Corte di giustizia, Sentenza C-580/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 aprile 2023. — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH contro MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 16, paragrafo 2, lettera c) – Accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione – Accesso prioritario all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili – Produzione da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali. — Causa C-580/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la priorità di accesso alla rete prevista dalla direttiva 2009/28/CE non si limita agli impianti totalmente rinnovabili. Anche gli impianti che producono elettricità da un mix di fonti rinnovabili e convenzionali possono beneficiarne, ma solo per la parte riconducibile alle fonti rinnovabili. La determinazione concreta della priorità spetta agli Stati membri, che devono adottare criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, tenendo conto della sicurezza della rete e dell’entità della quota rinnovabile.
Interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE: priorità di accesso alla rete per impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili e convenzionali miste.
La questione giuridica
Se la priorità di accesso alla rete prevista dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE spetti anche agli impianti che producono elettricità in modo misto, da fonti rinnovabili e convenzionali; se, in caso affermativo, essa dipenda dalla quota di biomassa/rifiuti biodegradabili impiegata; se esista una soglia minima di rilevanza di tale quota; e se la quota rinnovabile debba essere calcolata secondo il criterio del contenuto energetico delle singole fonti, in analogia con l’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE.
Principio di diritto
L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE va interpretato nel senso che la priorità di accesso alla rete non è riservata solo agli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, ma si applica anche agli impianti misti che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali; tuttavia, per questi ultimi la priorità spetta solo in proporzione alla quota di elettricità effettivamente prodotta da fonti rinnovabili. Spetta agli Stati membri stabilire criteri trasparenti e non discriminatori per applicare tale priorità, nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico, potendo assumere a riferimento, tra l’altro, il contenuto energetico delle fonti e senza che la direttiva imponga una soglia minima uniforme di biomassa o rifiuti biodegradabili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/28/CE
- Articolo 16, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2009/28/CE
- Articolo 2, lettere a) ed e), direttiva 2009/28/CE
- Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, direttiva 2009/28/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2009/28/CE
- Articolo 1 direttiva 2009/28/CE
- Considerando 11, 60 e 61 direttiva 2009/28/CE
- Direttiva 2001/77/CE, articolo 2, lettera c)
- Direttiva 2003/54/CE
Priorità di accesso alla rete per impianti misti rinnovabili/convenzionali
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra un gestore di impianto di recupero termico di rifiuti e il gestore di rete, relativa al risarcimento per riduzioni dell’immissione in rete. Il punto centrale è l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
Fatti e procedimento principale
EEW Energy from Waste Großräschen GmbH gestisce un impianto che produce elettricità e calore mediante incenerimento di rifiuti misti, una parte dei quali è biodegradabile e può arrivare fino al 50% del totale. Tra il 2011 e il 2016, MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH ha più volte chiesto la riduzione temporanea dell’immissione in rete a causa di congestioni. EEW ha quindi chiesto il risarcimento previsto dalla normativa tedesca sull’energia rinnovabile.
Il giudice d’appello aveva negato il risarcimento ritenendo che l’impianto non fosse alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. Il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto alla Corte se la disciplina europea sulla priorità di accesso alla rete si applichi anche agli impianti a fonti miste e, in caso positivo, in quale misura.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE, sulla priorità nel dispacciamento per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;
- l’articolo 2, lettere a) ed e), sulla nozione di energia rinnovabile e di biomassa;
- l’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, sul calcolo negli impianti multicombustibile;
- l’articolo 15, paragrafo 1, sulle garanzie di origine;
- i considerando 11, 60 e 61, che evidenziano l’esigenza di integrazione delle rinnovabili nella rete e di criteri trasparenti e non discriminatori.
Prima questione: impianti che non sono esclusivamente rinnovabili
La Corte osserva che il testo dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), che fa riferimento agli impianti che "utilizzano" fonti rinnovabili, non consente da solo di escludere gli impianti misti. Il contesto normativo è decisivo: la direttiva 2001/77/CE conteneva una definizione che distingueva espressamente gli impianti esclusivamente rinnovabili dalle centrali ibride, ma la direttiva 2009/28/CE non ha ripreso tale impostazione.
Inoltre, gli obiettivi della direttiva 2009/28/CE sono quelli di massimizzare l’integrazione dell’elettricità rinnovabile e di aumentare sostanzialmente la sua trasmissione e distribuzione. Escludere in blocco gli impianti misti comprometterebbe tali obiettivi, perché priverebbe dell’accesso prioritario anche la quota di elettricità effettivamente "verde".
Seconda, terza, quarta e quinta questione: quota rinnovabile e criteri di calcolo
La Corte precisa che la priorità di accesso spetta agli impianti misti solo per la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel caso dei rifiuti misti, solo la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani rientra nella nozione di biomassa e, quindi, nella produzione rinnovabile.
Non esiste nella direttiva una soglia minima uniforme di rilevanza della quota rinnovabile. Gli Stati membri conservano un ampio margine di discrezionalità per fissare le modalità applicative della priorità, ma devono rispettare due vincoli:
- criteri trasparenti e non discriminatori;
- salvaguardia dell’affidabilità e della sicurezza del sistema elettrico.
La Corte sottolinea che i criteri nazionali devono essere chiari, preannunciati e prevedibili. È sufficiente che, su un periodo sufficientemente lungo e compatibile con i limiti tecnici, la priorità sia assicurata in proporzione all’entità della quota rinnovabile utilizzata dall’impianto. La Corte ammette che gli Stati membri possano prendere in considerazione strumenti come le garanzie di origine e, per analogia, il criterio del contenuto energetico delle singole fonti richiamato dall’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.
Rapporto con la sicurezza della rete e discrezionalità nazionale
La Corte ribadisce che la priorità di accesso non è assoluta: resta subordinata alle esigenze di affidabilità e sicurezza della rete elettrica nazionale. Tuttavia, ciò non autorizza gli Stati membri a negare sistematicamente la priorità agli impianti misti. Devono invece costruire un sistema di priorità graduato, capace di riflettere il peso della componente rinnovabile rispetto a quella convenzionale.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la priorità di accesso alla rete spetta non solo agli impianti che producono elettricità esclusivamente da fonti rinnovabili, ma anche agli impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili e convenzionali;
- per gli impianti misti, la priorità opera solo per la quota rinnovabile;
- spetta agli Stati membri definire criteri applicativi trasparenti e non discriminatori, nel rispetto della sicurezza della rete, in modo da graduare la priorità in funzione della quota di fonti rinnovabili impiegata.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che il diritto dell’Unione tutela anche la produzione elettrica "mista" nella misura in cui incorpora una componente rinnovabile effettiva. La priorità di accesso alla rete non richiede un impianto integralmente rinnovabile, ma impone di riconoscere il beneficio solo proporzionalmente alla parte di energia prodotta da fonti rinnovabili, lasciando agli Stati membri il compito di disciplinarne concretamente il calcolo e l’ordine di priorità.
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