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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, n. 750/2024 pubblicata il 09.10.2024.

Giustizia amministrativa202501377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 750/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena n. 750/2024, pubblicata il 9 ottobre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza dei ricorrenti, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, della sua notificazione all'amministrazione e della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, la perdurante inerzia dell'amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento dell'amministrazione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento.
  • L'esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dall'adempimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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