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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-144/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 aprile 2023. — Parlamento europeo contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Decisione di esecuzione C(2020) 8797 – Autorizzazione di taluni usi del triossido di cromo – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Articolo 60 – Rilascio delle autorizzazioni – Obbligo di dimostrare che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente, e che non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative – Articolo 62 – Domande d’autorizzazione – Articolo 64 – Procedura per le decisioni d’autorizzazione. — Causa C-144/21

Giurisprudenza europea62021CJ0144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla in parte la decisione della Commissione che autorizzava taluni usi del triossido di cromo, ritenendo insufficiente la verifica delle condizioni poste dall’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH. In particolare, i dati sull’esposizione dei lavoratori e della popolazione erano non rappresentativi e incompleti, mentre l’assenza di alternative idonee non era stata dimostrata in modo pieno e non poteva essere sostituita da formule generiche sulle "funzionalità essenziali". Per ragioni di tutela della salute umana, la Corte mantiene tuttavia temporaneamente gli effetti della decisione annullata per un anno.

Ricorso di annullamento contro l’autorizzazione parziale dell’uso del triossido di cromo: la Corte censura la Commissione per avere rilasciato l’autorizzazione senza una valutazione sufficientemente completa dei rischi e senza dimostrare in modo affidabile l’assenza di alternative idonee.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel concedere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH per taluni usi del triossido di cromo, abbia correttamente verificato: 1) che i vantaggi socioeconomici prevalessero sui rischi per la salute umana e per l’ambiente, sulla base di dati sull’esposizione rappresentativi, affidabili e completi; 2) che non esistessero sostanze o tecnologie alternative idonee; 3) se fosse legittimo limitare l’autorizzazione mediante il riferimento a "funzionalità essenziali" e imporre obblighi informativi agli utilizzatori a valle per colmare le lacune della domanda.

Principio di diritto

La Corte afferma che, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, la Commissione può autorizzare un uso di una sostanza estremamente preoccupante solo se, prima di decidere, verifica sulla base di elementi rappresentativi, affidabili e sufficienti che i rischi sono stati valutati in modo adeguato e che non esistono alternative idonee; non è legittimo colmare lacune istruttorie con condizioni postume o con un rinvio generico a "funzionalità essenziali" prive di contenuto oggettivo. Poiché nel caso del triossido di cromo la valutazione dei rischi era troppo lacunosa e l’assenza di alternative non era stata dimostrata in modo affidabile, la decisione di esecuzione è annullata nella parte contestata, con mantenimento provvisorio dei suoi effetti per un periodo massimo di un anno.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 1 regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 55 regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 56 regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 57 regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 58 regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 60 regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 62 regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 64 regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 66 regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Direttiva 2004/37/CE
  • Direttiva (UE) 2017/2398
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008

Autorizzazione parziale del triossido di cromo ai sensi del REACH

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dal Parlamento europeo contro la decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, con cui erano stati autorizzati taluni usi del triossido di cromo ai sensi del regolamento REACH. La causa verte sulla corretta applicazione del regime di autorizzazione delle sostanze estremamente preoccupanti, in particolare sugli articoli 60, 62 e 64 del regolamento.

Fatti e procedimento

Nel 2015 alcuni operatori avevano chiesto l’autorizzazione per sei categorie di usi del triossido di cromo. Dopo i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (CVR) e del comitato per l’analisi socioeconomica (CASE), la Commissione aveva adottato una decisione che autorizzava solo alcune categorie di usi, tra cui gli usi 2, 4 e 5 e, per l’uso 1, la formulazione di miscele destinate a tali usi. Il Parlamento ha impugnato la decisione nella parte in cui riteneva che la Commissione non avesse verificato correttamente le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama la struttura del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), che mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti con alternative idonee. In particolare:

  • l’articolo 60, paragrafo 2, consente l’autorizzazione se il rischio è adeguatamente controllato;
  • l’articolo 60, paragrafo 4, consente l’autorizzazione solo se i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi e non esistono alternative idonee;
  • l’articolo 62, paragrafo 4, impone al richiedente di presentare una relazione sulla sicurezza chimica e un’analisi delle alternative;
  • l’articolo 64 disciplina il ruolo dell’ECHA e dei suoi comitati;
  • l’allegato I, punto 5.2.4, richiede dati sull’esposizione rappresentativi e adeguatamente rilevati.

