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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 354 del 2025.

Giustizia amministrativa202506365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 354 del 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Basilicata n. 354 del 2025. Prima della decisione, il difensore ha depositato una dichiarazione con cui ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso in appello ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che la dichiarazione non costituiva una rinuncia al giudizio effettuata nelle forme previste dall'art. 84, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, ultimo comma, c.p.a., prendendo atto che era venuto meno l'interesse dell'appellante alla decisione. Non ha dichiarato l'estinzione del giudizio, poiché la rinuncia non era stata formulata secondo le forme previste dall'art. 84, comma 1, c.p.a. Le spese del giudizio di appello sono state compensate in ragione delle circostanze che hanno determinato la decisione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    rinuncia al ricorso in appello; rinuncia al giudizio secondo le forme previste dal comma 1; ultimo comma

    La dichiarazione dell'appellante di voler rinunciare al ricorso, non effettuata nelle forme previste dal comma 1, non comporta l'estinzione del giudizio, ma consente di rilevare il venir meno dell'interesse alla decisione e dichiarare l'improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità dell'appello.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte di voler rinunciare al ricorso, se non effettuata nelle forme prescritte per la rinuncia al giudizio, non determina l'estinzione del processo; tuttavia, qualora evidenzi il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso e la rinuncia al giudizio sono istituti distinti: soltanto la seconda, quando validamente formulata secondo l'art. 84, comma 1, c.p.a., può fondare la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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