Ordinanza n. 1100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis, che aveva accolto il ricorso proposto contro l’amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 22357/2025, chiedendone in via incidentale la sospensione dell’efficacia. A sostegno dell’istanza cautelare ha richiamato una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 novembre 2025, pronunciata nelle cause C-340/2024 e C-422/2024, ritenuta idonea a evidenziare la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello. Il testo non specifica l’oggetto sostanziale della controversia di primo grado né i singoli motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare del Ministero e, ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata, ritenendo sussistente il fumus boni iuris alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025. Non è stata svolta una decisione definitiva sui motivi di merito dell’appello. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 29 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche perché in primo grado la causa era stata trattenuta in decisione prima della pubblicazione della pronuncia europea.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente al giudice d’appello di sospendere, su istanza cautelare, l’esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto integrato il fumus boni iuris.
Massime di principio
- In appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando l’istanza cautelare presenta fumus boni iuris, anche in ragione di una sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea rilevante per la controversia.
- La sopravvenienza di una pronuncia della Corte di giustizia UE successiva alla decisione di primo grado può costituire elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris dell’appello e la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza appellata.
- La fissazione dell’udienza di merito e la sospensione cautelare della sentenza non comportano una decisione definitiva sui motivi dell’appello.
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