Corte di giustizia, Sentenza C-772/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 aprile 2023. — UAB «Brink’s Lithuania» contro Lietuvos bankas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dell’euro dalla falsificazione – Regolamento (CE) n. 1338/2001 – Articolo 6, paragrafo 1 – Prestatori di servizi di pagamento che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote – Decisione BCE/2010/14 – Articolo 6, paragrafo 2 – Individuazione delle banconote in euro non idonee alla circolazione – Controlli automatici di idoneità delle banconote – Requisiti minimi pubblicati sul sito Internet della Banca centrale europea (BCE) e modificati di tanto in tanto – Ambito di applicazione ratione personae – Portata degli obblighi dei soggetti che operano con il contante – Valore vincolante – Principio della certezza del diritto. — Causa C-772/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che i requisiti minimi BCE per i controlli automatici di idoneità delle banconote servono a verificare i tipi di apparecchiature e vincolano i produttori, non i soggetti che le utilizzano nel ricircolo del contante. Gli utilizzatori, però, devono comunque assicurare che le apparecchiature siano idonee e porvi rimedio se un’ispezione nazionale evidenzia un funzionamento non conforme. La Corte ha anche escluso che uno Stato membro possa introdurre da solo un obbligo ulteriore e ha reso superfluo esaminare le censure su pubblicazione e certezza del diritto.
Controlli automatici di idoneità delle banconote in euro: i requisiti minimi BCE vincolano i soggetti che operano con il contante o solo i produttori delle apparecchiature, e gli Stati membri possono imporli autonomamente?
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 debba essere interpretato nel senso che i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro si applicano ai soggetti che operano con il contante; in caso negativo, se uno Stato membro possa comunque imporre a tali soggetti il rispetto di quei requisiti; e, infine, se il regime della pubblicazione dei requisiti sul sito BCE e della loro modificabilità nel tempo sia compatibile con il principio di certezza del diritto e con l’articolo 297, paragrafo 2, TFUE.
Principio di diritto
I requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 non gravano sui soggetti che operano con il contante quando effettuano i controlli automatici, ma solo sui produttori ai fini della verifica positiva del tipo di apparecchiatura da inserire nell’elenco BCE. Tuttavia, i soggetti che operano con il contante restano tenuti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della medesima decisione, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1338/2001, ad adottare le misure necessarie se un’ispezione nazionale rivela che le loro apparecchiature non sono in grado di rilevare correttamente le banconote non idonee, restando sotto il livello di tolleranza del 5%. Inoltre, uno Stato membro non può imporre autonomamente a tali soggetti il rispetto di quei requisiti minimi, poiché il settore è armonizzato e riservato alla disciplina dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 133 TFUE
- Articolo 297, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE
- Regolamento (CE) n. 1338/2001
- Regolamento (CE) n. 44/2009
- Decisione BCE/2010/14
- Decisione BCE/2012/19
- Indirizzo BCE/2010/NP16
Controllo dell’idoneità delle banconote in euro e requisiti minimi BCE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in una controversia tra Brink’s Lituania UAB e la Banca di Lituania. La Corte è stata chiamata a stabilire chi debba rispettare i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro previsti dalla decisione BCE/2010/14 e se gli Stati membri possano imporre obblighi ulteriori in materia.
Contesto normativo
Il quadro di riferimento comprende anzitutto il regolamento (CE) n. 1338/2001, che prevede misure per proteggere l’euro dalla falsificazione e, all’articolo 6, impone agli enti creditizi, ad altri prestatori di servizi di pagamento e agli altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete l’obbligo di verificare autenticità e idoneità delle banconote e di ritirare quelle false. La decisione BCE/2010/14 disciplina le regole comuni per il controllo dell’autenticità e dell’idoneità delle banconote in euro al ricircolo; l’articolo 6, paragrafo 2, rinvia ai requisiti minimi pubblicati sul sito BCE e modificati di tanto in tanto. La decisione BCE/2012/19 ha modificato il quadro, chiarendo che tali requisiti minimi riguardano le funzionalità delle apparecchiature e interessano solo i produttori.
