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Sentenza

Sentenza n. 973/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento per l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987.

Giustizia amministrativa202300245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessati dal servizio a domanda, hanno chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Hanno dedotto di avere maturato, secondo i casi, almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'INPS ha contestato il beneficio: per alcuni ricorrenti perché provenienti dai ruoli dell'Esercito o dell'Aeronautica e non da Forze di polizia; per uno perché cessato dal servizio prima del compimento dei 55 anni; per gli altri perché non avrebbero presentato la domanda nei termini indicati dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale per alcuni ricorrenti, assumendo come dies a quo la data di cessazione dal servizio. Il Collegio ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, in ragione della connessione per oggetto e titolo e dell'identità delle questioni trattate.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo per una parte dei ricorrenti e respinto per gli altri. È stata respinta l'eccezione di prescrizione, poiché il termine quinquennale decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del TFS e, nei casi esaminati, il ricorso era stato proposto entro tale termine. La domanda è stata respinta per i quattro ricorrenti provenienti dall'Esercito o dall'Aeronautica: l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come confermato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, si applica alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, ma non alle Forze armate diverse dai corpi di polizia militare. È stata inoltre respinta la domanda del ricorrente cessato prima del compimento dei 55 anni, requisito espressamente richiesto per il collocamento a riposo a domanda. Per gli altri ricorrenti il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti: tale termine non è decadenziale, ma è finalizzato a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. La sua inosservanza non esclude quindi il diritto ai sei scatti, ove sussistano i requisiti sostanziali. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del TFS previsto dall'art. 6-bis. L'INPS è stato quindi obbligato a rideterminare l'indennità di buonuscita degli altri ricorrenti includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    La disposizione attribuisce i sei scatti anche al personale delle Forze di polizia che accede al pensionamento a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 16 l. n. 121/1981

    Delimita la nozione di Forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis, comprendendo le forze di polizia a ordinamento civile e militare ed escludendo le Forze armate che non abbiano tale natura.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al solo personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, senza estensione al personale militare dell'Esercito o dell'Aeronautica.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina gli aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio derivante dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Esclude, per le somme dovute a titolo di trattamento previdenziale, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti richiamati dalla sentenza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme riliquidate, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione del TFS, spetta al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare che cessi dal servizio a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; non spetta invece al personale delle Forze armate che non appartenga a un corpo qualificato come Forza di polizia.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: è funzionale esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento dal 1° gennaio dell'anno successivo e la sua inosservanza non comporta la perdita dei sei scatti, se risultano integrati i requisiti sostanziali.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non incide sull'inclusione degli stessi nella base di calcolo del TFS ai sensi dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
  • La prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del TFS decorre dall'emissione dell'ultimo ordinativo di pagamento del trattamento e non dalla data di cessazione dal servizio.
  • In un giudizio collettivo avente ad oggetto l'accertamento di diritti patrimoniali omogenei, la connessione per oggetto o titolo e la risoluzione di questioni identiche consentono il simultaneus processus secondo regole meno rigorose di quelle applicabili al ricorso demolitorio contro atti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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