Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30245/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2005. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR ha invece annullato integralmente l'accertamento, ritenendo, da un lato, non fondato il motivo sulla decadenza per raddoppio dei termini quanto all'IVA e, dall'altro, valorizzando la documentazione esibita dalla contribuente in contraddittorio preventivo per reputare giustificate alcune fatturazioni e relativi pagamenti. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione: la CTR avrebbe accolto integralmente il gravame della contribuente pur avendo respinto il motivo specifico relativo all'inapplicabilità del raddoppio dei termini per l'IVA. Con il secondo motivo deduce motivazione apparente e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la sentenza non avrebbe esposto in modo coerente e puntuale il ragionamento probatorio e avrebbe altresì confuso la fattispecie con una diversa. La contribuente resiste, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso principale per asserita tecnica di assemblaggio, e propone ricorso incidentale condizionato lamentando la violazione dell'art. 57, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972 per non avere la CTR dichiarato la decadenza del potere accertativo in mancanza di coincidenza tra il fatto oggetto di denuncia penale e quello posto a base dell'accertamento, invocando altresì i presupposti dell'art. 331 c.p.p. per il raddoppio dei termini.

La decisione

La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, accoglie il primo motivo dell'Agenzia e dichiara assorbito il secondo. Ritiene fondata la censura di ultrapetizione perché la CTR, dopo avere respinto il motivo sulla non applicabilità del raddoppio dei termini con riferimento all'IVA, non poteva poi annullare integralmente l'accertamento, risultando la decisione internamente incoerente e oltre i limiti della domanda. Il ricorso incidentale della contribuente viene rigettato: da un lato perché la CTR ha correttamente affermato che l'obbligo di denuncia penale comporta il raddoppio dei termini di accertamento; dall'altro perché il motivo, nella parte in cui pretende di sindacare la coincidenza tra fatto denunciato e fatto accertato, investe un accertamento di merito e un controllo sull'esistenza del reato, attività preclusi al giudice tributario. La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla CTR della Sardegna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda o attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra motivo di cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione non apparente, ossia un percorso argomentativo intellegibile e coerente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 57, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972

    invocato dalla contribuente per sostenere la decadenza del potere accertativo, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile nei limiti in cui mirava a contestare l'esistenza del reato-presupposto.

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione ai presupposti della denuncia penale che fondano il raddoppio dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di merito di concedere un risultato processuale incompatibile con il rigetto di uno specifico motivo su cui la decisione si è espressa in senso negativo.
  • La motivazione è apparente quando non consente di comprendere il criterio logico-giuridico seguito dal giudice e non offre una disamina coerente degli elementi valorizzati.
  • In tema di raddoppio dei termini di accertamento per effetto dell'obbligo di denuncia penale, il contribuente può contestare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, ma non può chiedere al giudice tributario un accertamento sull'esistenza del reato o sulla coincidenza piena tra fatto denunciato e fatto accertato, profili riservati al giudice penale.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove compiuta dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.