Sentenza del 21/11/2022 n. 34259 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della legittimità dell'avviso di accertamento IRESA relativo al periodo maggio-dicembre 2013: censura di incompatibilità con la Direttiva 2002/30/CE e con il D.Lgs. 13/2005 per mancata previsione di un piano complessivo di misure anti-rumore; violazione della L. 342/2000 artt. 90 e 92 per mancata destinazione del gettito agli scopi ambientali previsti; richiesta di applicazione retroattiva delle minori aliquote stabilite dal D.L. 145/2013 conv. L.9/2014 e conseguente automatica abrogazione delle disposizioni regionali incongrue.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'IRESA dalla Regione Lazio per il periodo contestato, affermando che il trasferimento dell'imposta alle Regioni (D.Lgs. 68/2011) ha fatto dell'IRESA un tributo proprio regionale, attribuendo ampia discrezionalità alla Regione sulla fattispecie, presupposti, soggetti e destinazione del gettito (nei limiti dell'aliquota massima statale). La Direttiva 2002/30/CE non è stata considerata norma sufficientemente dettagliata e self-executing da imporre l'inapplicabilità della norma regionale; la mancata o limitata destinazione del gettito a finalità ambientali non incide sull'obbligazione tributaria e non legittima l'esonero del contribuente. Le riduzioni tariffarie statali previste dal D.L. 145/2013 si applicano da data di efficacia e non retroattivamente; la LR di adeguamento (LR 11/2015) ha decorrenza 22/02/2014 e non può operare sui periodi precedenti. Spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
Allegato II, punto 1.4 (elenco delle misure, tra cui tariffe per il rumore)
La direttiva elenca misure possibili e lascia discrezionalità agli Stati membri; non è stata ritenuta norma autoesecutiva e dettagliata al punto da impedire l'introduzione di un tributo regionale strutturato come quello della Regione Lazio.
D.Lgs. 13/2005
Attuazione Direttiva 2002/30/CE
Attua la direttiva in Italia ma non vincola in modo talmente specifico da escludere l'adozione di imposte regionali sul rumore; non impone l'annullamento di misure regionali discrezionali.
L. 342/2000
Ha introdotto originariamente l'imposta statale sulle emissioni sonore con vincolo di destinazione. La Corte ha rilevato che, dopo il trasferimento della materia alle Regioni, tale disciplina originaria non vincola integralmente la legislazione regionale.
D.Lgs. 68/2011
Ha trasformato l'imposta in tributo proprio regionale a decorrere dal 1 gennaio 2013, attribuendo alle Regioni ampia autonomia nella disciplina degli elementi essenziali del tributo, salvo limiti stabiliti dallo Stato (es. aliquota massima).
L.R. Lazio n. 2/2013
Legge regionale che ha reintrodotto l'IRESA come tributo proprio regionale stabilendo presupposto, soggetti, tariffe e destinazione del gettito (10% per indennizzi), modalità ritenute legittime dalla Corte entro la discrezionalità regionale.
D.L. 145/2013 convertito in L. 9/2014
Ha imposto un valore massimo dei parametri IRESA (0,50 euro per tonnellata) per tutelare la concorrenza tra scali; la Corte ha ritenuto che tale limite sia vincolante ma operi dalla data di entrata in vigore della norma e non retroattivamente.
L.R. Lazio n. 11/2015
art. 2 (decorrenza 22/02/2014)
Norma regionale di adeguamento alle soglie statali; la Corte ha richiamato la decorrenza stabilita dalla stessa legge regionale che posticipa l'applicazione delle nuove tariffe al 22/02/2014.
Costituzione italiana
La ripartizione delle competenze e il principio di autonomia fiscale regionale consentono alle Regioni di stabilire tributi propri nel rispetto dei principi di coordinamento statale; il parametro di capacità contributiva e il principio di ragionevolezza consentono l'uso di indici non esclusivamente reddituali.
Massime di principio
- Se uno Stato trasferisce un tributo alle Regioni trasformandolo in tributo proprio (D.Lgs. 68/2011), le Regioni hanno ampia discrezionalità su presupposto, soggetti passivi, tariffe e destinazione del gettito, nei limiti espressi della normativa statale.
- Una direttiva UE che elenca misure possibili ma non disciplina dettagliatamente un regime fiscale non è necessariamente self-executing; quindi l'introduzione di un tributo regionale tra le misure possibili non comporta automaticamente contrasto con la direttiva.
- La destinazione del gettito a finalità ambientali, quando prevista solo in termini generali o parziali, non annulla l'obbligazione tributaria né attribuisce al contribuente il diritto automatico al rimborso; eventuali profili di illegittimità afferiscono più a responsabilità politica o contabile che a esonero fiscale immediato.
- I limiti tariffari stabiliti dallo Stato (es. aliquota massima) vincolano le Regioni da data di efficacia della norma statale; tali limiti non si applicano retroattivamente ai periodi anteriori, salvo che la norma stessa disponga diversamente.
- Il giudice nazionale di legittimità non è obbligato a rimandare questioni alla Corte di Giustizia quando ritiene l'interpretazione della norma UE manifesta (acte clair).
- Nelle impugnazioni di tributi regionali derivati da precedenti statali va valutata la trasformazione della natura del tributo (da statale a proprio regionale): questa mutazione può giustificare modifiche della struttura e della destinazione del gettito nell'ambito dei limiti costituzionali e statutari.
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