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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-291/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 aprile 2023. — Causa promossa da Starkinvest SRL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal juge des saisies du tribunal de première instance de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Condizioni per l’emissione di una tale ordinanza – Articolo 4 – Nozione di “decisione giudiziaria” – Articolo 7 – Nozione di “decisione giudiziaria che impone al debitore di pagare il credito” – Decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 55 – Ambito di applicazione. — Causa C-291/21

Giurisprudenza europea62021CJ0291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che una condanna al pagamento di una penalità per future violazioni di un ordine inibitorio, se l’importo non è stato definitivamente liquidato, non rientra tra le decisioni che consentono al creditore di ottenere l’ordinanza europea di sequestro conservativo senza dimostrare il fumus boni iuris. Il creditore deve quindi fornire anche la prova che la sua pretesa sarà verosimilmente accolta nel merito. La Corte valorizza la necessità di tutelare l’equilibrio tra efficacia della misura e protezione del debitore.

Sequestro conservativo europeo su conti bancari: una sentenza che commina una penalità futura e non liquidata non vale come titolo che impone il pagamento del credito ai sensi del regolamento n. 655/2014.

La questione giuridica

Se una decisione giudiziaria che condanna il debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio, senza fissarne definitivamente l’importo, integri: 1) una decisione che impone al debitore di pagare il credito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014; 2) una "decisione giudiziaria" ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento, pur in assenza di liquidazione definitiva dell’importo ai sensi dell’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014, costituisce una decisione giudiziaria che impone al debitore di pagare il credito solo una decisione esecutiva che condanna al pagamento di un importo già determinato o determinabile al momento dell’adozione; pertanto, una sentenza che prevede una penalità per future violazioni di un ordine inibitorio, ma non ne liquida definitivamente l’importo, non esonera il creditore dall’onere di provare che la sua domanda sul merito è verosimilmente fondata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera g), punto ii), del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 48, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 55 del regolamento (UE) n. 1215/2012

Sequestro conservativo europeo su conti bancari e penalità non liquidata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice dell’esecuzione del tribunal de première instance de Liège in materia di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, disciplinata dal regolamento (UE) n. 655/2014. Il tema centrale è se una decisione nazionale che stabilisce una penalità per future violazioni di un ordine inibitorio, ma senza fissarne definitivamente l’importo, possa essere trattata come titolo sufficiente ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.

Fatti del procedimento principale

Nel procedimento principale, Starkinvest SRL chiedeva il sequestro conservativo europeo di conti bancari della controparte per il recupero di somme dovute a titolo di penalità maturate in seguito alla violazione di un ordine inibitorio. La sentenza nazionale di base, confermata in appello, aveva condannato Soft Paris e Soft Paris Parties al pagamento di una penalità di EUR 2 500 per ciascuna violazione, ma l’importo effettivo dovuto per il periodo considerato non era stato ancora definitivamente liquidato alla data della decisione oggetto di esame.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (UE) n. 655/2014, in particolare:

  • l’articolo 4, punto 5, che definisce il "credito" anche come importo da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, purché azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria;
  • l’articolo 4, punto 8, che definisce la "decisione giudiziaria";
  • l’articolo 5, che distingue tra richiesta proposta prima o dopo l’ottenimento di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico;
  • l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), punto ii), che presuppongono un credito specificato nella decisione giudiziaria;
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, che disciplina i presupposti dell’ordinanza di sequestro conservativo. La Corte menziona anche il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare l’articolo 55, relativo alle decisioni che dispongono il pagamento di una penalità, esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:

  • una sentenza che condanna al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio costituisca una decisione che impone al debitore di pagare il credito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014;
  • in alternativa, tale sentenza possa comunque rientrare nella nozione di "decisione giudiziaria" di cui all’articolo 4 del regolamento n. 655/2014, anche se l’importo non è stato definitivamente fissato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 7 del regolamento n. 655/2014 prevede un regime differenziato: se il creditore ha già ottenuto una decisione, una transazione o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito, egli deve provare solo l’urgenza della misura; se invece non ha ancora un tale titolo, deve anche dimostrare che la sua domanda sul merito sarà verosimilmente accolta.

Richiamando la definizione di "credito" dell’articolo 4, punto 5, la Corte precisa che la misura può riguardare anche crediti non ancora esigibili, ma solo quando derivino da un’operazione o da un evento già verificatosi e il loro importo sia determinabile al momento della domanda. Nel caso della penalità in esame, invece, il fatto generatore dell’esigibilità concreta è una futura violazione dell’ordine inibitorio, che sopravviene dopo la decisione che fissa la penalità; ciò esclude che si tratti del tipo di credito contemplato dall’articolo 4, punto 5.

Quanto alla nozione di "decisione giudiziaria", la Corte ribadisce che essa presuppone una decisione esecutiva. Tuttavia, per essere una decisione che "impone al debitore di pagare il credito" ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, deve condannare al pagamento di un importo determinato o determinabile già al momento dell’adozione. Una decisione che prevede soltanto una penalità futura, ma non ne fissa l’importo preciso, non soddisfa tale requisito.

La Corte valorizza inoltre il contesto sistematico: l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), punto ii), presuppongono un credito specificato nella decisione giudiziaria o, quantomeno, un importo di credito principale indicato nella decisione. Accogliere l’interpretazione opposta altererebbe l’equilibrio perseguito dal regolamento tra l’interesse del creditore a ottenere una misura efficace e l’interesse del debitore a evitare abusi.

Infine, la Corte osserva che il fatto che l’articolo 55 del regolamento n. 1215/2012 richieda la liquidazione definitiva della penalità per la sua esecuzione nello Stato membro richiesto conferma la necessità che l’importo sia fissato; il regolamento n. 655/2014, pur non contenendo una disposizione identica, non consente di ignorare tale esigenza quando si tratta di accedere alla procedura europea di sequestro conservativo senza prova del fumus boni iuris.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che una decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio e che non ne fissa definitivamente l’importo non costituisce una decisione che impone al debitore di pagare il credito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 655/2014. Ne consegue che il creditore non è dispensato dall’obbligo di presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda sul credito sarà verosimilmente accolta nel merito.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che, ai fini del sequestro conservativo europeo su conti bancari, una penalità non ancora liquidata non consente di beneficiare del regime più favorevole previsto per i creditori già muniti di un titolo che impone il pagamento del credito. Il creditore deve quindi dimostrare anche la fondatezza probabile della propria pretesa, oltre all’urgenza della misura.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia civilesequestro conservativo su conti bancariesecuzione delle decisioni giudiziariepenalità (astreintes)riconoscimento e circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale

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