Motivo unico del ricorso

Il Parlamento deduceva un motivo unico, articolato in due censure principali:

  • la Commissione avrebbe autorizzato gli usi contestati senza una valutazione conclusiva e sufficientemente affidabile del rischio per la salute umana;
  • la Commissione avrebbe inoltre omesso di verificare in modo adeguato l’assenza di sostanze o tecnologie alternative idonee, limitandosi a una restrizione apparente dell’autorizzazione mediante il riferimento alle "funzionalità essenziali".

Valutazione della Corte sulla prima censura: insufficienza della valutazione dei rischi

La Corte osserva che i dati forniti dai richiedenti sull’esposizione dei lavoratori erano limitati, poco rappresentativi e privi di un sufficiente collegamento con le specifiche condizioni operative e misure di gestione del rischio nei singoli siti. In particolare, per la cromatura funzionale e per i trattamenti superficiali, i dati provenivano da un numero molto ridotto di imprese rispetto alla platea potenzialmente interessata.

La Corte rileva anche che il CVR aveva evidenziato incertezze significative sull’esposizione della popolazione generale attraverso l’ambiente, soprattutto in relazione agli scarichi nelle acque reflue. Sebbene tali incertezze non fossero ritenute dirimenti dal comitato, la Corte sottolinea che esse non potevano essere considerate trascurabili.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che la Commissione può rilasciare un’autorizzazione solo dopo aver verificato, sulla base di informazioni sostanziali e affidabili, che le condizioni dell’articolo 60, paragrafo 4, sono effettivamente soddisfatte. Misure ulteriori di monitoraggio o condizioni aggiuntive non possono rimediare retroattivamente a una valutazione iniziale insufficiente. Di conseguenza, la Corte conclude che la Commissione aveva autorizzato gli usi del triossido di cromo sulla base di una valutazione dei rischi troppo lacunosa.

Valutazione della Corte sulla seconda censura: assenza di alternative idonee

Quanto alla seconda condizione dell’articolo 60, paragrafo 4, la Corte osserva che il CASE aveva sì concluso in generale che non esistevano alternative idonee, ma aveva anche segnalato incertezze per un numero limitato di impieghi specifici inclusi nelle descrizioni ampie degli usi 2, 4 e 5. La Commissione aveva tentato di circoscrivere l’autorizzazione richiamando le "funzionalità essenziali" necessarie per l’uso previsto.

Secondo la Corte, questo meccanismo non era sufficiente. Da un lato, il riferimento alle funzionalità essenziali non dimostrava di per sé l’inesistenza di alternative idonee. Dall’altro, tale nozione era troppo imprecisa e non limitava realmente l’ambito dell’autorizzazione, finendo in sostanza per rinviare agli utilizzatori a valle il compito di precisare ex post quando la funzionalità fosse necessaria. La Corte ritiene che la verifica dell’assenza di alternative debba essere svolta dalla Commissione prima del rilascio dell’autorizzazione e non possa essere trasferita, neppure in parte, agli operatori a valle.

Decisione e mantenimento degli effetti

La Corte annulla l’articolo 1, paragrafi 1 e 5, nonché gli articoli da 2 a 5, 7, 9 e 10 della decisione impugnata, nella parte in cui riguardano gli usi 2, 4 e 5 del triossido di cromo e l’uso 1 limitatamente alla formulazione di miscele per tali usi. Accoglie inoltre la domanda della Commissione di mantenimento temporaneo degli effetti della decisione annullata, per un periodo massimo di un anno dalla data della sentenza, al fine di evitare un vuoto regolatorio pregiudizievole per la tutela della salute umana.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nel sistema REACH, il controllo sulla concessione dell’autorizzazione resta in capo alla Commissione e deve fondarsi su una verifica rigorosa, ex ante, delle condizioni previste dall’articolo 60, paragrafo 4. Le lacune istruttorie non possono essere compensate da obblighi informativi successivi o da formule di delimitazione troppo vaghe, perché ciò svuoterebbe di contenuto il principio di precauzione e l’obiettivo di sostituzione progressiva delle sostanze estremamente preoccupanti.

Come è indicizzato

Materiereachautorizzazione sostanze chimichetutela della salute e dell'ambientesostanze estremamente preoccupanticontrollo giurisdizionale degli atti della commissione

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