Cassazione Penale, Sentenza n. 14415/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto positivo di competenza ex art. 30 c.p.p. in relazione a reati tributari (indebita compensazione, art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000) commessi con riferimento a crediti inesistenti della Seven srl posti in compensazione dalla Allestimenti Navali di Giunta Marcello per gli anni 2017-2019. Il contrasto tra gli uffici riguardava l'individuazione del "luogo dell'accertamento" (criterio speciale di competenza per territorio ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 74/2000): il GIP di Lucca deduceva rilevanza degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Viareggio sulla Seven srl, mentre il GIP di Torino sosteneva che le indagini erano originate da accertamenti dell'Agenzia delle Entrate con sede a Pianezza e che la valutazione complessiva dei fatti era stata svolta dall'ufficio di Torino, che aveva anche prodotto prima la richiesta di rinvio a giudizio.
La decisione
Il conflitto è stato deciso indicando quale giudice competente il GIP del Tribunale di Torino. La Corte ha ritenuto che, ai fini della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, il "luogo dell'accertamento" corrisponde alla sede dell'Ufficio che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione e non al mero luogo di raccolta dati. Poiché le indagini erano originate dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate a Pianezza, la richiesta di rinvio a giudizio di Torino era anteriore a quella di Lucca e da Torino erano scaturiti gli accertamenti in Toscana, la Corte ha ritenuto che l'ufficio di Torino abbia effettuato la valutazione complessiva e, pertanto, sia competente.
Norme richiamate
art. 30 cod. proc. pen.
Norma sul conflitto di competenza; strumento procedurale utilizzato per risolvere la contestazione tra i due giudici.
art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Criterio speciale di competenza per territorio per i reati tributari: il luogo dell'accertamento determina la competenza; va individuato nella sede dell'Ufficio che ha compiuto l'effettiva valutazione degli elementi relativi alla violazione.
art. 10‑quater, secondo comma, D.Lgs. 74/2000
Norma che disciplina il reato di indebita compensazione; oggetto dell'imputazione nel procedimento.
art. 8 cod. proc. pen.
Regola generale sul luogo di consumazione del reato; nel caso di obbligazioni tributarie assolte telematicamente il luogo di consumazione può risultare non identificabile e quindi si ricorre al criterio speciale dell'art. 18.
art. 9 cod. proc. pen.
Regole generali sulla competenza per territorio; la Corte ha ribadito che la norma speciale (art. 18 D.Lgs. 74/2000) prevale sulle regole generali (art. 9 c.p.p.) per i reati tributari.
Cass. Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024 (Lipani), Rv. 286900
Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900
Giurisprudenza che individua il luogo dell'accertamento nella sede dell'Ufficio che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi probatori; richiamata per confermare il criterio applicabile.
Cass. Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022 (Almanza), Rv. 284057‑01
Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057‑01
Principio che, ai fini dell'indebita compensazione, rileva il luogo dell'ultima utilizzazione del credito o, se non individuabile, il luogo dell'accertamento ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 74/2000.
Cass. Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019 (Magnozzi), Rv. 278597‑01
Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, Magnozzi, Rv. 278597‑01
Giurisprudenza che conferma l'applicazione del criterio sussidiario del luogo dell'accertamento quando il luogo di consumazione non è identificabile.
Cass. Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022 (Cimmino), non massimata
Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022, Cimmino, non massimata
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul prevalere del criterio speciale dell'art. 18 per i reati di indebita compensazione.
Cass. Sez. 3, n. 42307 dell'11/10/2022 (Marchetti), non massimata
Sez. 3, n. 42307 del 11/10/2022, Marchetti, non massimata
Richiamo giurisprudenziale che segue il medesimo indirizzo interpretativo in tema di luogo dell'accertamento per reati tributari.
Massime di principio
- Per i reati tributari (es. indebita compensazione) la competenza per territorio si determina, in via prioritaria, con riferimento al luogo dell'ultima utilizzazione del credito (es. invio F24); se questo non è individuabile (pagamenti telematici), si applica il criterio speciale del "luogo dell'accertamento" ex art. 18 D.Lgs. 74/2000.
- Il "luogo dell'accertamento" va inteso come la sede dell'Ufficio che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la violazione (valutazione complessiva), non come il semplice luogo di raccolta dati o di svolgimento di attività operative parziali.
- La prevalenza del criterio speciale (art. 18 D.Lgs. 74/2000) rispetto alle regole generali del codice di procedura penale (art. 9 e art. 8 c.p.p.) deve essere considerata quando la struttura del reato o le modalità di adempimento rendono incerta l'individuazione del luogo di consumazione.
- Nelle situazioni in cui più uffici hanno svolto indagini, valutare quale ufficio ha avviato le indagini, quale ha formulato per primo la richiesta di rinvio a giudizio e quale ha svolto la valutazione complessiva dei fatti: questi elementi sono decisivi per individuare il luogo dell'accertamento.
- Accertamenti locali che riguardano un unico filone o singola società (anche con verifiche successive) non prevalgono, ai fini della competenza territoriale, sull'ufficio che ha condotto l'indagine originaria e ha avuto la visione d'insieme del fenomeno, salvo che da elementi univoci emerga il contrario.
- In presenza di modalità telematiche di utilizzo dei crediti (es. F24), approfondire dove sia stata svolta l'effettiva attività valutativa dell'Amministrazione finanziaria o dell'ufficio investigativo che ha aggregato e analizzato i dati: quello è il luogo da considerare per la competenza.
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