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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da un lungo giudizio in materia di indennità di espropriazione e occupazione legittima, nel quale erano stati liquidati in favore degli espropriati importi molto elevati e, in sede di regolazione delle spese, la Corte d'appello aveva rideterminato i compensi per i vari gradi di giudizio applicando diversi scaglioni tariffari del D.M. n. 55/2014. I ricorrenti avevano già impugnato in cassazione la sentenza d'appello del 2022 limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio; tale ricorso era stato respinto perché la Corte aveva ritenuto corretta la liquidazione delle spese sulla base del valore dell'oggetto dell'impugnativa. Con il presente ricorso per revocazione, gli stessi soggetti deducono errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione non avrebbe considerato che nel precedente giudizio di legittimità era stato rigettato il ricorso principale del Comune ed accolto quello incidentale degli espropriati, sicché, ai fini della liquidazione delle spese, avrebbe dovuto aversi riguardo al valore complessivo della domanda principale di indennità, e non al solo valore del ricorso incidentale o delle sole spese oggetto del precedente impugnazione. In sostanza, lamentano che la Corte abbia errato nella valutazione del valore della causa e nello scaglione tariffario applicato, chiedendo la correzione della precedente decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come errore di fatto revocatorio, investisse in realtà la valutazione giuridica del valore della causa e la corretta applicazione dello scaglione tariffario per la liquidazione delle spese, quindi un errore di giudizio e non un errore percettivo. Ha inoltre osservato che la questione era stata comunque controversa nel precedente giudizio, essendo stata difesa dal Comune la correttezza della liquidazione delle spese anche sulla base del valore indeterminabile. Conseguentemente, la censura non era proponibile tramite revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione, decisivo, evidente e non attinente a un punto controverso; non può coincidere con la violazione di legge o con l'erronea valutazione giuridica del valore della causa ai fini delle spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei soli limiti dell'errore di fatto revocatorio, non per contestare errori di giudizio o di interpretazione del ricorso e degli atti.

  • D.M. n. 55/2014

    È il parametro normativo richiamato per la liquidazione dei compensi; la controversia riguarda la scelta dello scaglione di valore applicabile, ma tale scelta attiene a un apprezzamento di merito/giudizio non censurabile con revocazione per errore di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia viziata da una svista meramente percettiva sul fatto, desumibile immediatamente dal confronto tra sentenza e atti, e non quando si contesti la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
  • La determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, e la conseguente individuazione dello scaglione tariffario, integra un giudizio, non un fatto; pertanto non può essere corretta con il rimedio della revocazione per errore di fatto.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la censura richiede di riesaminare il contenuto del ricorso originario o di interpretare le ragioni poste a base della precedente decisione, poiché ciò implica una contestazione dell'iter argomentativo del giudice e non una mera svista materiale.
  • Se la questione sulla corretta liquidazione delle spese era stata oggetto di contraddittorio nel precedente giudizio, difetta comunque il carattere dell'errore di fatto revocatorio, che non può cadere su un punto controverso già deciso dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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