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Sentenza

Sentenza del 08/01/2018 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Preavviso fermo autoveicolo - Difetto motivazionale - Non sussiste quando conforme al modello ministeriale - Comproprietà socio - Ininfluente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo del proprio autoveicolo, contestando il difetto di motivazione, l'eccesso di potere e la sproporzione della misura rispetto al credito, l'intervenuta sospensione di precedenti provvedimenti tributari, la considerazione della comproprietà del veicolo, la sua asserita strumentalità all'attività della società e l'applicabilità del fermo per debiti riferibili alla società. I debiti riguardavano IRPEF, addizionali, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2007-2009, derivanti sia dalla posizione personale del contribuente sia dalla sua partecipazione nella società in nome collettivo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e dichiarato legittimo il preavviso di fermo. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto, conforme al modello ministeriale e contenente gli elementi essenziali, anche perché il contribuente aveva dimostrato di averne compreso le ragioni. Non è stata provata la sproporzione della misura, poiché il contribuente non aveva indicato altri beni aggredibili di minor valore. L'ipoteca sull'immobile della società riguardava debiti diversi e non impediva il fermo per i debiti personali del socio. Il veicolo, essendo intestato al contribuente, non è stato considerato strumentale sulla base dell'attività della società. È stato inoltre ritenuto legittimo agire nei confronti del socio di una società in nome collettivo, poiché egli risponde personalmente e illimitatamente dei debiti sociali; la preventiva escussione del patrimonio sociale è stata ravvisata nell'iscrizione ipotecaria. Il ricorrente è stato condannato a pagare a Equitalia Centro S.p.A. 1.500 euro di spese, oltre accessori, con compensazione delle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile quando individua, anche implicitamente ma in modo sufficientemente chiaro, i capi della sentenza impugnati, le censure rivolte alla motivazione e la rilevanza delle violazioni dedotte.

  • Art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992

    La sospensione dell'esecuzione della sentenza tributaria può essere subordinata alla prestazione di una cauzione; nel caso esaminato il contribuente non ha dimostrato di averla prestata, sicché la sospensione non ha inciso sulla legittimità dell'operato dell'agente della riscossione.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • Disciplina della responsabilità dei soci di società in nome collettivo

    Il socio di una società in nome collettivo risponde personalmente e illimitatamente dei debiti sociali; pertanto può essere destinatario di misure esecutive o cautelari relative a tali debiti, dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale.

  • Disciplina del fermo amministrativo dei veicoli e modello ministeriale

    Il preavviso di fermo è adeguatamente motivato quando è conforme al modello ministeriale e indica gli elementi essenziali della misura, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.

Massime di principio

  • La motivazione di un preavviso di fermo può ritenersi sufficiente se l'atto segue il modello ministeriale e contiene gli elementi necessari per identificare il debitore, il veicolo, i carichi e la ragione della misura; la concreta possibilità di difendersi è un indice della sufficienza motivazionale.
  • La sproporzione del fermo non si presume: il contribuente deve fornire elementi concreti sul valore del bene, sull'entità del debito e sull'esistenza di altri beni aggredibili eventualmente meno onerosi.
  • L'iscrizione di ipoteca su un bene della società non esclude automaticamente l'adozione di misure nei confronti del socio, soprattutto quando si tratta di debiti personali del socio o quando il socio risponde illimitatamente dei debiti di una società in nome collettivo.
  • La sospensione di un accertamento o di una sentenza tributaria produce effetti nei limiti stabiliti dal provvedimento e, se subordinata a cauzione, richiede che la cauzione sia effettivamente prestata; altrimenti non è sufficiente invocare la sola sospensione.
  • La strumentalità di un veicolo deve essere valutata rispetto alla posizione patrimoniale e all'attività del proprietario del bene, non soltanto in relazione all'attività della società che lo utilizza tramite comodato o altro titolo.
  • La comproprietà o l'utilizzo del veicolo da parte di una società non rende di per sé illegittimo il fermo nei confronti del contribuente intestatario o comproprietario, se sussistono gli altri presupposti della misura.

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