Fatti e procedimento principale
Nel 2018 la Banca di Lituania ha effettuato un’ispezione presso una filiale di Brink’s Lituania, verificando il funzionamento delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote utilizzate per i controlli automatici di idoneità. Dall’ispezione è emerso che due apparecchiature classificavano come idonee percentuali di banconote non idonee ben superiori al limite del 5% indicato nei requisiti minimi BCE. La banca centrale nazionale ha quindi ordinato alla società di adottare misure correttive entro cinque giorni lavorativi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:
- se i requisiti minimi per i controlli automatici si applichino direttamente ai soggetti che operano con il contante;
- se, in caso contrario, uno Stato membro possa imporli comunque a tali soggetti;
- se la pubblicazione dei requisiti sul sito BCE e la loro modificabilità nel tempo siano compatibili con il principio di certezza del diritto e con l’articolo 297, paragrafo 2, TFUE;
- se, per le stesse ragioni, l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 sia invalido.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha interpretato l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 alla luce del testo, del contesto e della finalità della disciplina. Ha osservato che la formulazione della disposizione, in diverse versioni linguistiche, è ambigua, ma che un’interpretazione che facesse gravare i requisiti minimi sui soggetti che operano con il contante priverebbe di effetto utile il riferimento alle apparecchiature "verificate positivamente".
La Corte ha poi valorizzato il contesto sistematico:
- l’articolo 3, paragrafi 3-5, prevede che i controlli possano essere eseguiti mediante apparecchiature verificate positivamente da una BCN;
- tali apparecchiature devono essere usate secondo le impostazioni normali di fabbrica e per i soli tagli e serie elencati sul sito BCE;
- la logica del sistema è che il soggetto che opera con il contante utilizza strumenti già verificati, non che debba egli stesso verificare il rispetto dei requisiti minimi di progettazione.
Decisivo è stato anche il richiamo alla decisione BCE/2012/19, il cui considerando 3 afferma espressamente che i requisiti minimi per i controlli automatici riguardano solo i produttori e non incidono sulle procedure di controllo cui devono conformarsi i soggetti che operano con il contante. Di conseguenza, la Corte ha affermato che l’articolo 6, paragrafo 2, non impone a questi ultimi di assicurare personalmente il rispetto di tali requisiti: essi vincolano i produttori che vogliono ottenere la verifica positiva del tipo di apparecchiatura.
Obblighi residui dei soggetti che operano con il contante
Pur escludendo l’applicabilità diretta dei requisiti minimi BCE ai soggetti che operano con il contante, la Corte ha precisato che tali soggetti restano sottoposti agli obblighi generali derivanti dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2010/14, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1338/2001.
In particolare, se un’ispezione nazionale evidenzia che le apparecchiature non sono in grado di rilevare la non idoneità delle banconote al ricircolo entro il livello di tolleranza del 5%, il soggetto interessato deve adottare le misure necessarie per rimediare alla situazione. La Corte ha quindi ritenuto che un portavalori non possa sottrarsi a un’ingiunzione correttiva adottata da una BCN ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della decisione.
Seconda questione: impossibilità per lo Stato membro di imporre autonomamente i requisiti minimi
La Corte ha escluso che uno Stato membro possa introdurre un obbligo nazionale che imponga ai soggetti che operano con il contante di rispettare i requisiti minimi BCE quando effettuano controlli automatici. Il motivo è sistemico e di competenza: la protezione dell’euro dalla falsificazione e le misure necessarie al suo utilizzo rientrano nella politica monetaria, materia di competenza esclusiva dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE.
L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione BCE/2010/14 consente alle BCN di fissare requisiti più stringenti, ma solo rispetto alle caratteristiche delle apparecchiature e non per ampliare l’ambito soggettivo dei requisiti minimi della BCE. Pertanto, il diritto dell’Unione osta a una disciplina nazionale che faccia gravare tali requisiti sui soggetti che operano con il contante.
Terza e quarta questione: certezza del diritto e pubblicazione sul sito BCE
La Corte non ha esaminato nel merito le questioni relative alla conformità al principio di certezza del diritto e all’articolo 297, paragrafo 2, TFUE. Ha ritenuto tali questioni superflue, poiché dalla risposta alla prima questione discendeva già che i requisiti minimi non si applicano ai soggetti che operano con il contante nel procedimento principale.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- i requisiti minimi previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 non si applicano ai soggetti che operano con il contante quando effettuano controlli automatici di idoneità;
- tali soggetti devono comunque adottare le misure necessarie se un’ispezione della banca centrale nazionale rivela che le apparecchiature non rilevano correttamente le banconote non idonee, restando al di sotto della soglia di tolleranza del 5%;
- uno Stato membro non può imporre autonomamente ai soggetti che operano con il contante di rispettare i requisiti minimi BCE.
Indicazioni pratiche
Per gli operatori del contante e per gli intermediari che impiegano apparecchiature di selezione delle banconote, la sentenza distingue chiaramente tra requisiti di prodotto e obblighi di utilizzazione e manutenzione. Il controllo del rispetto del 5% riguarda i produttori ai fini della verifica positiva del tipo di macchina, mentre gli utilizzatori devono assicurare il corretto funzionamento del sistema e reagire alle eventuali contestazioni o ispezioni della banca centrale nazionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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