Regolamento (UE) 2019/1000
Regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime di esenzione previsto per talune banche centrali di paesi terzi rispetto agli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione del MiFIR. A seguito della valutazione della Commissione sul trattamento internazionale della Banca popolare cinese, tale banca centrale viene inserita nell'elenco degli organismi pubblici esentati. La modifica opera tramite sostituzione integrale dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'elenco delle banche centrali e degli organismi pubblici esentati dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione del regolamento (UE) n. 600/2014, includendovi la Banca popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti indicati nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799, ossia alle banche centrali di paesi terzi e alla Banca dei regolamenti internazionali, limitatamente all'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). L'effetto principale è l'aggiornamento dell'elenco delle autorità/istituzioni esentate, con inclusione della Banca popolare cinese; restano ferme le condizioni sostanziali richiamate dal regolamento base, in particolare il collegamento con operazioni effettuate nell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.
Modifica dell'esenzione per le banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza MiFIR
Il regolamento delegato (UE) 2019/1000 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 al fine di aggiornare l'elenco delle banche centrali di paesi terzi e degli organismi pubblici esentati dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). La modifica si fonda sulla valutazione della Commissione circa il trattamento internazionale della Banca popolare cinese e porta alla sua inclusione nell'elenco delle istituzioni esentate.
Contesto normativo e finalità
Nei considerando si ricorda che le operazioni concluse dalle controparti membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono già esenti dai requisiti di trasparenza quando effettuate nell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014. La stessa logica può essere estesa, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento MiFIR, alle banche centrali di paesi terzi e alla Banca dei regolamenti internazionali.
Aggiornamento dell'elenco delle istituzioni esentate
La Commissione evidenzia di monitorare e valutare gli sviluppi pertinenti nei paesi terzi, potendo riesaminare in qualsiasi momento l'esenzione aggiuntiva. In questo caso, sulla base delle informazioni ricevute dalla Repubblica popolare cinese e di una relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, è stato ritenuto opportuno concedere alla Banca popolare cinese l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione. L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 viene quindi sostituito integralmente e include, tra gli altri, la Banca popolare cinese, accanto a istituzioni già elencate come la Reserve Bank of Australia, la Bank of Canada, la Hong Kong Monetary Authority, la Bank of Japan, la Federal Reserve System e la Banca dei regolamenti internazionali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto delegato dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799
L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 con l'allegato del nuovo regolamento. L'elenco aggiornato comprende le banche centrali di Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Messico, Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea, Singapore, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti d'America, nonché la Banca dei regolamenti internazionali.
Inclusione della Banca popolare cinese nell'esenzione
Nei considerando si afferma che, sulla base della relazione della Commissione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, è opportuno concedere alla Banca centrale della Repubblica popolare cinese l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014, con conseguente inserimento nell'elenco degli organismi pubblici esentati.
Base giuridica e relazione con MiFIR
Il regolamento è adottato in base all'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014, che consente di estendere l'esenzione prevista per i membri del SEBC anche alle banche centrali di paesi terzi e alla Banca dei regolamenti internazionali. Nei considerando si richiama inoltre l'articolo 1, paragrafo 6, del medesimo regolamento, che esenta le operazioni effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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