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Legge

L.R. Lazio 2/2014

Sistema integrato regionale di protezione civile.(1a)

Normativa regionaleL.R. Lazio 2/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione della protezione civile nel Lazio: funzioni di Regione, enti locali, Roma Capitale e volontariato; programmazione, allertamento, gestione delle emergenze, strutture operative e organi di coordinamento. Prevede contributi, formazione e poteri sostitutivi. Alcune disposizioni su Agenzia e transitorio sono state abrogate; restano vigenti gli strumenti di pianificazione e gestione dell’emergenza.

Sistema integrato regionale di protezione civile del Lazio

Sistema integrato regionale di protezione civile del Lazio

La legge riorganizza in modo organico la protezione civile nella Regione Lazio, definendo competenze, strumenti di programmazione, strutture operative e meccanismi di coordinamento tra Regione, enti locali, volontariato e altri soggetti pubblici e privati. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale laziale, nel quadro del Codice della protezione civile e della normativa statale richiamata.

Finalità e ambito di intervento

La Regione istituisce un Sistema integrato regionale di protezione civile fondato sulla cooperazione tra soggetti diversi e sul coordinamento multilivello. L’obiettivo è tutelare vita, integrità fisica, beni, insediamenti, animali e ambiente da eventi calamitosi naturali o causati dall’uomo, promuovendo resilienza, integrazione con le politiche territoriali e raccordo con le autorità statali e locali.

La legge distingue tre categorie di emergenze:

  • eventi fronteggiabili con interventi ordinari dei singoli enti competenti;
  • eventi che richiedono il coordinamento di più enti e poteri straordinari per periodi limitati e predeterminati;
  • emergenze di rilievo nazionale, da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari ai sensi della normativa statale.

Le attività di protezione civile comprendono previsione, prevenzione, preparazione e pianificazione dell’emergenza, soccorso, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischio. I piani di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile.

Componenti del sistema e soggetti coinvolti

Il Sistema integrato regionale è composto da Regione, province, comuni, anche associati, Roma Capitale e da ogni altro soggetto pubblico o privato che svolga attività di interesse della protezione civile, comprese le organizzazioni di volontariato.

Concorrono al sistema, previa intesa, anche amministrazioni statali, organi periferici dello Stato e altre strutture operative nazionali. Possono partecipare ulteriori soggetti sulla base delle competenze loro attribuite o di convenzioni con la Regione o con altri componenti del sistema.

Funzioni della Regione

La Regione mantiene le funzioni non attribuite ad altri enti e svolge, tra le altre, le seguenti attività:

  • partecipazione all’organizzazione nazionale della protezione civile;
  • adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione;
  • approvazione e attuazione del Piano regionale di protezione civile;
  • definizione delle procedure di allertamento;
  • indirizzi per i piani comunali e di ambito, nonché loro revisione periodica;
  • coordinamento degli interventi previsti nei piani territoriali;
  • gestione delle intese con lo Stato;
  • promozione, formazione, addestramento, impiego e vigilanza sul volontariato;
  • iniziative di sensibilizzazione e educazione civica;
  • raccolta ed elaborazione dei dati di rischio;
  • individuazione delle aree a rischio e delle misure di salvaguardia;
  • predisposizione di soglie di evento, bollettini, avvisi e allerte;
  • attuazione di interventi di riduzione del rischio;
  • dichiarazione dello stato di calamità regionale e gestione del superamento dello stato di crisi;
  • messa a disposizione di mezzi e strutture per soccorso e assistenza;
  • sostegno, anche contributivo, allo sviluppo delle strutture di protezione civile.

La Regione può inoltre coordinare, mediante convenzioni, la partecipazione dei propri soggetti a iniziative fuori dal territorio regionale e promuovere collaborazioni con altre Regioni.

Ambiti territoriali ottimali, comuni e Roma Capitale

Gli ambiti territoriali ottimali sono individuati nel Piano regionale di protezione civile. Ad essi sono affidate funzioni di raccordo nell’attuazione delle pianificazioni comunali e funzioni di supporto logistico e operativo nelle emergenze.

I comuni, anche associati, hanno la pianificazione di protezione civile come funzione fondamentale. Devono:

  • predisporre, attuare, verificare e aggiornare il piano di emergenza comunale o intercomunale;
  • trasmetterne copia alla Regione, alla Prefettura-UTG e all’ambito territoriale ottimale;
  • svolgere prevenzione territoriale e presidio;
  • adottare provvedimenti e organizzare le strutture per i primi soccorsi;
  • partecipare alle attività dell’ambito territoriale ottimale;
  • disciplinare il personale qualificato mobilitabile in altri comuni dell’ambito;
  • attivare e dirigere i primi soccorsi in caso di emergenze ordinarie;
  • vigilare sui servizi urgenti;
  • redigere il censimento dei danni e individuare gli interventi per il superamento dell’emergenza;
  • impiegare il volontariato tramite convenzioni o gruppi comunali;
  • garantire una sede idonea per il volontariato.

