Cassazione Civile, Ordinanza n. 01535/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva rigettato gli appelli proposti contro avvisi di accertamento emessi nei confronti di vari soggetti collegati a una società estinta. La controversia, limitata alla posizione della società ricorrente, riguardava la pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti quale socia della società cancellata, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, per la responsabilità nei limiti delle somme percepite nei due anni d'imposta precedenti la messa in liquidazione. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la sospensione per avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie ex art. 6 d.l. n. 119/2018; ha prodotto le relative istanze per i tre avvisi di accertamento, precisando di avere versato la prima rata solo per uno di essi, mentre per gli altri due non sarebbe stato dovuto alcun importo. L'Agenzia ha confermato il corretto perfezionamento della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
viene richiamato come base della responsabilità del socio della società cancellata nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione o distribuzione di utili, e come fondamento della pretesa fiscale nei confronti della società socia
art. 6 d.l. n. 119/2018
è utilizzato quale norma che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; il suo perfezionamento determina l'estinzione del giudizio
d.P.R. n. 600/1973
richiamato nell'intestazione come riferimento normativo dell'oggetto della controversia tributaria
d.P.R. n. 602/1973
richiamato nella motivazione per individuare la disciplina applicabile alla responsabilità del socio e alla pretesa impositiva
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto, senza decisione nel merito.
- La legittimazione passiva e la responsabilità del socio di società cancellata, in sede di riscossione di imposte dovute dalla società estinta, sono ricondotte all'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e operano nei limiti delle somme effettivamente percepite.
- In presenza di definizione agevolata correttamente perfezionata, la Corte si limita a prendere atto dell'intervenuto effetto estintivo e a regolare le spese secondo il criterio dell'anticipazione.
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