Cassazione Civile, Ordinanza n. 08071/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2007, nei confronti di un contribuente persona fisica, ritenendo che questi avesse svolto in modo abituale e imprenditoriale un'attività creditizia in evasione d'imposta. L'accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza, con analisi dei rapporti bancari e dei finanziamenti effettuati verso diverse società. Secondo l'Ufficio, i flussi finanziari costituivano esercizio abusivo di attività finanziaria, con conseguente recupero a tassazione di maggiori redditi d'impresa e maggiori ricavi IVA, oltre a sanzioni. La CTR aveva invece annullato l'atto, ritenendo che i finanziamenti verso società partecipate tramite fiduciarie fossero riconducibili al gruppo del contribuente e che mancasse la prova di finanziamenti a soggetti terzi, nonché di finalità speculative e di rimborsi con interessi. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 2359 c.c., del TUB, dell'art. 55 TUIR, dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle indagini bancarie, sostenendo: 1) che il contribuente non poteva essere considerato socio delle società finanziate perché le quote erano intestate alle fiduciarie, sicché i finanziamenti non potevano essere qualificati come finanziamenti soci o infragruppo e la CTR aveva errato nel valorizzare la sostanza sulla forma; 2) che la CTR aveva ignorato la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 e l'assenza di giustificazioni analitiche delle operazioni sui conti del contribuente, che avrebbero dovuto condurre alla conferma dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, secondo la ricostruzione della CTR e i principi sull'intestazione fiduciaria, le partecipazioni detenute tramite società fiduciarie erano sostanzialmente riferibili al fiduciante; pertanto, i finanziamenti effettuati verso società a lui riconducibili non dimostravano di per sé l'esercizio abusivo di attività creditizia. Ha inoltre rilevato che la censura dell'Ufficio, nella parte in cui mirava a riesaminare il fatto, era inammissibile in sede di legittimità. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la CTR aveva accertato in fatto che mancavano i presupposti dell'attività creditizia contestata, non essendo emersa l'erogazione a soggetti terzi né la finalità speculativa con rimborsi e interessi, e spettava all'Ufficio dimostrare tali presupposti. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate. Nessuna pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2359 c.c.
richiamato dall'Ufficio per negare la configurabilità di un gruppo societario, ma la Corte ha ritenuto decisiva la sostanziale riferibilità delle partecipazioni al fiduciante attraverso le fiduciarie
d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato dall'Ufficio per sostenere che l'attività di finanziamento sarebbe stata svolta al di fuori delle regole bancarie; la Corte ha escluso che nella fattispecie emergesse un'attività creditizia abusiva
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che spettava all'Ufficio provare i presupposti dell'attività creditizia contestata
art. 2195 c.c.
richiamato per definire l'attività d'impresa commerciale e il requisito dell'abitualità ai fini tributari
art. 55 TUIR
richiamato per la nozione di esercizio di impresa ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento a professionalità e abitualità
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
richiamato sulla presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie; la Corte ha ritenuto che l'esame di tali movimentazioni venisse in rilievo solo dopo l'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività creditizia
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per le indagini bancarie ai fini IVA, in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973
art. 4 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla Corte nel quadro della distinzione tra nozione civilistica e tributaria di impresa
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in tema di raddoppio del contributo unificato, ma la Corte ha escluso l'adozione del relativo provvedimento nel caso concreto
Massime di principio
- In materia tributaria, l'esercizio abusivo di attività creditizia va provato dall'Ufficio attraverso la dimostrazione di una condotta professionale, abituale e rivolta a soggetti terzi; la mera presenza di finanziamenti e di movimentazioni bancarie non basta, se manca la prova dei tratti qualificanti dell'attività finanziaria.
- L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie non esclude la riferibilità sostanziale delle quote al fiduciante: ai fini della controversia occorre guardare alla proprietà effettiva e al concreto assetto sostanziale del rapporto, non solo alla titolarità formale.
- Se i finanziamenti sono erogati tra società comunque riconducibili al medesimo soggetto sostanziale, e non verso una generalità di terzi, può difettare il requisito dell'attività creditizia imprenditoriale rilevante ai fini fiscali.
- Le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie non possono essere utilizzate in modo astratto e sganciato dall'accertamento del fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria: prima va provata la fattispecie imponibile, poi si possono valorizzare i dati bancari per la quantificazione della base imponibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o dei fatti accertati dai giudici di merito, se la motivazione è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
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