Il piano comunale è approvato con deliberazione consiliare e deve contenere regole per revisione, aggiornamento e diffusione ai cittadini.

Roma Capitale esercita le funzioni previste dalla normativa statale richiamata, fermo restando quanto applicabile ai comuni.

Funzioni dei Sindaci

I Sindaci operano come autorità territoriali di protezione civile. Sono responsabili del recepimento degli indirizzi statali e regionali, della promozione e del coordinamento delle attività di protezione civile, della destinazione delle risorse finanziarie e dell’assetto organizzativo delle strutture competenti.

Rientrano nelle loro responsabilità anche:

  • l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti per prevenire o eliminare gravi pericoli;
  • l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulle situazioni di pericolo;
  • il coordinamento dell’assistenza alla popolazione colpita;
  • l’aggiornamento continuo dei flussi informativi con Prefetto e Presidente della Regione.

Se il comune non è in grado di fronteggiare l’evento, il Sindaco chiede l’intervento di strutture regionali al Presidente della Regione e di quelle nazionali al Prefetto.

Volontariato di protezione civile

Le organizzazioni di volontariato sono parte integrante del sistema regionale. La legge considera organizzazioni di volontariato di protezione civile anche i gruppi comunali e i coordinamenti territoriali, purché senza fini di lucro e prevalentemente fondati su prestazioni volontarie e gratuite.

La Regione coordina e impiega il volontariato e ne favorisce la partecipazione alle attività di protezione civile. I comuni possono istituire gruppi comunali e coordinarne l’impiego a livello comunale o intercomunale; tali gruppi possono operare anche fuori dal territorio comunale su richiesta e sotto la direzione delle autorità competenti.

È istituito l’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Possono iscriversi organizzazioni locali del Terzo settore, altre organizzazioni a prevalente componente volontaria, articolazioni locali di enti sovraregionali o nazionali, gruppi comunali e intercomunali e coordinamenti territoriali.

Consulta regionale del volontariato

È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile come sede di partecipazione consultiva, democratica, di confronto e coordinamento tra volontariato e amministrazioni pubbliche.

La Consulta:

  • è composta da non più di cinque esponenti per provincia, scelti tra i soggetti iscritti nell’Elenco territoriale;
  • dura in carica due anni;
  • opera a titolo gratuito;
  • elegge al proprio interno i rappresentanti nella Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
  • adotta un regolamento interno entro novanta giorni dall’insediamento, approvato dal Consiglio regionale.

Misure contributive e Fondo di solidarietà per i volontari

La Regione può concedere contributi alle organizzazioni iscritte nell’Elenco territoriale regionale per:

  • potenziamento, manutenzione e spese di gestione delle attrezzature;
  • oneri fiscali relativi ai mezzi in dotazione o uso;
  • miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti;
  • rimborso delle spese sostenute per interventi e attività regolarmente autorizzati.

Le misure non sono soggette a compensazione dei crediti regionali. I beneficiari dei contributi per l’anno precedente possono chiedere, a titolo di acconto, il rimborso degli oneri fiscali sostenuti per i mezzi, nei limiti delle risorse disponibili.

È inoltre istituito il Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile, destinato a contributi economici a favore dei volontari che abbiano subito infortuni nell’espletamento delle attività di protezione civile. Il Fondo copre spese sanitarie, mediche riabilitative e di psicoterapia per disturbo da stress post traumatico, purché non integralmente rimborsabili da polizze assicurative.

Programmazione regionale: Programma regionale e Piano regionale

Il Programma regionale di previsione e prevenzione ha durata triennale e definisce gli indirizzi programmatici per lo sviluppo, l’efficacia e la resilienza del sistema regionale. Indica obiettivi, criteri d’intervento e risorse finanziarie necessarie.

In particolare, il Programma riguarda:

  • studi e ricerche per la previsione dei rischi;
  • criteri di priorità per opere e progetti di protezione civile;
  • sistemi di monitoraggio e rete informativa regionale;
  • fabbisogni di mezzi e attrezzature per il volontariato;
  • fabbisogni formativi e di addestramento;
  • informazione alla popolazione;
  • eventuale istituzione di Centri polifunzionali di prossimità di protezione civile, con specifiche condizioni di localizzazione, funzioni e dotazioni.

