Regolamento (UE) 2019/828
Regolamento delegato (UE) 2019/828 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla vitamina D per le formule per lattanti e all'acido erucico per le formule per lattanti e le formule di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2019/828 aggiorna il regolamento delegato (UE) 2016/127 abbassando il tenore massimo di vitamina D consentito nelle formule per lattanti e riducendo il limite di acido erucico per formule per lattanti e formule di proseguimento. La modifica deriva da valutazioni scientifiche dell’EFSA che hanno evidenziato possibili rischi di superamento dell’assunzione massima tollerabile di vitamina D e un’esposizione alimentare all’acido erucico più elevata nei lattanti e nei bambini piccoli. Il regolamento interviene dunque sulle tabelle di composizione degli allegati I e II del precedente atto, lasciandone invariata la struttura generale.
Modifica i limiti di vitamina D nelle formule per lattanti e di acido erucico nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori e agli operatori che immettono sul mercato dell’Unione formule per lattanti e formule di proseguimento disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2016/127, con efficacia in tutti gli Stati membri. Incide esclusivamente sulle prescrizioni di composizione contenute negli allegati I e II di tale regolamento, senza introdurre nuove categorie di prodotti o deroghe ulteriori.
Modifica delle prescrizioni su vitamina D e acido erucico nelle formule per lattanti e di proseguimento
Il regolamento delegato (UE) 2019/828 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127, che disciplina le prescrizioni di composizione e di etichettatura per le formule per lattanti e le formule di proseguimento. L’intervento è motivato da valutazioni scientifiche dell’EFSA che hanno evidenziato, da un lato, un possibile eccesso di assunzione di vitamina D nei lattanti alimentati con formule contenenti il livello massimo precedente e, dall’altro, un’esposizione all’acido erucico giudicata più elevata nei lattanti e nei bambini piccoli.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione richiama l’esigenza di garantire il massimo livello di protezione dei lattanti in conformità al regolamento (UE) n. 609/2013. In particolare, la valutazione EFSA del 28 giugno 2018 ha concluso che formule per lattanti contenenti 3 μg/100 kcal di vitamina D possono portare alcuni lattanti di età inferiore a 4 mesi a superare il livello di assunzione massimo tollerabile se si considera esclusivamente l’assunzione tramite formula; al contrario, un tenore massimo di 2,5 μg/100 kcal non determina tale superamento unicamente mediante le formule. Per l’acido erucico, il parere EFSA ha evidenziato un livello di esposizione percentile 95 più elevato nei lattanti e in altri bambini, suggerendo la necessità di un abbassamento dei limiti.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2016/127
Il regolamento interviene solo sugli allegati tecnici del regolamento delegato (UE) 2016/127:
- nell’allegato I, la voce relativa alla vitamina D viene sostituita con valori minimi e massimi di 0,48-0,6 μg per 100 kJ e 2-2,5 μg per 100 kcal;
- sempre nell’allegato I, il punto 5.3 è riscritto stabilendo che il tenore di acido erucico non deve superare lo 0,4 % del tenore totale di grassi;
- nell’allegato II, il punto 4.3 è sostituito con la stessa soglia dello 0,4 % del tenore totale di grassi per l’acido erucico.
Portata applicativa
Le nuove soglie si applicano agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano formule per lattanti e formule di proseguimento nell’Unione. Il regolamento ha portata generale, è direttamente applicabile negli Stati membri e non introduce deroghe o regimi transitori nel testo fornito.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento le prescrizioni modificate diventano vincolanti per i prodotti interessati, in quanto il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Riduzione del tenore massimo di vitamina D nelle formule per lattanti
Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/127, la voce relativa alla vitamina D è sostituita: il tenore per 100 kcal passa da un massimo di 3 μg a un massimo di 2,5 μg. La tabella aggiornata indica 0,48-0,6 μg per 100 kJ e 2-2,5 μg per 100 kcal.
Riduzione del limite di acido erucico nelle formule per lattanti
Il punto 5.3 dell’allegato I è sostituito prevedendo che il tenore di acido erucico non deve superare lo 0,4 % del tenore totale di grassi.
Riduzione del limite di acido erucico nelle formule di proseguimento
Il punto 4.3 dell’allegato II è sostituito prevedendo che il tenore di acido erucico non deve superare lo 0,4 % del tenore totale di grassi.
Base scientifica e finalità di tutela
La modifica si fonda sul parere EFSA del 28 giugno 2018 sulla vitamina D nei lattanti e sul parere EFSA del 2016 sull’acido erucico, richiamati nei considerando. L’obiettivo dichiarato è garantire il massimo livello di protezione dei lattanti e ridurre i rischi legati alla sicurezza alimentare.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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