Cassazione Penale, Sentenza n. 9147/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna (15/04/2024) che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il rigetto, da parte del GIP, dell'istanza di revoca o riduzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente (decreto 10/07/2023) relativo alle quote e all'intero compendio aziendale della società TOP SERVICE s.r.l., contestando: 1) la carenza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale circa la disponibilità delle quote da parte dell'indagato Pilato Domenico e la provenienza della provvista iniziale; 2) l'irragionevolezza della ricostruzione in ordine alla cessione delle quote dai figli del Pilato alla seconda moglie; 3) la mancata valutazione degli accertamenti sulla capacità reddituale di Pilato (con produzione di estratto conto previdenziale) e l'onere probatorio dell'accusa in tema di formalità dell'intestazione dei beni; 4) la possibilità, secondo la ricorrente, di contestare in sede di appello cautelare il fumus del reato tributario e la proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso presentava doglianze essenzialmente di merito attinenti alla valutazione dei fatti e alla motivazione del Tribunale, deduzioni non sindacabili in sede di cassazione per violazione di legge salvo errori di diritto o vizi motivazionali radicali; inoltre è richiamato il principio secondo cui il terzo interessato che chiede la restituzione del bene sequestrato non può in sede cautelare contestare i presupposti generali del sequestro (fumus e periculum), potendo limitarsi a dimostrare la propria titolarità effettiva o l'assenza di rapporti di collegamento con l'indagato. Per tali ragioni le censure della ricorrente sono inammissibili. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000 - art. 11
Norma del codice tributario cui si riferisce il reato per il quale è stato disposto il sequestro; utilizzata per definire l'oggetto del procedimento penale (reato tributario) a fondamento della misura cautelare.
d.lgs. 74/2000 - art. 12-bis
Richiamato nella doglianza della ricorrente in relazione al sequestro finalizzato alla confisca; in sede di Cassazione la contestazione degli elementi sostanziali collegati a tali norme, quando si traduca in doglianze di merito, è inammissibile.
cod. proc. pen. - art. 321
Norma procedurale pertinente ai provvedimenti cautelari e alle modalità di impugnazione; evocata nella contestazione sulla motivazione del Tribunale ma oggetto di sindacato limitato in Cassazione.
cod. proc. pen. - art. 125
Rilevante per le impugnazioni in materia cautelare; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazione di legge e vizi motivazionali radicali.
cod. proc. pen. - art. 616
Norma applicata per l'imposizione della sanzione pecuniaria e delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile quando non è accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere priva dei requisiti minimi la motivazione; le censure di merito sui fatti o sulla valutazione della prova sono inammissibili.
- Il terzo interessato che richiede la restituzione del bene sequestrato non può, in sede cautelare, contestare l'esistenza dei presupposti generali della misura (fumus del reato e pericolo), ma può limitarsi a dimostrare la propria titolarità effettiva o l'assenza di rapporti di collegamento concorsuale con l'indagato.
- Per ottenere successo in sede cautelare da parte di un terzo occorre focalizzare l'impugnazione sulla prova della titolarità o della disponibilità esclusiva del bene e sull'inesistenza di rapporti economici o gestionali con l'indagato; deduzioni meramente critiche sulla motivazione dei giudici di merito sono inefficaci in Cassazione.
- Quando si vuol contestare la disponibilità di beni attribuiti ad altri, è utile produrre documentazione probatoria diretta (atti societari, contratti, movimenti bancari, estratti conto, documenti di trasferimento del titolo e prove di pagamento) che dimostri autonomia patrimoniale e assenza di finanziamenti o controllo da parte dell'indagato.
- Bisogna considerare il limite della sindacabilità in Cassazione: le questioni di fatto e di valutazione della prova devono essere preventivamente e compiutamente svolte e motivate nei gradi di merito, perché la Corte di Cassazione non riforma decisioni basate su valutazioni probatorie non illegali o manifestamente irragionevoli.
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