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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12617/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta: gli articoli contestati erano art. 223, comma 2, n. 2 e art. 216, comma 1, n. 2, L. fall. (causazione del fallimento mediante operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale). Il ricorrente contestava la mancanza di prova sufficiente, rilevando che parte della documentazione era stata sequestrata impedendo la ricostruzione contabile, che la cooperativa era stata costituita come cooperativa artigiana con soci obbligati a versare i contributi autonomamente e che l'accertamento INPS che ha riclassificato i soci come dipendenti generò il debito contributivo. Denunciava altresì la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla causazione del fallimento per operazioni dolose: confermata la condotta colposa e la prevedibilità del dissesto, ritenendo che la scelta della forma cooperativa fosse stata utilizzata per eludere obblighi contributivi e che l'INPS avesse legittimamente riclassificato il rapporto di lavoro. Invece ha accolto il motivo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale: la decisione di merito non ha fornito motivazione adeguata sul dolo specifico richiesto (occorreva accertare se le scritture esistessero e se fossero state sequestrate) e non è sufficiente il mancato richiesta dei documenti all'autorità per integrare il dolo. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e la vicenda è rinviata a diversa sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su quella specifica fattispecie; per il resto la condanna è confermata.

Norme richiamate

  • art. 223, L. fall.

    comma 1 (distinzione tra causazione dolosa del fallimento e fallimento conseguente ad operazioni dolose)

    La Corte distingue le due fattispecie: la causazione dolosa richiede dolo specifico; il fallimento per operazioni dolose è reato a dolo generico, sufficiente la previsione del rischio di dissesto e la volontà dell'operazione antidoverosa

  • art. 216, L. fall.

    comma 1, n. 2 (bancarotta fraudolenta documentale)

    Per la bancarotta documentale è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori tramite occultamento o sottrazione delle scritture; mancano presupposti quando le scritture non sono state dimostrate come occultate volontariamente

  • art. 217, L. fall.

    Richiamata nella impugnazione in relazione alla possibile derubricazione a bancarotta semplice quando l'ostacolo alla consegna derivi da sequestro, ma la Corte rileva che l'onere probatorio sul dolo specifico non è stato provato

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti; accoglimento parziale del ricorso ha assorbito la questione del trattamento sanzionatorio

  • art. 2222, cod. civ.

    Richiamato per definire il lavoro artigiano come una forma di contratto d'opera autonoma; la qualificazione formale non esclude la possibile ricostituzione di un rapporto di lavoro subordinato in base alle modalità concrete della prestazione

  • legge 8 agosto 1985, n. 443

    Regola la figura dell'imprenditore artigiano e la possibilità di costituire imprese artigiane in forma cooperativa; la forma societaria non determina automaticamente l'autonomia contributiva dei soci se la loro attività è di fatto subordinata

  • legge 3 aprile 2001, n. 142

    Prevede che il socio lavoratore possa avere rapporto subordinato o autonomo con la cooperativa; la qualificazione reale del rapporto prevale sulla forma

  • art. 2094, cod. civ.

    Criterio per individuare il rapporto di lavoro subordinato: assoggettamento al potere direttivo e inserimento nell'organizzazione aziendale, assunto decisivo per la qualificazione contributiva

Massime di principio

  • La forma giuridica (es. cooperativa artigiana) e la qualificazione nominale dei rapporti non escludono che, nella realtà, i soci possano essere considerati lavoratori subordinati: prevalgono le modalità concrete di svolgimento della prestazione.
  • Per il reato di bancarotta per operazioni dolose (art. 223) non è necessario provare la volontà specifica di causare il fallimento: è sufficiente dimostrare la volontà delle operazioni antidoverose e la prevedibilità del dissesto come loro effetto.
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2) è indispensabile provare il dolo specifico di occultamento o sottrazione delle scritture contabili; il mero sequestro giudiziario o una mancata richiesta formale dei documenti può escludere il dolo.
  • In presenza di documentazione sotto sequestro, il giudice deve motivare chiaramente se le scritture esistessero, se fossero state sequestrate e quale sia stato l'atteggiamento concreto dell'imputato e degli organi fallimentari riguardo alla loro acquisizione.
  • Quando il ricorso in Cassazione ha successo solo su alcune imputazioni, il giudice può annullare la sentenza limitatamente alle fattispecie viziate e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quelle parti.

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