Sentenza del 23/05/2019 n. 3198 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - MOTIVI SPECIFICI ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO SOCIETA' - AMMINISTRATORE DI FATTO PRIVO DI LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO NOTIFICA - NON SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la pretesa fiscale e, in particolare, la rilevanza nei suoi confronti dell'accertamento societario relativo a maggiori utili non dichiarati. Sosteneva inoltre l'obbligo di notificargli personalmente l'avviso di accertamento indirizzato alla società, in quanto amministratore di fatto. La decisione richiama anche l'inammissibilità dell'appello privo di motivi specifici, quando si limita a riproporre le doglianze del primo grado senza confutare le ragioni della sentenza impugnata.
La decisione
L'appello è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato nella parte in cui riproponeva le questioni già sollevate senza criticare specificamente la decisione di primo grado. È stato inoltre affermato che l'amministratore di fatto, privo di legittimazione a impugnare in proprio l'atto intestato alla società, non deve necessariamente ricevere la notifica dell'avviso di accertamento societario. Tuttavia, il socio di fatto destinatario di un autonomo avviso può contestare i presupposti fattuali e giuridici della pretesa personale, compreso il maggior utile occulto attribuito alla società, anche se l'accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Norme richiamate
Norme del processo tributario sull'appello e sui motivi specifici
È inammissibile l'impugnativa quando l'appellante si limita a riproporre le doglianze contenute nel ricorso anziché confutare la decisione di primo grado.
L'appello deve contenere una critica concreta e specifica alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle domande e degli argomenti già svolti in primo grado non è sufficiente.
Principi sulla legittimazione e sulla notificazione dell'avviso di accertamento societario
Non sussiste l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento indirizzato alla società all'amministratore di fatto privo della legittimazione a proporre in proprio l'impugnazione dell'atto impositivo indirizzato alla società.
L'atto intestato alla società deve essere notificato al soggetto legittimato a rappresentarla, non necessariamente all'amministratore di fatto personalmente.
Principi sull'autonoma impugnazione dell'accertamento del socio di fatto
I soci di fatto, destinatari di un avviso di accertamento, possono contestare i presupposti fattuali e giuridici alla base della pretesa fiscale rivolta nei loro confronti.
Il socio destinatario di un autonomo avviso conserva il diritto di contestare anche l'esistenza e l'ammontare del maggior utile occulto attribuito alla società, pur in presenza di un accertamento societario divenuto definitivo.
Massime di principio
- Un appello tributario deve spiegare perché la sentenza di primo grado è errata; non basta ripetere le difese già presentate.
- L'amministratore di fatto, se non è il rappresentante legittimato della società e non è destinatario dell'atto, non ha automaticamente diritto alla notifica personale dell'accertamento societario.
- La definitività dell'accertamento societario non elimina necessariamente il diritto del socio destinatario di un autonomo avviso di contestare la propria pretesa fiscale e i presupposti del maggior reddito imputatogli.
- Occorre distinguere tra l'impugnazione dell'accertamento emesso contro la società e quella dell'accertamento emesso contro il socio: la legittimazione e l'oggetto della contestazione possono essere diversi.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni motivo di appello dovrebbe individuare la specifica statuizione contestata e indicare le ragioni giuridiche e fattuali per cui essa sarebbe errata.
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