L.R. Lazio 3/2014
Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Disposizione transitoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale proroga dal 14 febbraio 2014 al 14 febbraio 2015 il termine previsto per una misura della l.r. 24/1998 in materia paesaggistica. Stabilisce inoltre che alcune autorizzazioni paesaggistiche e attestazioni di compatibilità rilasciate tra il 15 febbraio 2014 e l’entrata in vigore della legge restano inefficaci se contrastanti con le misure di salvaguardia indicate. La legge ha efficacia retroattiva al 14 febbraio 2014.
Proroga delle misure di salvaguardia paesaggistica e disposizione transitoria
Proroga delle misure di salvaguardia paesaggistica
La legge regionale del 26 febbraio 2014, n. 3 interviene sulla disciplina laziale della pianificazione paesistica e della tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico. L’obiettivo è prorogare di un anno il termine di applicazione di una specifica misura temporanea di salvaguardia prevista dalla normativa regionale vigente.
Modifica del termine nella l.r. 24/1998
La disposizione modifica il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, sostituendo la scadenza originaria "entro il 14 febbraio 2014" con "entro il 14 febbraio 2015". Ne deriva che la misura richiamata dalla norma regionale resta operativa fino a tale nuova data.
Regime transitorio sugli atti rilasciati tra il 15 febbraio 2014 e l’entrata in vigore
La legge contiene una disciplina transitoria riferita ai provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2014 e la data di entrata in vigore della legge stessa. In tale intervallo:
- le autorizzazioni paesaggistiche ex articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
- gli accertamenti di compatibilità paesaggistica ex articolo 167 del medesimo decreto restano privi di effetti se contrastano con le misure di salvaguardia applicabili.
Il contrasto va valutato in modo distinto secondo la tipologia di bene paesaggistico:
- per i beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004, rispetto alle misure di salvaguardia temporanea di cui all’articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998;
- per i beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004, rispetto alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 23-bis della l.r. 24/1998.
Entrata in vigore ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, ma con efficacia retroattiva alla data del 14 febbraio 2014. Ciò consente di coprire il periodo immediatamente successivo alla scadenza originaria prorogata.
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