Cassazione Penale, Sentenza n. 34277/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della liberazione anticipata relativo al semestre 7/7/2024 - 7/1/2025. Il ricorrente censura: 1) omessa motivazione sulle ragioni addotte nel reclamo; 2) valutazione errata e violazione di legge perché un'aggressione verbale, sanzionata internamente con un mero richiamo, è stata però ritenuta decisiva per negare il beneficio, mentre comportamenti disciplinarmente lievi non dovrebbero essere determinanti se esistono elementi positivi costanti nel semestre.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente e comparati con gli altri elementi positivi del periodo; il magistrato deve valutare il fatto storico (non la sola sanzione) e inserirlo nel contesto dell'evoluzione della personalità del detenuto nel semestre. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il giudice ha disposto il rinvio per un nuovo esame, perché mancava la valutazione complessiva e motivata dell'episodio e della condotta nel semestre.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
Il magistrato di sorveglianza valuta il fatto storico che ha dato luogo alla sanzione disciplinare ai fini del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, e non la sanzione formale in sé.
Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025 (Calabrò)
"in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto."
La norma giurisprudenziale impone una valutazione concreta e comparativa dei rapporti disciplinari col resto della condotta; una singola infrazione non può automaticamente annullare comportamenti positivi continui.
Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019 (Amato)
Conferma il principio che i rapporti disciplinari vanno valutati nel contesto e in un giudizio complessivo riguardante la rieducazione.
Massime di principio
- Nella valutazione per la liberazione anticipata il magistrato deve esaminare il fatto storico (ciò che è avvenuto) e non limitarsi a considerare la sanzione disciplinare inflitta.
- I rapporti disciplinari vanno valutati concretamente nel loro contesto e comparati con tutti gli altri elementi positivi o negativi emersi nel semestre; una sanzione lieve non esclude automaticamente il riconoscimento del beneficio.
- La motivazione deve esplicitare perché un episodio ha rilevanza decisiva: va descritta l'evoluzione della personalità e condotta del detenuto nel periodo considerato, evitando valutazioni astratte o generiche.
- Se manca una valutazione complessiva e motivata delle circostanze, il provvedimento è annullabile e il giudice dovrà rinviare per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe chiedere l'acquisizione e la comparazione di tutte le notazioni disciplinari e degli elementi positivi (partecipazione ai corsi, comportamenti regolari, ecc.) e sollevare la carenza motivazionale quando presente.
Testo integrale
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