Ordinanza n. 465/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Padova emesso il 4 ottobre 2025, con domanda cautelare di sospensione dell'efficacia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto adottato dalla Questura di Padova, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Padova si sono costituiti in giudizio, ma non hanno depositato gli atti del procedimento. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire una relazione documentata sui fatti di causa ai fini della decisione e del prosieguo dell'esame della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Questura di Padova di depositare in giudizio, entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa. Ha fissato per il 25 marzo 2026 la camera di consiglio per il prosieguo dell'esame della domanda cautelare, anche ai fini di un'eventuale definizione della controversia con sentenza in forma semplificata. Ha inoltre disposto la comunicazione dell'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Norme richiamate quale base per la disposizione degli incombenti istruttori e per l'acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione resistente si costituisce in giudizio senza depositare gli atti del procedimento, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione documentata sui fatti di causa e assegnare all'amministrazione un termine per il deposito.
- La mancata acquisizione degli atti e degli elementi istruttori necessari può giustificare il rinvio della decisione sulla domanda cautelare a una successiva camera di consiglio.
- La fissazione della camera di consiglio per il prosieguo dell'esame della cautelare può essere disposta anche ai fini dell'eventuale definizione della causa con sentenza in forma semplificata, senza che ciò implichi una decisione anticipata sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
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