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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-25/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 aprile 2023. — ZA e a. contro Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Restrizioni verticali della concorrenza – Articolo 101, paragrafi 1 e 2, TFUE – Principio di effettività – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 2 – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Effetto vincolante delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza che constatano una violazione delle norme del diritto della concorrenza – Applicazione ratione temporis e ratione materiae – Azioni per il risarcimento del danno e di nullità per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione. — Causa C-25/21

Giurisprudenza europea62021CJ0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per controversie come quella principale, la direttiva 2014/104 non si applica né alle azioni di nullità né, nel caso concreto, alle azioni risarcitorie, perché le decisioni amministrative rilevanti sono divenute definitive prima della scadenza del termine di recepimento. Ha poi affermato che il principio di effettività impone di attribuire alle decisioni definitive dell’autorità nazionale garante della concorrenza un effetto probatorio vincolante nelle azioni civili antitrust, se la violazione contestata coincide con quella già accertata. Infine, ha precisato che la nullità ex articolo 101, paragrafo 2, TFUE opera solo per le clausole vietate, mentre l’intero contratto è colpito soltanto se tali clausole non sono separabili.

Effetto delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza nelle azioni civili di nullità e risarcimento per violazioni dell’articolo 101 TFUE; limiti della nullità ex articolo 101, paragrafo 2, TFUE.

La questione giuridica

Se una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza, confermata dai giudici nazionali, vincoli il giudice civile nel ritenere provata la violazione dell’articolo 101 TFUE sia in un’azione di nullità ex articolo 101, paragrafo 2, TFUE sia in un’azione di risarcimento del danno, e se, una volta accertata la violazione, ne consegua la nullità di pieno diritto dell’intero contratto oppure solo delle clausole incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Principio di diritto

Fuori dall’ambito applicativo ratione materiae e ratione temporis dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, il giudice nazionale deve garantire l’effettività dell’articolo 101 TFUE riconoscendo, nelle azioni di nullità ex articolo 101, paragrafo 2, TFUE e nelle azioni risarcitorie promosse dinanzi ai giudici dello stesso Stato membro, un effetto vincolante alle decisioni definitive dell’autorità nazionale garante della concorrenza, confermate in sede giurisdizionale, quando la violazione accertata coincide per natura e per portata materiale, personale, temporale e territoriale con quella dedotta in giudizio; in tal caso la violazione si considera provata fino a prova contraria, con onere contrario a carico del convenuto. Tuttavia, la nullità ex articolo 101, paragrafo 2, TFUE colpisce solo le clausole incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e l’intero accordo è nullo solo se tali clausole non sono scindibili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 101, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 101, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 101, paragrafo 3, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 1 della direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 21 della direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 22 della direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 81, paragrafo 1, CE

Effetto delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza nelle azioni di nullità e risarcimento ex articolo 101 TFUE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid in una controversia tra gli eredi di KN e Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA. Il giudice spagnolo chiede come incidano, in un’azione di nullità contrattuale e in un’azione di risarcimento danni, due decisioni definitive dell’autorità spagnola della concorrenza che avevano già accertato violazioni delle regole antitrust da parte di Repsol.

Fatti e procedimento principale

Gli eredi di KN sono proprietari di una stazione di servizio e avevano concluso con Repsol diversi contratti di fornitura esclusiva di carburante tra il 1987 e il 2009. Una decisione del 2001 del Tribunal de Defensa de la Competencia aveva accertato la fissazione dei prezzi di vendita al pubblico da parte di Repsol; una successiva decisione del 2009 della Comisión Nacional de la Competencia aveva sanzionato nuovamente Repsol per fissazione indiretta dei prezzi di vendita al pubblico. Entrambe le decisioni sono divenute definitive dopo il controllo giurisdizionale nazionale.

Sulla base di tali decisioni, gli eredi di KN hanno chiesto al giudice del rinvio:

  • la nullità dei contratti conclusi con Repsol ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE;
  • il risarcimento del danno asseritamente subito per effetto delle clausole anticoncorrenziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 101 TFUE, in particolare i paragrafi 1, 2 e 3;
  • l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003, che pone l’onere della prova dell’infrazione a carico della parte o dell’autorità che la deduce;
  • la direttiva 2014/104/UE, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 9, paragrafo 1, sul valore delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza nelle azioni per il risarcimento del danno;
  • gli articoli 21 e 22 della direttiva, relativi al recepimento e all’applicazione temporale.

Prima questione: valore delle decisioni definitive dell’autorità antitrust

La Corte premette che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 disciplina solo le azioni per il risarcimento del danno e non si estende alle azioni di nullità ex articolo 101, paragrafo 2, TFUE. Peraltro, nel caso concreto, tale disposizione non è applicabile neppure ratione temporis, perché le decisioni del 2001 e del 2009 erano già divenute definitive prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva.

Esclusa dunque la direttiva, la Corte si concentra sull’articolo 101 TFUE, sull’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e sul principio di effettività. Ricorda che l’articolo 101 TFUE produce effetti diretti nei rapporti tra privati e che i giudici nazionali devono assicurarne la piena efficacia. Se le decisioni definitive delle autorità antitrust non avessero alcun effetto nelle azioni civili successive, l’esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione risulterebbe eccessivamente difficile.

Ne consegue che, quando una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza, confermata dai giudici nazionali, ha accertato una violazione del diritto della concorrenza, il ricorrente può considerare tale violazione provata fino a prova contraria nelle azioni di nullità ex articolo 101, paragrafo 2, TFUE e nelle azioni risarcitorie, purché la natura e la portata materiale, personale, temporale e territoriale della violazione dedotta coincidano con quelle accertate nella decisione. In tal caso, l’onere della prova, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, si sposta sul convenuto.

Se invece vi è solo una coincidenza parziale, gli accertamenti contenuti nella decisione non sono privi di utilità: possono costituire un indizio dei fatti accertati.

Seconda questione: portata della nullità ex articolo 101, paragrafo 2, TFUE

La Corte ribadisce che l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE comporta la nullità di pieno diritto degli accordi o delle clausole vietate dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, tale nullità è limitata alle clausole incompatibili con la norma di concorrenza.

L’intero contratto è nullo solo se le clausole vietate non sono scindibili dal resto dell’accordo. Spetta quindi al giudice nazionale, alla luce del diritto interno applicabile, determinare la portata concreta della nullità e le sue conseguenze sull’intero rapporto contrattuale.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la violazione del diritto della concorrenza constatata in una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza deve ritenersi dimostrata dal ricorrente, fino a prova contraria, nelle azioni di nullità e risarcimento, se coincidono natura e portata della violazione;
  • il giudice nazionale deve trarre le conseguenze dell’accertata violazione e dichiarare la nullità di pieno diritto delle sole clausole contrattuali incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, mentre l’intero accordo è nullo solo in caso di inscindibilità di tali clausole.

Implicazioni pratiche

La sentenza è rilevante per la pratica contenziosa antitrust perché rafforza l’utilizzabilità delle decisioni definitive delle autorità nazionali come supporto probatorio nelle azioni civili. Per gli operatori, ciò significa che una decisione antitrust definitiva può alleggerire in modo significativo l’onere probatorio del danneggiato, ma solo nei limiti della corrispondenza tra la violazione già accertata e quella fatta valere in giudizio. In tema di nullità contrattuale, la Corte esclude una nullità automatica dell’intero contratto: occorre verificare la separabilità delle clausole illecite.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaazioni di nullità dei contrattirisarcimento del danno antitrustonere della provaefficacia delle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza

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