Il Piano regionale di protezione civile è approvato dalla Giunta e, nel rispetto dei criteri generali statali, individua:

  • scenari di rischio;
  • ambiti territoriali ottimali, criteri organizzativi, funzioni e governance;
  • attività di prevenzione;
  • assetto delle strutture operative regionali;
  • organizzazione della colonna mobile regionale;
  • criteri e modalità di intervento in emergenza.

La predisposizione del Programma segue una procedura partecipata: la direzione regionale competente lo trasmette a comuni, Roma Capitale, province, ANCI Lazio e UPI Lazio; si raccolgono osservazioni entro 45 giorni e, in caso di mancato accoglimento, controdeduzioni entro ulteriori 15 giorni. L’approvazione spetta alla Giunta, sentita la commissione consiliare competente.

Stato di calamità, stato di emergenza e superamento dell’emergenza

Il Presidente della Regione coordina le politiche di protezione civile avvalendosi del Sistema integrato regionale. In caso di eventi di livello regionale, può decretare lo stato di calamità regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

Quando la richiesta proviene dai comuni colpiti, essa deve essere trasmessa alla Regione entro dieci giorni dall’evento e deve contenere una descrizione dettagliata degli eventi e una quantificazione di massima dei danni, distinguendo tra:

  • soccorso e assistenza alla popolazione;
  • ripristino di servizi pubblici, infrastrutture e gestione dei materiali prodotti dall’evento;
  • interventi per la riduzione del rischio residuo;
  • ricognizione dei fabbisogni per il ripristino di strutture, infrastrutture, beni e attività economiche, culturali e paesaggistiche.

Per gli eventi più gravi, il Presidente della Regione può richiedere allo Stato la mobilitazione del Servizio nazionale o la dichiarazione dello stato di emergenza. In tale caso, la Regione assicura la disponibilità immediata di mezzi, strutture e volontariato e concorre con enti locali e organi statali al soccorso e al superamento dell’emergenza.

Per favorire il ritorno alla normalità, la Giunta può stanziare fondi, anche in anticipazione di stanziamenti statali, per il ripristino in sicurezza di strutture e infrastrutture, per la rimozione del pericolo, la prevenzione del rischio e l’eventuale concessione di contributi a cittadini e imprese danneggiati. La Giunta riferisce semestralmente al Consiglio sullo stato di attuazione dei piani.

Interventi indifferibili e urgenti

Anche in assenza di dichiarazione di calamità o emergenza, se si verifica una situazione di pericolo che impone lavori o interventi non rinviabili, il Direttore regionale competente, sentito il Presidente della Regione, può adottare i provvedimenti necessari e assumere impegni di spesa nei limiti dei capitoli destinati.

Il limite massimo degli impegni è fissato a 200.000 euro per anno solare, salvo ulteriori fondi da stanziare con decreto del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato, soggetto a ratifica della Giunta entro trenta giorni. Il Direttore trasmette una relazione mensile sull’utilizzo dei fondi.

Strutture operative regionali e colonna mobile

La direzione regionale competente in materia di protezione civile è la struttura operativa che cura le attività e i servizi relativi alle funzioni regionali. Opera in raccordo con le strutture regionali competenti in sicurezza territoriale, emergenza sanitaria e sanità pubblica.

Per le proprie attività può avvalersi, tramite convenzioni, di una pluralità di soggetti, tra cui vigili del fuoco, capitanerie di porto, INGV, ARPA, organizzazioni di volontariato, ARES 118, Croce Rossa, Corpo nazionale soccorso alpino, consorzi di bonifica, INMI Spallanzani e altre strutture socio-sanitarie o soggetti pubblici e privati.

La Regione promuove inoltre la colonna mobile regionale di protezione civile, articolata secondo il Piano regionale e impiegabile nel Lazio e, previo accordo, anche fuori regione e fuori dal territorio nazionale.

Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente

Presso la direzione regionale competente è istituito il Centro funzionale regionale multirischio, dotato di sala operativa, con funzioni di raccolta e accentramento dati, monitoraggio, sorveglianza in tempo reale, previsione di scenari di rischio e supporto alle decisioni del sistema regionale. Il Centro valuta gli impatti possibili, la criticità degli effetti e gli scenari attesi o in atto ed emette avvisi di criticità per l’attivazione delle fasi di allertamento.

È inoltre istituita la Sala operativa unificata permanente, che acquisisce notizie e dati sugli eventi attesi o in atto, ne segue l’andamento, dirama disposizioni operative, mantiene i contatti con i soggetti del sistema integrato e coordina gli interventi urgenti in caso di crisi o emergenza. Entrambe le strutture sono presidiate in modo continuativo.

