Cassazione Penale, Ordinanza n. 12159/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il possesso di un'autovettura risultata provento di delitto. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, mirando a una diversa rilettura del compendio probatorio e dei fatti accertati nei gradi di merito. La Corte di cassazione rileva che la censura è inammissibile in sede di legittimità perché pretende una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Nel merito della motivazione, la Corte richiama il principio secondo cui risponde di ricettazione chi sia trovato nella disponibilità di beni di provenienza delittuosa, senza fornire una spiegazione attendibile della provenienza, e ritiene corretta la conclusione dei giudici di merito sulla consapevolezza dell'origine illecita del bene, desunta dall'omessa giustificazione del possesso.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il possesso di un bene di provenienza delittuosa, in assenza di una spiegazione attendibile della sua provenienza e di elementi che lo riconducano a furto o riciclaggio, consente di affermare la ricettazione; la consapevolezza dell'origine illecita può essere desunta anche in via indiziaria e il dolo eventuale è sufficiente.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso non può risolversi in una richiesta di diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
La Corte di cassazione non ha il potere di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito se la doglianza mira, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- La responsabilità per ricettazione può essere affermata quando l'agente sia trovato nella disponibilità di un bene di provenienza delittuosa e non offra una spiegazione attendibile della sua provenienza.
- La consapevolezza dell'origine illecita del bene può essere desunta da elementi indiziari, tra cui le caratteristiche del bene, le modalità di acquisizione e l'omessa o insufficiente giustificazione del possesso.
- Ai fini della ricettazione è sufficiente anche il dolo eventuale, quando l'agente accetti il rischio che il bene provenga da delitto.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato sulla provenienza del bene.
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