Ordinanza n. 4412/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari ex art. art. 55 c.p.a., del decreto del Direttore Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 4.05.2026 (doc. 1), notificato al ricorrente via PEC in data 6.05.202, - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, incluso, occorrendo: le note n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 19.12.2025 e n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 23.01.2026, il “processo verbale di audizione” del ricorrente in data 30.3.2026 dell’Ufficio Deontologia e Procedimenti Disciplinari del Ministero Della Difesa, in parte qua, il decreto dirigenziale prot. n. M_D -OMISSIS-DE -OMISSIS--OMISSIS-del 18.07.2024in parte qua, il decreto dirigenziale prot. n. M_D -OMISSIS-DE -OMISSIS--OMISSIS-del 18.07.2024,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Direttore Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, unitamente agli atti presupposti, relativo alla valutazione negativa del possesso delle qualità morali e di condotta per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la valutazione dell’Amministrazione sul mancato possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. La valutazione negativa era fondata sulla presenza di una condanna penale e di carichi pendenti. I singoli motivi di illegittimità dedotti non sono specificati nel provvedimento.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficiente fumus boni juris. In sede di sommario esame, il Collegio ha ritenuto che la presenza della condanna penale e dei carichi pendenti fosse sufficiente a supportare la valutazione dell’Amministrazione circa il mancato possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Non risulta svolta una specifica valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; l’istanza è stata respinta per l’insufficienza del fumus boni juris.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato quale fondamento delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; la condanna penale e i carichi pendenti sono stati ritenuti sufficienti a sostenere la valutazione negativa dell’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di una condanna penale e di carichi pendenti può essere ritenuta sufficiente a sostenere la valutazione amministrativa negativa sul possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, con conseguente insussistenza di un sufficiente fumus boni juris per la sospensione dell’atto.
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