Sentenza n. 15352/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G01096 del 4/02/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 17/02/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00647 del 25/01/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 17 del 22/02/2022, recante la produzione riconoscibile per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza ospedaliera; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00493 del 21/01/2022, non pubblicata, richiamata nella determinazione n. n. G01096/2022, recante la produzione riconoscibile per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00083 del 10/01/2022, notificata il 21/01/2022, recante la definizione a consuntivo del livello di finanziamento per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per le funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - ove necessario, della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14302 del 27/11/2020, recante la definizione dei livelli di finanziamento per l'anno 2020; - ove necessario, del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta 10 dicembre 2019, n. U00498, recante la definizione del livello massimo di finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva per l'anno 2019 e l'introduzione del criterio di remunerazione del valore standard medio; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giomi S.p.A. il 14/12/2022: per l'annullamento - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14374 del 21/10/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 91 del 3/11/2022, di rettifica parziale della determinazione n. G01096 del 4/02/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G15141 del 4/11/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 95 del 17/11/2022, di rettifica e integrazione della determinazione n. G00647 del 25/01/2022, recante la produzione riconoscibile per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza ospedaliera; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G08567 del 1/07/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 82 del 4/10/2022, di rettifica dell'allegato 2B alla determinazione n. G00083 del 10/01/2022, recante la definizione a consuntivo del livello di finanziamento per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per le funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale a quelli impugnati con il ricorso introduttivo e i presenti motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio a seguito della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e notificata alle altre parti, in conformità all'art. 84 c.p.a. e ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non ha esaminato nel merito le censure di legittimità. Ha disposto la compensazione delle spese per eccezionali ragioni, considerate la definizione in rito e la natura dei contrapposti interessi.
Atto impugnato: Determinazioni regionali relative alla definizione dei livelli di finanziamento, della produzione riconoscibile e dei saldi per l'anno 2020 spettanti alle case di cura private accreditate per le funzioni di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, nonché successive rettifiche e integrazioni
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le determinazioni della Regione Lazio che, per l'anno 2020, definivano il livello di finanziamento, la produzione riconoscibile e i saldi delle case di cura private accreditate, con riguardo alle funzioni di pronto soccorso e terapia intensiva, all'assistenza ospedaliera e alle prestazioni specialistiche ambulatoriali connesse agli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti regionali di rettifica e integrazione adottati nel 2022. Ha dedotto, in termini generali, violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, chiedendo l'annullamento degli atti; il testo non specifica i singoli profili di censura.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che il presente giudizio si sia estinto ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a. in seguito alla dichiarazione di rinuncia al ricorso della parte ricorrente, tenuto anche conto del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
La rinuncia della parte ricorrente determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
art. 84 c.p.a.
Tale dichiarazione di rinuncia, infatti, non solo è stata depositata in atti, ma è anche stata debitamente notificata alle altre parti del giudizio in ossequio a quanto sancito dall’articolo 84 c.p.a.;
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti del giudizio; nel caso concreto, il TAR ha rilevato che tale adempimento era stato assolto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando depositata e debitamente notificata alle altre parti, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in coerenza con il principio dispositivo del processo amministrativo.
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