Servizio NUE 112

La disciplina sul NUE 112 è stata oggetto di successive modifiche. Nel testo consolidato vigente, il servizio è incardinato presso la direzione regionale soccorso pubblico e 112 NUE. È previsto un contingente massimo di 270 unità, di cui al massimo 100 provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche in comando, con formazione obbligatoria specifica per gli operatori.

Il personale può provenire anche dalla Regione e da LazioCrea S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri oltre quelli stabiliti. Il trattamento accessorio del personale in comando è corrisposto dalla Regione, mentre il trattamento fondamentale resta a carico dell’amministrazione di provenienza e viene rimborsato.

Sono previste coperture finanziarie specifiche per le annualità indicate dalla norma e un sistema di monitoraggio degli effetti finanziari, con relazioni all’Assemblea legislativa in caso di scostamenti.

Organismi di coordinamento e partecipazione

È istituito il Comitato regionale di protezione civile, sede di confronto tra i soggetti del sistema. Ne fanno parte il Presidente della Regione, i Presidenti delle province, i Sindaci dei capoluoghi, il Sindaco di Roma Capitale, il Presidente del CAL, il Presidente di ANCI Lazio e il Presidente della Consulta del volontariato. Il Comitato esprime pareri alla Giunta e si regola autonomamente. La partecipazione è gratuita.

Per la gestione dell’emergenza operano i centri di coordinamento previsti dalla normativa vigente:

  • Centro operativo comunale e Centro di coordinamento d’ambito, a supporto dei Sindaci;
  • Centro operativo misto, per il coordinamento intercomunale;
  • Centro coordinamento soccorsi, per il livello provinciale.

È istituito anche il Comitato operativo regionale per l’emergenza, presidio permanente della Regione per il coordinamento tecnico-operativo delle emergenze. Ne fanno parte i direttori regionali interessati, il direttore della protezione civile regionale, i vertici di ARES 118, ARPA, ARDIS, CFR, SOUP e il Presidente della Consulta; possono essere invitati, previa intesa, altri soggetti istituzionali e tecnici. Anche questo organismo è gratuito e disciplinato da regolamento.

La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi è organo consultivo e tecnico-scientifico, articolato in sezioni per le principali tipologie di rischio: sismico, vulcanico, idrogeologico, industriale/nucleare/chimico, trasporti e infrastrutture, incendi boschivi, ambientale e sanitario, beni culturali. Svolge attività di supporto tecnico e formula pareri e proposte.

Convenzioni, contributi, benemerenze e formazione

La direzione regionale può stipulare convenzioni con strutture operative, enti e soggetti pubblici o privati per assicurare pronta disponibilità di mezzi, strutture, servizi e personale specializzato.

La Regione può inoltre concedere contributi agli enti locali, alle organizzazioni di volontariato e ad altri soggetti del sistema per l’acquisto, la realizzazione, la manutenzione e l’allestimento di attrezzature, mezzi e strutture, nonché per il ritorno alla normalità nelle aree colpite. Può anche trasferire in comodato gratuito beni del patrimonio regionale disponibili.

La legge prevede il conferimento di onorificenze e benemerenze ai componenti del sistema e alle persone fisiche che partecipano alle attività di protezione civile.

La Regione promuove infine formazione e aggiornamento continuo del personale tecnico-amministrativo e dei volontari; a tal fine è istituita la Scuola di alta formazione di protezione civile. Un regolamento regionale disciplina costituzione, funzioni e riconoscimento di ulteriori strutture formative.

Poteri sostitutivi

In caso di inerzia o inadempimento degli enti locali rispetto ad atti obbligatori previsti dalla legge, la Giunta regionale, previa diffida, può esercitare il potere sostitutivo, direttamente o tramite commissario ad acta, nel rispetto dello Statuto e dei poteri del Prefetto. Le spese del commissario sono a carico dell’ente inadempiente.

Modifiche ad altre leggi regionali

La legge modifica la l.r. 14/1999, riscrivendo le disposizioni su oggetto, funzioni di Regione, province, comuni, Sindaco e Roma Capitale in materia di protezione civile. Le nuove definizioni recepiscono la disciplina del sistema integrato e coordinano la normativa sul decentramento con la nuova organizzazione regionale della protezione civile.

Disposizioni abrogative, finanziarie ed entrata in vigore

Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1985 e del 1991 sul servizio di protezione civile, nonché varie disposizioni della l.r. 14/1999 e della l.r. 2/2004, oltre ad altre norme richiamate, secondo le decorrenze previste.

Le spese di attuazione gravano sul bilancio regionale, principalmente sulla missione 11 “Soccorso civile”. Per il Fondo di solidarietà del volontariato è previsto uno stanziamento specifico di 150.000 euro per ciascuna annualità 2025-2027, con copertura mediante riduzione del fondo speciale regionale; per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

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