Corte di giustizia, Sentenza C-329/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 aprile 2023. — DIGI Communications NV contro Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE (direttiva “quadro”) – Articolo 4, paragrafo 1 – Direttiva 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni”) – Articolo 7 – Attribuzione di diritti d’uso di frequenze – Procedura d’asta – Società holding non registrata come fornitrice di servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato – Esclusione dalla procedura di aggiudicazione – Diritto di ricorso contro la decisione di aggiudicazione. — Causa C-329/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata del diritto di ricorso previsto dalla direttiva quadro in materia di telecomunicazioni, in relazione a una procedura d’asta per frequenze 5G. Stabilisce che può agire anche un’impresa che non sia ancora operativa sul mercato nazionale, se ha partecipato alla procedura e soddisfa le condizioni oggettive dell’autorizzazione generale. Conferma inoltre che l’asta e la decisione di aggiudicazione sono strumenti volti a promuovere una concorrenza effettiva e non falsata, e che la verifica preliminare delle candidature è compatibile con tale finalità.
Rinvio pregiudiziale su legittimazione al ricorso di una holding esclusa da un’asta per frequenze 5G e sulla natura pro-concorrenziale della procedura di assegnazione.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro e dell’articolo 47 della Carta, una società holding non registrata come fornitore di servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato, ma controllante di una società attiva su quel mercato, possa essere considerata impresa interessata e quindi legittimata a impugnare la decisione di aggiudicazione di un’asta per frequenze; se la procedura d’asta e la decisione finale siano volte a tutelare la concorrenza ai sensi dell’articolo 7 della direttiva autorizzazioni; e quale sia l’incidenza dell’esclusione definitiva dalla procedura sulla legittimazione al ricorso, tenuto conto dell’autorità di cosa giudicata.
Principio di diritto
L’articolo 7 della direttiva autorizzazioni impone che l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze avvenga mediante una procedura che persegua la promozione e lo sviluppo di una concorrenza effettiva e non falsata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e proporzionalità; una fase di verifica della conformità delle candidature non è di per sé incompatibile con tale obiettivo, purché l’intera procedura sia conforme a tali requisiti. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, riconosce il diritto di ricorso non solo ai destinatari della decisione dell’ARN, ma anche a un’impresa che abbia partecipato a un’asta per frequenze e soddisfi le condizioni oggettive per l’autorizzazione generale nello Stato membro interessato, anche se non è ancora presente su quel mercato e anche se controlla una società che vi opera; tale diritto sussiste per contestare la decisione di aggiudicazione, purché il ricorso non rimetta in discussione un punto coperto da cosa giudicata derivante dalla decisione definitiva di esclusione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), articolo 4, paragrafo 1
- Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), articolo 8, paragrafi 2 e 5
- Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), articoli 2, 3, 6 e 7
- Direttiva 2009/140/CE
Rinvio pregiudiziale su asta per frequenze 5G e legittimazione al ricorso
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra DIGI Communications NV e l’autorità ungherese per i media e le comunicazioni, relativa all’esito di una procedura d’asta per diritti d’uso delle frequenze destinati al 5G e a servizi broadband wireless aggiuntivi. La Corte è chiamata a chiarire la portata del diritto di ricorso contro le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Fatti e procedimento principale
La NMHH aveva avviato nel luglio 2019 una procedura d’asta per l’assegnazione delle frequenze. DIGI Communications, società registrata nei Paesi Bassi e non iscritta in Ungheria come fornitore di servizi di comunicazione elettronica, aveva presentato candidatura. L’autorità ne aveva dichiarato l’invalidità e l’aveva esclusa dalla procedura, ritenendo che avesse tentato di partecipare al posto della controllata ungherese, già operante sul mercato, che sarebbe stata comunque esclusa in base alla documentazione di gara.
