Cassazione Civile, Ordinanza n. 23226/2021 del 20/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione il decreto del Tribunale di Trieste che aveva rigettato il ricorso contro l'ordine di trasferimento in Germania disposto dall'Autorità di Dublino. La Corte, tuttavia, ha rilevato un vizio preliminare della procura alle liti: nel regime speciale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data. Nella specie, la procura non rispettava tali prescrizioni, risultando quindi invalida. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Ministero non ha svolto difese e non sono state liquidate spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per invalidità della procura speciale, poiché non recava correttamente l'indicazione della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato né la certificazione richiesta al difensore. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"
La norma introduce, per i ricorsi in materia, un requisito speciale di posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto e richiede la certificazione della data da parte del difensore; la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso.
art. 3, comma 3-septies, d.lgs. n. 25 del 2008
È richiamato in via analogica come disposizione che, al pari dell'art. 35-bis, comma 13, prevede un regime speciale della procura per il ricorso per cassazione.
art. 83 c.p.c.
È richiamato come disciplina ordinaria della procura alle liti, rispetto alla quale la norma speciale del d.lgs. n. 25 del 2008 introduce un requisito ulteriore.
art. 365 c.p.c.
È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, integrata dalle specifiche prescrizioni della normativa speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro di misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È citata come norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione avverso provvedimenti in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e deve risultare espressamente certificata dal difensore; il requisito è autonomo e speciale rispetto alla disciplina ordinaria della procura.
- La mancata indicazione, nella procura, della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato o la mancanza della certificazione del difensore comportano l'invalidità della procura e, quindi, l'inammissibilità del ricorso.
- La certificazione del difensore può riguardare, con sottoscrizione anche unica, sia la data del rilascio della procura sia l'autenticità della firma del conferente, purché il requisito di posteriorità sia chiaramente attestato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti processuali.
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