Cassazione Penale, Sentenza n. 4799/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi principali: 1) inosservanza di norme processuali (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), sostenendo che la sua espressione di volontà era viziata perché non comprendeva appieno la lingua italiana e gli atti non erano stati tradotti né gli era stato fornito un interprete; dunque non avrebbe capito la portata dell'accordo di patteggiamento; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per l'omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., con la contestazione che dagli atti non emergono elementi completi circa la colpevolezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il G.I.P. aveva documentato elementi indicativi della comprensione dell'imputato (dichiarazioni scritte di pugno, comunicazioni con il giudice tramite difensore, conferimento di procura speciale al difensore per il patteggiamento in lingua italiana senza riserva di interprete) e la difesa ha prodotto deduzioni generiche e non specifiche. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non consentito il motivo in base all'art. 448, comma 2-bis (come interpretato dalla giurisprudenza), osservando che la sentenza non evidenzia l'esistenza di alcuna causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129; la doglianza difensiva era generica e priva di puntuali indicazioni probatorie. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
norma sul patteggiamento (applicata dal G.I.P. in prima grado per l'applicazione della pena concordata)
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103
limita i motivi e le modalità di impugnazione delle sentenze pronunciate su richiesta delle parti; la giurisprudenza lo interpreta come ostativo a censure in Cassazione quando le deduzioni siano generiche e non indichino evidenti vizi tali da dimostrare cause di non punibilità
art. 129 cod. proc. pen.
disciplina le cause di non punibilità/episodi di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che, in presenza di patteggiamento, la sentenza può essere oggetto di controllo di legittimità solo se dal testo emerga chiaramente una causa di non punibilità
art. 27 codice deontologico forense
riferito ai doveri informativi del difensore: la Corte ha dato rilievo al fatto che il difensore ha adempiuto ai doveri di informazione, rafforzando la valutazione della comprensione dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Se l'imputato conferisce procura speciale al difensore per il patteggiamento, il giudice può ritenere implicito il consenso allo svolgimento dell'udienza in sua assenza; la mancata comparizione personale non costituisce di per sé vizio se non richiesto o giustificato
- Le deduzioni sulla mancata comprensione della lingua e sulla mancanza di interprete richiedono elementi specifici e probatori (es. certificazioni, attestazioni di impossibilità di comunicare, rifiuto esplicito del difensore) per essere ritenute fondate; la semplice affermazione generica non è sufficiente
- In caso di patteggiamento, il controllo di legittimità sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 è limitato: la Cassazione interviene solo se dal testo della sentenza risulta in modo evidente una delle ipotesi di proscioglimento o se la difesa indica circostanze concrete e provate che dimostrino tale situazione
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, è cruciale formulare motivi specifici, ben documentati e motivati; le censure generiche vengono normalmente respinte
- La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o non consentite può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla cassa delle ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale
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