi ritenuto corretta l'applicazione della prescrizione quinquennale ai tributi locali oggetto della controversia. Ha inoltre osservato che la norma richiamata della L. n. 145/2018 non è applicabile ratione temporis al caso di specie. È stata dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per altre cartelle in relazione al discarico amministrativo intervenuto; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - art. 20 (comma 5/6)

    Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale

    Il richiamo al termine decennale si riferisce al procedimento amministrativo di discarico/reiscrizione e non altera, di per sé, la disciplina sostanziale della prescrizione applicabile ai singoli crediti; non comporta conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale.

  • Cass. SU, 17 novembre 2016, n. 23397 (giurisprudenza)

    la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo

    Principio applicato: l'irretrattabilità della cartella non equivale a una 'actio iudicati' e dunque non trasforma automaticamente il termine di prescrizione previsto per il singolo credito nel termine decennale ordinario.

  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, comma 197

    Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

    La norma prevede il termine decennale per riaffidare in riscossione in specifiche ipotesi legate alla definizione agevolata; la Corte ha ritenuto tuttavia che tale norma non fosse applicabile ratione temporis al caso e comunque non incida sul principio che collega la conversione del termine solo a un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2953 c.c. (codice civile)

    La conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c. opera di regola quando sia intervenuto un titolo giudiziale definitivo (actio iudicati); non si applica per effetto della sola irretrattabilità amministrativa della cartella.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Disciplina il termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento; la scadenza di tale termine produce la decadenza dal rimedio processuale ma non la conversione automatica del termine di prescrizione sostanziale.

  • art. 2946 e art. 2948, n. 4, c.c.

    Rimarcano il principio secondo cui, in difetto di diversa disposizione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale; l'art. 2948 n.4 riguarda specifiche ipotesi (interessi) cui può applicarsi disciplina particolare.

  • decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 - art. 3, comma 19

    Norma richiamata nel contesto del discarico automatico nel procedimento di definizione agevolata; rilevante per la questione della riaffidamento delle somme discaricate, ma non retroattiva rispetto al caso esaminato.

  • Legge 28 settembre 1998, n. 337 (delega) - art. 1, comma 1, lett. m)

    La delega al Governo riguardava la revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute (ambito procedurale), non la disciplina sostanziale della prescrizione; quindi non legittima un'interpretazione che modifichi la prescrizione sostanziale dei crediti.

Massime di principio

  • La scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento rende il credito irretrattabile ma non trasforma automaticamente un termine di prescrizione sostanziale breve (es. quinquennale) nel termine decennale ordinario: la conversione opera solo se sia intervenuto un titolo giudiziale definitivo.
  • Il riferimento al termine decennale in norme sul procedimento amministrativo di discarico/reiscrizione (es. art. 20 d.lgs. 112/1999) riguarda il rapporto procedurale tra ufficio e agente della riscossione e non modifica, di per sé, i termini di prescrizione sostanziale dei singoli tributi.
  • La prescrizione va determinata in base alla disciplina sostanziale propria di ciascun tributo; il giudice deve applicare i termini previsti dalla legge per quella specifica causale di credito.
  • L'iscrizione a ruolo o il subentro dell'agente di riscossione non determinano automaticamente una novazione che imponga la prescrizione decennale: per tale effetto occorre un titolo giudiziale o norma che lo disponga espressamente.
  • Norme sopravvenute che prevedono termini diversi possono essere rilevanti solo se applicabili ratione temporis; non si possono utilizzare norme successive per modificare retroattivamente la prescrizione già maturata.

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