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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13090/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva rideterminato la pena per il reato previsto dall'art. 186 cod. strada (comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies), censurando violazioni procedurali (artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.) e contestando l'utilizzabilità degli accertamenti effettuati mediante prelievo ematico

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato che il reato è estinto per intervenuta prescrizione (è spirato il termine massimo di cinque anni dalla consumazione: 11/7/2015). Per tale motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente di guida). Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Modena ai sensi dell'art. 224 cod. strada. La Corte ha ritenuto irrilevanti, in presenza della causa estintiva, le nullità e le doglianze procedurali sollevate in appello e in cassazione; non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada

    Norma che definisce il reato ascritto al ricorrente (guida in stato di ebbrezza con aggravanti). La Corte si limita a indicarla quale titolo del reato ma la dichiarazione di prescrizione estingue la responsabilità penale connessa a tale norma

  • art. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

    violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Censura di nullità o vizi procedurali sollevata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto queste doglianze ininfluenti perché, essendo intervenuta la causa estintiva, le nullità non impediscono l'annullamento senza rinvio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sintesi del motivo di ricorso; riguarda i requisiti formali della esposizione delle censure in cassazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la pronuncia di assoluzione di merito quando risulti l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha escluso l'applicabilità perchè non è possibile constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto

  • art. 224 cod. strada

    art. 224 cod. strada, comma 3

    Predisposizione procedurale: obbligo di comunicare al Prefetto le decisioni inerenti alla patente; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Modena per gli adempimenti di competenza

Massime di principio

  • Se in sede di legittimità risulta intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice deve dichiarare l'estinzione e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio, senza necessità di approfondire tutte le nullità o questioni procedurali sollevate
  • Le doglianze relative a nullità procedurali o all'utilizzabilità di prove (ad es. prelievi ematici) diventano ininfluenti quando sussiste una causa estintiva che impone l'immediata estinzione del processo penale
  • La pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. richiede che sia accertata, all'evidenza, l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; in sua assenza si procede con la declaratoria di estinzione per prescrizione quando ricorrano i presupposti
  • Le sanzioni amministrative accessorie connesse alla responsabilità penale (es. revoca della patente) devono essere eliminate se la responsabilità penale si estingue per prescrizione
  • Anche quando il reato è estinto, possono sussistere obblighi procedurali residui, come la comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 224 cds, che il giudice deve disporre

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