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Sentenza

Sentenza n. 4742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 968/2025.

Giustizia amministrativa202600513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di restituzione della perizia di variante tecnica e suppletiva e di mancato riconoscimento come investimento delle somme relative a interventi di adeguamento delle protezioni laterali di un cavalcavia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria aveva impugnato il provvedimento ministeriale sostenendo che l'intervento fosse inserito nei piani straordinari predisposti dalla stessa società e approvati dal Ministero, deducendo violazione degli artt. 97 Cost., 3 e 143 d.lgs. n. 163/2006, della delibera CIPE n. 39/2007 ed eccesso di potere sotto vari profili. In appello ha censurato la sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso, deducendo error in iudicando e sostenendo, in particolare, che l'inerzia ministeriale non avrebbe potuto pregiudicare la realizzazione di interventi di sicurezza. La società ha inoltre affermato di avere costantemente informato il Ministero dello stato di avanzamento dei lavori e che l'Amministrazione, pur conoscendo gli interventi e sottolineandone l'urgenza per ragioni di sicurezza, non aveva esercitato alcun potere inibitorio; da tale condotta la concessionaria pretendeva di ricavare un consenso amministrativo, anche per silentium, alla realizzazione dell'intervento e della successiva variante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Piemonte. Le censure sono state esaminate congiuntamente e ritenute infondate. Il Collegio ha rilevato che il Ministero aveva espressamente escluso l'intervento oggetto della controversia dall'elenco dei progetti approvati, mentre aveva individuato specificamente gli interventi prioritari per i quali i progetti sarebbero stati approvati. La concessionaria, procedendo comunque alla realizzazione dell'intervento sulla base di una propria valutazione di urgenza e sicurezza, ha agito unilateralmente e arbitrariamente: non poteva realizzare motu proprio un intervento non espressamente approvato dal Ministero, ma avrebbe dovuto contestare il diniego o impugnare l'atto amministrativo. Analogamente, la comunicazione ministeriale relativa alla necessità di una perizia di variante non poteva essere interpretata come approvazione tacita della variante. Nel rapporto concessorio era necessario un provvedimento espresso del Ministero e il silenzio non aveva valore di assenso; la società avrebbe potuto eventualmente impugnare il silenzio, ma non eseguire la variante presumendo un consenso mai perfezionato. Le spese di lite sono state compensate per la natura delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    La concessionaria lo aveva invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma il motivo è stato respinto; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 3 d.lgs. n. 163/2006

    La disposizione è stata richiamata dalla concessionaria tra le norme asseritamente violate; il Consiglio di Stato non ne ha svolto una specifica applicazione nella motivazione.

  • art. 143 d.lgs. n. 163/2006

    La disposizione è stata richiamata tra i parametri del primo motivo d'appello; il motivo è stato respinto senza una specifica interpretazione testuale della norma.

  • Delibera CIPE n. 39/2007

    La delibera è stata invocata dalla concessionaria; la decisione non ne espone una specifica interpretazione, ritenendo comunque decisiva l'assenza di approvazione ministeriale dell'intervento.

Massime di principio

  • Nel rapporto concessorio autostradale, il concessionario non può realizzare autonomamente interventi non espressamente approvati dall'amministrazione concedente, anche quando li ritenga urgenti o necessari per ragioni di sicurezza; l'esecuzione unilaterale non può fondare il diritto al riconoscimento delle relative somme come investimento.
  • La conoscenza dell'intervento da parte dell'amministrazione, le interlocuzioni procedimentali e l'eventuale sottolineatura della sua urgenza non equivalgono ad approvazione amministrativa quando l'amministrazione abbia espressamente escluso il progetto dall'elenco degli interventi approvati.
  • Nel rapporto concessorio, il silenzio dell'amministrazione su una proposta di variante tecnica e suppletiva non assume valore di approvazione tacita in assenza di una specifica previsione che attribuisca al silenzio valore di assenso; il concessionario non può quindi eseguire la variante presumendo il consenso dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non approva un intervento o non si pronuncia su una proposta di variante, il concessionario deve utilizzare gli strumenti di tutela contro il diniego o contro il silenzio, senza sostituire unilateralmente l'approvazione amministrativa con una propria valutazione di urgenza o con la presunzione di consenso.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTrasporto pubblico locale
RamiContratti pubbliciServizi pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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