Cassazione Penale, Sentenza n. 34419/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha chiesto alla Corte di cassazione l’annullamento dell’ordinanza del 29 maggio 2026 con cui la Corte d’appello di L’Aquila aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza. Con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 175 c.p.p., ha sostenuto che la dichiarazione del difensore, riferita a fatti obiettivi conosciuti direttamente, costituisse prova dell’errata informazione ricevuta dalla cancelleria del Tribunale di Pescara circa il mancato deposito tempestivo della sentenza; ha inoltre contestato la valutazione di colpa del difensore, affermando che questi si era recato due volte in cancelleria dopo la scadenza del termine per il deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ribadito che l’errata informazione della cancelleria sull’omesso tempestivo deposito della sentenza può integrare forza maggiore ai fini della restituzione nel termine, ma l’istante deve provarla rigorosamente mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo; la sola dichiarazione del difensore interessato non è sufficiente. Nel caso concreto erano state soltanto riferite dichiarazioni verbali della cancelleria, senza elementi documentali idonei a verificare la circostanza ostativa e la tempestività della richiesta. Il dovere deontologico di verità del difensore non sostituisce l’onere di verificare il deposito o acquisire un’attestazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Costituisce consolidato orientamento di questa Corte che integra fatto costituente forza maggiore, tale da giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito purché, però, l'istante assolva all'onere di provare rigorosamente, cioè mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, il verificarsi della circostanza ostativa il tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, non bastando la dichiarazione proveniente dal difensore interessato.
La restituzione nel termine può essere giustificata dall’errata informazione della cancelleria sul deposito della sentenza solo se la circostanza ostativa è provata rigorosamente con un’attestazione o altro elemento certo; non basta la dichiarazione del difensore interessato.
art. 50 del codice deontologico forense
Fatto salvo il dovere deontologico del difensore, ai sensi dell'art. 50 (dovere di verità) del codice deontologico forense, di non rendere false dichiarazioni su fatti di cui ha diretta conoscenza personale, questo non lo esonera dall'onere di accertarsi del deposito della sentenza o di acquisire attestazione di quanto dichiaratogli dalla Cancelleria trattandosi di un fatto processuale da accertare in modo rigoroso.
Il dovere deontologico di verità del difensore non esonera dall’onere processuale di verificare il deposito della sentenza o di acquisire un’attestazione della cancelleria.
Massime di principio
- L’errata informazione della cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza può costituire forza maggiore ai fini della restituzione nel termine per impugnare, ma deve essere dimostrata rigorosamente mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo.
- La dichiarazione del difensore interessato, anche quando riguarda fatti di cui afferma di avere diretta conoscenza, non è da sola sufficiente a provare la circostanza ostativa alla tempestiva impugnazione.
- Il dovere deontologico di verità non sostituisce l’onere di accertare il deposito della sentenza o di procurarsi un riscontro documentale dell’informazione ricevuta dalla cancelleria.
Come è indicizzato
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