L.R. Lazio 6/2014
Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio disciplina iniziative di prevenzione degli infortuni in ambito domestico, con campagne informative, formazione, monitoraggio e ricerca, coordinate nel piano sanitario regionale. Prevede una struttura regionale di coordinamento, relazioni annuali al Consiglio e un fondo dedicato da 200.000 euro a decorrere dal 2014.
Prevenzione degli infortuni e sicurezza domestica
Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica
La legge regionale del Lazio promuove interventi di prevenzione degli incidenti in ambito domestico, in attuazione della normativa statale sulla tutela della salute nelle abitazioni e sull’assicurazione contro gli infortuni domestici. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e mira a ridurre i rischi e le conseguenze dannose degli infortuni domestici.
Finalità e definizione di infortunio domestico
La legge è orientata alla tutela della salute e della sicurezza nelle abitazioni attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni domestici. Per infortuni domestici si intendono gli eventi accidentali che avvengono nell’ambito domestico, come definito dalla legge statale richiamata, e che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.
Interventi promossi dalla Regione
La Regione promuove una serie di azioni di prevenzione e sensibilizzazione, avvalendosi delle strutture dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e in collaborazione con servizi territoriali, medicina di base, enti pubblici e privati e associazioni senza fini di lucro. Gli interventi comprendono:
- campagne informative ed educazione alla salute e alla cultura della sicurezza domestica, rivolte in particolare a famiglie, amministratori e portieri di condominio, scuole, università, consultori, centri per anziani, strutture sportive e ricreative, parrocchie e altri luoghi di aggregazione;
- percorsi formativi per i soggetti che lavorano in ambito domestico, finalizzati alla prevenzione del rischio di incidenti;
- monitoraggio, valutazione e prevenzione delle situazioni di rischio per salute, sicurezza e qualità della vita nell’ambiente domestico;
- sostegno allo studio e alla ricerca per migliorare sicurezza e qualità della vita in ambito domestico.
Programmazione e coordinamento nel piano sanitario regionale
Per programmare, indirizzare e coordinare gli interventi, il piano sanitario regionale deve includere il progetto obiettivo “Promozione della sicurezza domestica”, con la definizione di obiettivi, risorse e modalità di attuazione. La legge prevede inoltre che, fino al termine del regime commissariale per il piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, gli interventi siano attuati solo se compatibili con gli atti adottati dal Commissario ad acta nell’esercizio delle proprie funzioni.
Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti
Gli interventi possono essere realizzati dalla Regione anche tramite enti pubblici dipendenti e soggetti privati, previo apposito protocollo d’intesa. Il sistema operativo è quindi improntato alla cooperazione tra amministrazione regionale, aziende sanitarie, altri enti pubblici e realtà private accreditate o convenzionate.
Struttura regionale di coordinamento
La Giunta regionale individua, nell’area competente in materia di sanità pubblica e promozione della salute, la struttura incaricata del coordinamento degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Tale struttura:
- coopera con i soggetti competenti;
- segnala tempestivamente le situazioni di rischio che richiedono intervento. La commissione consiliare competente svolge funzioni di impulso e controllo sulle attività della struttura regionale.
Formazione del personale e iniziative formative
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce annualmente le azioni e il fabbisogno formativo del personale coinvolto nell’attuazione della legge, tenendo conto delle competenze necessarie e di quelle già possedute. In base a tale fabbisogno, dispone corsi di formazione e promozione, stabilendo oggetto, durata, requisiti di partecipazione e criteri di selezione. I corsi possono essere gestiti direttamente dalla Regione oppure affidati a enti pubblici e privati accreditati secondo la normativa regionale. Tra gli interventi formativi e informativi rientrano anche:
- percorsi per lavoratori e lavoratrici in ambito domestico;
- progetti di ASL, INAIL e ISPESL per il personale tecnico degli enti locali sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e impianti domestici;
- campagne di prevenzione ed educazione alla salute promosse da ASL, INAIL ed enti locali;
- progetti di studio, ricerca e monitoraggio del rischio, con particolare attenzione a donne, anziani, bambini e persone con disabilità;
- iniziative di scuole e università, anche in collaborazione con le ASL;
- azioni promosse da associazioni di rappresentanza dei lavoratori domestici, dei consumatori, ambientaliste, femminili e familiari, anche con ASL, INAIL ed enti locali;
- ricerca, sperimentazione e progettazione di dispositivi e prodotti per la casa innovativi per la sicurezza domestica;
- iniziative di prevenzione e sicurezza proposte da associazioni e categorie imprenditoriali.
Relazione annuale e controllo sull’attuazione
La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, con cadenza annuale, una relazione sull’attività svolta. La relazione deve contenere:
- le azioni realizzate in attuazione della legge;
- le risorse finanziarie utilizzate;
- la valutazione dei risultati e dell’efficacia;
- le criticità organizzative e funzionali emerse;
- le proposte di miglioramento dell’azione amministrativa.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti, a decorrere dal 2014, mediante un fondo specifico denominato “Fondo per la promozione della tutela della sicurezza domestica”, istituito nel programma 07 della missione 13 “Tutela della salute”. Il fondo è alimentato con risorse pari a 200.000 euro, provenienti dal fondo speciale di parte corrente della missione 20 “Fondi di riserva”.
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