Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9997/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.07.2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15.09.2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, ove occorrer possa: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019 recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; (ii) l’“accordo, ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; (iii) l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.09.2022; (iv) l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022; - del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato nel B.U.R. n. 151 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; - eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, e dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 23, 32, 41, 42, 53, 77, 97 e 117, comma 1, della Costituzione; - e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 18 del D.L. 115/2022 e dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis del D.L. 78/2015 con la Direttiva 2014/24/UE, con l’art. 2 del Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), con gli artt. 28, 30, 34, 36, 49, 168, 169 del TFUE, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e con l’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU.

Giustizia amministrativa202304716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante linee guida, atti presupposti e decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 di individuazione dell'impresa e quantificazione della quota di payback

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018. Ha dedotto: la tardiva adozione del decreto ministeriale di certificazione e la lesione del legittimo affidamento; carenza di potere, violazione dei principi di legalità, buon andamento e libertà di iniziativa economica; omesso previo esperimento della rinegoziazione dei contratti da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale; erroneità dei conteggi per l'inclusione dei dispositivi ad utilità pluriennale e il mancato scorporo dei costi dei servizi; illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 per la fissazione uniforme e retroattiva dei tetti regionali; genericità e irragionevolezza delle linee guida ministeriali; illegittimità costituzionale del meccanismo per violazione degli artt. 3, 41, 42, 53, 77, 97 e 117 Cost., nonché incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, la direttiva 2006/112/CE, le direttive in materia di contratti pubblici, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la CEDU. Quanto al decreto regionale, ha dedotto illegittimità derivata degli atti presupposti, vizi istruttori ed erroneità nella quantificazione delle somme richieste.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando i precedenti sulla disciplina del payback e le sentenze della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e n. 139 del 2024. Ha respinto le censure rivolte agli atti statali e agli atti presupposti, ritenendo manifestamente infondate le doglianze di illegittimità costituzionale ed eurounitaria. Il meccanismo è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, in quanto diretto alla razionalizzazione della spesa sanitaria e configurato come contributo solidaristico; gli elementi essenziali dell'obbligo risultavano determinati dalla legge. È stata esclusa la violazione dell'irretroattività e del legittimo affidamento, poiché le imprese conoscevano sin dal 2015 l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano, nonché le relative percentuali e modalità essenziali. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di una preventiva rinegoziazione dei contratti, essendo il payback già noto al momento delle gare e della stipula. Quanto al decreto regionale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il provvedimento regionale, infatti, svolge una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: individua le imprese, verifica i dati contabili, applica le percentuali stabilite dalla legge e determina il quantum dovuto, senza esercizio di potere autoritativo. La controversia sul corretto calcolo dell'importo riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale e un rapporto obbligatorio posto a valle dell'esercizio del potere statale. È stata riconosciuta la possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 1, 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La disposizione istituisce il tetto di spesa per i dispositivi medici, disciplina la certificazione del superamento e pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano, determinata secondo percentuali e criteri stabiliti dalla legge.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, attribuendo alle Regioni il compito di individuare le aziende soggette al ripiano e i relativi importi sulla base degli atti statali presupposti.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio mediante sentenza semplificata, in ragione dell'esistenza di numerosi precedenti sulla materia.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario della parte di controversia per la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 133 c.p.a.

    Il riparto è stato valutato al di fuori di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, mediante il criterio del petitum sostanziale.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha qualificato il payback come contributo solidaristico rientrante nella riserva di legge, ritenendo che la disciplina legislativa ne determini gli elementi essenziali.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Il fondo istituito dalla norma e la riduzione dell'importo dovuto dalle aziende sono stati considerati elementi del complessivo bilanciamento legislativo rilevante nella valutazione di ragionevolezza e proporzionalità.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici costituisce una misura di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, purché i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali di riparto e i criteri essenziali di determinazione siano previsti dalla legge.
  • La successiva determinazione dei tetti regionali e l'attuazione del payback per annualità pregresse non violano, di per sé, i principi di irretroattività e di legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano già conoscibili dagli operatori economici al momento delle gare e della stipula dei contratti.
  • Nel sistema del payback sui dispositivi medici non è necessaria una preventiva rinegoziazione dei contratti pubblici, se l'obbligo di compartecipazione al ripiano era già previsto e conoscibile al momento della conclusione dei contratti.
  • I provvedimenti regionali che, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, si limitano a verificare dati contabili, individuare le imprese e applicare percentuali già stabilite dalla legge non esprimono potestà autoritativa, ma svolgono attività tecnica e vincolata.
  • Le controversie relative alla correttezza del calcolo della quota di payback determinata da un provvedimento regionale, quando riguardano il quantum di un'obbligazione patrimoniale posta a valle dell'esercizio del potere statale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi e non di interessi legittimi.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.