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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20852/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/02/2023 che aveva rigettato l'istanza di sospensione e revoca dell'ingiunzione a demolire opere abusive riconducibili a sentenza di condanna n. 636/2001. Il ricorrente deduceva: (1) che l'immobile era stato ultimato al rustico entro il 31/12/1993 (quindi potenzialmente condonabile ai sensi della disciplina di condono richiamata), provando l'ultimazione già nel 1990; (2) un errore materiale/interpretativo sulla corrispondenza delle superfici (domanda di condono 60 mq vs sentenza di demolizione 90 mq), sostenendo che la differenza sarebbe spiegabile dalla differenza tra superficie utile e superficie lorda (presunto scarto 20/25%); (3) l'applicabilità dell'art. 43 (consentirebbe sanatoria per opere non ultimate per effetto di provvedimenti) per effetto di un sequestro intervenuto nel 1990 che avrebbe impedito il completamento; (4) contestazione della configurazione di "silenzio-rifiuto" per la Soprintendenza, richiamando l'art. 146 del D.lgs. 42/04 e l'art. 17-bis L.241/90 per possibile silenzio-assenso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricostruzione fattuale del tribunale (fasi costruttive, materiali diversi, misure e successive attività di ampliamento/accertamento) esclude che l'opera fosse ultimata al 31/12/1993. Ha considerato infondata la tesi della corrispondenza tra i 60 mq e i 90 mq e ha escluso l'applicabilità dell'art. 43 alla luce della prosecuzione dei lavori oltre il termine e nonostante il sequestro (l'art. 43 ammette sanatoria solo per le strutture realizzate al momento del provvedimento che hanno visto l'osservanza dei sigilli). Ha richiamato il principio di unitarietà dell'opera abusiva, vietando il frazionamento della sanatoria su parti distinte. Ha altresì osservato che, in aree vincolate paesaggisticamente, la Soprintendenza gode di uno "spatium deliberandi" maggiore e che il decorso di tale termine può costituire silenzio-rifiuto. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 43 L. 47/1985

    ....possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie

    Norma di stretta interpretazione: consente sanatoria solo per le strutture effettivamente realizzate e i lavori necessari alla funzionalità, quando l'ultimazione sia stata impedita da un provvedimento autoritativo rispettato dall'interessato (es. sequestro non violato). Non si applica se l'opera è stata proseguita in violazione dei sigilli o se i lavori successivi eccedono la funzionalità delle strutture esistenti.

  • art. 39 L. 724/1994

    Richiamata nella controversia con riguardo ai requisiti dimensionali/volumetrici per il condono; la Corte verifica l'effettiva sussistenza del requisito temporale e volumetrico ma giudica infondata la pretesa di ultimazione entro i termini richiesti.

  • art. 32 L. 47/1985

    Disciplina il parere della Soprintendenza per gli atti di sanatoria in aree vincolate; la Corte ricorda che in materia paesaggistica il termine di valutazione della Soprintendenza può essere più ampio e l'infruttuoso decorso può valere come silenzio-rifiuto impugnabile al giudice amministrativo.

  • art. 146 D.lgs. 42/2004

    Norma sul "silenzio-devolutivo" in materia paesaggistica; evocata dal ricorrente per sostenere un diverso regime di silenzio, la Corte richiama che la disciplina paesaggistica contempla specifici termini e modalità per il parere/autorizzazione.

  • art. 17-bis L. 241/1990

    Norma sul silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi; invocata dal ricorrente come possibile meccanismo di silenzio-assenso per la Soprintendenza, ma la Corte evidenzia la particolare disciplina e i termini diversi per i procedimenti paesaggistici.

  • art. 619 comma 1 c.p.p.

    Richiamato per il principio che la Corte può correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta: argomentazioni delle parti infondate non costituiscono vizio di legittimità se la decisione sostanziale è legittima.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso, applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 3 Costituzione

    Riferimento testuale volto a spiegare che l'interpretazione dell'art. 43 non può essere limitata solo a provvedimenti amministrativi rispetto a quelli giurisdizionali, per ragioni di parità di trattamento.

Massime di principio

  • La prova dell'ultimazione dell'opera entro il termine utile per il condono grava sul richiedente: elementi valutativi diversi (materiali diversi, misure discordanti, accertamenti di polizia giudiziaria) possono legittimamente escludere la sussistenza del requisito temporale.
  • L'art. 43 L. 47/1985 ha natura eccezionale e va interpretato restrittivamente: consente sanatoria solo per le strutture esistenti alla data del provvedimento che ha interrotto i lavori e per i lavori strettamente necessari alla loro funzionalità; non opera se i sigilli sono stati violati e l'opera è stata proseguita.
  • Non è ammesso "frazionare" l'opera abusiva per ottenere sanatorie differenziate: l'amministrazione deve valutare l'intero manufatto in termini edilizi e paesaggistici (principio di unitarietà dell'opera abusiva).
  • In aree vincolate paesaggisticamente la Soprintendenza gode di termini più ampi per il parere (spatium deliberandi) e il decorso di tali termini può costituire silenzio-rifiuto; pertanto il mero richiamo al silenzio-assenso non è sempre efficace in materia paesaggistica.
  • Le deduzioni tecnico-interpretative del difensore (es. conversione tra superfici utili e lorde) non sostituiscono la prova documentale e non possono prevalere sul complesso degli accertamenti ufficiali; la contestazione di valutazioni di merito è in genere inammissibile in sede di legittimità.
  • Se una parte chiede la sanatoria e il procedimento amministrativo coinvolge pareri endoprocedimentali (es. parere della Soprintendenza), occorre valutare la natura del parere (endoprocedimentale vs provvedimento finale) e i relativi termini di decadenza; non sempre il mancato parere equivale automaticamente a silenzio-assenso.

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