Cassazione Penale, Sentenza n. 47833/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo l'erronea applicazione della disciplina della prescrizione. Contestava il computo delle sospensioni del termine di prescrizione effettuato dalla Corte di appello: questa aveva considerato tre sospensioni (195 giorni per un rinvio ritenuto su accordo delle parti, 266 giorni per rinvio su concorde richiesta delle parti, e 64 giorni ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 per l'emergenza Covid-19). Il ricorrente sosteneva che andava riconosciuta solo la sospensione di 266 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ai soli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha ritenuto non applicabile la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, poiché nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 non era fissata alcuna udienza né doveva decorrere un termine processuale nel procedimento. Ha ritenuto inoltre infondata la sospensione di 195 giorni: dal verbale risultava che il rinvio era stato disposto per assenza dei testi e l'indicazione di "accordo" nella parte prestampata si riferiva alla fissazione della data, non alla causa del rinvio; il giudice di primo grado non aveva dichiarato la sospensione del corso della prescrizione. Considerata soltanto la sospensione di 266 giorni e il criterio del termine massimo, i reati si sono estinti per prescrizione il 2 ottobre 2021, prima della sentenza di appello del 26 gennaio 2022.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma richiamata per indicare il reato per cui era stato condannato l'imputato; la decisione non interviene sull'interpretazione sostanziale del reato, ma sul calcolo della prescrizione.
art. 612 cod. pen.
Altro capo di imputazione menzionato nella sentenza impugnata; rilevante come oggetto della pronuncia di estinzione per prescrizione.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Ulteriore norma sostanziale richiamata in relazione ai reati contestati; non oggetto di diversa interpretazione nella cassazione, che si concentra sulla prescrizione.
art. 159 cod. pen.
Norma sul computo della prescrizione e sulle cause di sospensione/interruzione richiamata come criterio applicabile al caso; la Corte ha valutato quali sospensioni fossero effettivamente rilevanti ai sensi di tale disciplina.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti; la questione centrale era l'effetto dei rinvii d'udienza e la loro qualificazione ai fini della sospensione della prescrizione.
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale al giusto processo; evocato nel quadro delle garanzie processuali e della corretta applicazione della legge penale, specie per la rilevanza della prescrizione.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)
Prevede la sospensione del termine di prescrizione per 64 giorni in conseguenza dell'emergenza Covid-19. La Corte ha interpretato tale disposizione restringendone l'ambito: la sospensione si applica solo ai procedimenti con udienza fissata nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 o nei quali dovesse decorrere un termine processuale in detto periodo; se tali condizioni non ricorrono, la sospensione non si applica.
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (Sentenza Senna)
Giurisprudenza di legittimità citata per affermare il principio che la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 si applica solo se l'udienza era fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 oppure se nel medesimo periodo doveva decorrere un termine processuale.
Massime di principio
- La sospensione speciale della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 si applica esclusivamente ai procedimenti che avevano un'udienza fissata nel periodo 9/3/2020 - 11/5/2020 o nei quali doveva decorrere un termine processuale in tale arco temporale; in assenza di tali condizioni, la sospensione non spetta.
- Non ogni rinvio d'udienza comporta automaticamente la sospensione del corso della prescrizione: occorre verificare la causa del rinvio e la dichiarazione del giudice; un rinvio disposto per assenza di testi non equivale necessariamente a un rinvio "per accordo delle parti" o a una sospensione rilevante, se dal verbale non emerge la causa o la dichiarazione di sospensione.
- In contestazioni sul computo della prescrizione è determinante l'esame del verbale d'udienza e della precisa formulazione dei provvedimenti (se il giudice ha dichiarato la sospensione, la natura del rinvio, la concorde richiesta delle parti), nonché l'accertamento puntuale delle date utili per l'applicazione di disposizioni temporanee come quelle adottate per l'emergenza pandemica.
- Se, dopo la correzione del computo delle sospensioni, risulta che la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio, ai soli effetti penali, per estinzione del reato.
- Chi impugna per prescrizione dovrebbe documentare con precisione (verbali, provvedimenti) le cause di sospensione invocate e verificare l'effettiva applicabilità di norme emergenziali temporanee.
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