Successivamente la NMHH aveva aggiudicato le frequenze a tre operatori presenti sul mercato ungherese. DIGI Communications ha impugnato tale decisione chiedendone l’annullamento e invocando la propria qualità di "impresa interessata" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), sul diritto di ricorso contro le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione;
- l’articolo 8 della direttiva quadro, sugli obiettivi generali e i principi regolatori, inclusa la promozione della concorrenza;
- l’articolo 3 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), sulla libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica mediante autorizzazione generale;
- l’articolo 6 della direttiva autorizzazioni, sulle condizioni applicabili all’autorizzazione generale e ai diritti d’uso delle frequenze;
- l’articolo 7 della direttiva autorizzazioni, sulla procedura per limitare il numero dei diritti d’uso delle frequenze;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se una società madre non attiva direttamente sul mercato nazionale, ma controllante una società presente su quel mercato, possa essere considerata concorrente o impresa interessata;
- se una procedura d’asta per frequenze 5G sia una procedura volta a tutelare la concorrenza;
- se l’esclusione definitiva del candidato prima della decisione finale incida sulla possibilità di impugnare l’aggiudicazione;
- se il diritto di ricorso spetti a chi abbia presentato un’offerta anche senza essere già fornitore autorizzato nello Stato membro interessato.
Ragionamento della Corte: natura concorrenziale dell’asta
La Corte afferma che l’articolo 7 della direttiva autorizzazioni, letto in combinazione con l’articolo 8 della direttiva quadro, impone agli Stati membri di organizzare l’assegnazione limitata delle frequenze in modo da promuovere e sviluppare una concorrenza effettiva e non falsata, nel rispetto della parità di trattamento e della proporzionalità.
Di conseguenza:
- la procedura d’asta per le frequenze 5G è, per sua natura, volta a favorire la concorrenza;
- anche la decisione di aggiudicazione finale persegue tale finalità;
- la presenza di una fase di verifica della conformità delle candidature al capitolato d’oneri non è di per sé contraria a questo obiettivo, purché la procedura, nel suo complesso, rispetti i requisiti dell’articolo 7.
Ragionamento della Corte: diritto di ricorso e nozione di impresa interessata
La Corte ricorda che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro è espressione del principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta. Ne deriva che il diritto di ricorso non può essere interpretato in modo eccessivamente restrittivo.
In particolare, la Corte precisa che:
- la disposizione non si limita ai destinatari formali della decisione dell’ARN;
- il diritto di ricorso spetta anche ad altre imprese che forniscono o intendono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e che sono interessate dalla decisione;
- non è necessario che l’impresa abbia già depositato una notifica formale o sia già presente sul mercato nazionale, se soddisfa le condizioni oggettive dell’autorizzazione generale previste nello Stato membro;
- un’impresa che ha partecipato a una procedura d’asta con l’intento di entrare nel mercato può quindi essere “interessata” dalla decisione di aggiudicazione.
La Corte sottolinea inoltre che il semplice fatto che l’impresa sia stata esclusa dalla procedura non le fa perdere, in linea di principio, la qualità di impresa interessata rispetto alla decisione finale di aggiudicazione.
Limite dell’autorità di cosa giudicata
La Corte introduce però un limite importante: il ricorso contro la decisione di aggiudicazione non può rimettere in discussione la decisione giudiziaria definitiva che ha confermato l’esclusione del candidato dalla procedura, pena la violazione dell’autorità di cosa giudicata.
Pertanto, il giudice nazionale dovrà verificare se il ricorso contro l’aggiudicazione miri sostanzialmente a contestare nuovamente l’esclusione già definitivamente decisa, oppure se riguardi profili diversi della legittimità dell’aggiudicazione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 7 della direttiva autorizzazioni va interpretato nel senso che una procedura di selezione per l’assegnazione delle frequenze e la relativa decisione di aggiudicazione sono strumenti di promozione della concorrenza effettiva e non falsata;
- l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, conferisce il diritto di ricorso anche a un’impresa che abbia partecipato alla gara, non fornisca ancora servizi nel mercato nazionale ma soddisfi le condizioni oggettive dell’autorizzazione generale, e sia stata esclusa con decisione definitiva, purché il ricorso non violi il giudicato della precedente decisione di esclusione.
Principi pratici per gli operatori
La sentenza è rilevante per le imprese che intendano entrare in un mercato nazionale delle telecomunicazioni tramite aste per frequenze, anche se non sono ancora stabilite operativamente nello Stato membro interessato. La Corte valorizza la tutela giurisdizionale effettiva e impedisce che la sola mancanza di presenza pregressa sul mercato escluda l’accesso al giudice contro l’aggiudicazione, fermo il rispetto del giudicato sulle decisioni di esclusione già definitive.
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