L.R. Lazio 5/2014
Tutela, governo e gestione pubblica delle acque (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per la Regione indicata, i principi di tutela del patrimonio idrico, il governo pubblico e partecipativo del servizio idrico integrato, la pianificazione per bacini e vari strumenti attuativi (bilancio idrico, carta del servizio, fondi regionali). Contiene termini attuativi ormai scaduti e disposizioni transitorie superate; la disciplina resta però utile per i principi generali e l’assetto del servizio idrico.
Tutela e gestione pubblica delle acque regionali
Tutela, governo e gestione pubblica delle acque
La legge definisce i principi di tutela del patrimonio idrico e di organizzazione pubblica del servizio idrico integrato nella Regione. Il provvedimento è impostato sul riconoscimento dell’acqua come bene comune, sulla partecipazione democratica e sulla gestione senza fini lucrativi, con strumenti di pianificazione e controllo riferiti ai bacini idrografici.
Principi generali sull’acqua come bene pubblico
La legge afferma che l’acqua è un bene comune naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile sono qualificati come diritti inalienabili e inviolabili della persona.
L’uso della risorsa deve avvenire secondo criteri di solidarietà, risparmio e rinnovo, salvaguardando:
- il patrimonio idrico e l’ambiente;
- l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche;
- i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
- i diritti delle generazioni future.
L’uso per alimentazione, igiene e cura umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico; quello agricolo e zootecnico è a sua volta prioritario sugli altri usi, salvo il consumo umano. Tutti i prelievi devono essere misurati con contatore e l’Autorità di ambito deve redigere annualmente un report su perdite idriche e sprechi, da pubblicare sui siti istituzionali.
Pianificazione, bilancio idrico e concessioni di prelievo
Per ogni bacino idrografico deve essere predisposto un bilancio idrico partecipato, da recepire negli strumenti di pianificazione e da aggiornare almeno ogni due anni. Al bilancio va allegato il Piano di destinazione d’uso delle risorse idriche.
La disciplina della pianificazione si fonda sui principi della direttiva 2000/60/CE e mira a garantire:
- il diritto all’acqua;
- l’equilibrio tra prelievi e capacità di ricostituzione della risorsa;
- il mantenimento di una quantità minima necessaria agli ecosistemi acquatici;
- la qualità ambientale e sanitaria delle risorse.
Il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo sono subordinati al rispetto delle priorità d’uso e alla disponibilità del bilancio idrico partecipato. Devono inoltre considerare il recupero dei costi dei servizi idrici e il principio “chi inquina paga”. La Regione può comunque imporre limiti al rilascio o al rinnovo per esigenze ambientali o sociali.
In assenza della pianificazione prevista, non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere riesaminate annualmente. Le concessioni e le autorizzazioni allo scarico per usi diversi dal potabile possono essere revocate anche prima della scadenza se emergono gravi problemi qualitativi o quantitativi, senza indennizzo, salvo la riduzione del canone demaniale.
La legge prevede anche il censimento dei pozzi privati, delle concessioni di sfruttamento, degli allacci e degli usi effettivi dell’acqua, con trasmissione dei dati alla struttura regionale competente per programmare eventuali espropri e la regolarizzazione del servizio. In caso di inerzia dell’ente d’ambito, la Regione può esercitare il potere sostitutivo.
Ambiti di bacino idrografico e governance territoriale
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Regione deve individuare con legge gli ambiti di bacino idrografico e disciplinare cooperazione tra enti locali, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato.
Gli ambiti coinvolgono gli enti locali il cui territorio ricade, anche solo in parte, nel bacino. Le Autorità d’ambito concorrono, in coordinamento con la Regione, al raggiungimento dei principi di tutela e pianificazione.
Le interferenze tra diversi ambiti, in particolare quelle che comportano trasferimenti di risorse o uso comune di infrastrutture, sono regolate dalla Giunta regionale mediante convenzioni obbligatorie. Per gli schemi acquedottistici citati dalla legge deve essere preservata l’unitarietà gestionale, fermo il rispetto dei principi di tutela della risorsa.
La convenzione tipo deve garantire:
- il vincolo di mandato dei delegati per tariffe, piani d’ambito e consuntivo della gestione;
- la ratifica da parte delle assemblee elettive per gli atti diversi da quelli appena indicati;
- forme di partecipazione di cittadini e lavoratori alla pianificazione, programmazione, gestione e controllo.
Governo del servizio idrico integrato
Il servizio idrico integrato è qualificato come servizio di interesse generale. La gestione deve essere svolta nel rispetto della Costituzione, degli esiti referendari, della normativa statale e dell’art. 106, par. 2, TFUE.
La gestione deve perseguire:
- equilibrio economico-finanziario;
- assenza di finalità lucrative;
- finalità sociali e ambientali;
- finanziamento tramite risorse regionali e meccanismi tariffari.
Le opere e le infrastrutture del servizio idrico integrato sono proprietà degli enti locali, assoggettate al regime del demanio pubblico, inalienabili e vincolate in modo perpetuo all’uso pubblico. Gestione ed erogazione non possono essere separate; il controllo è affidato alle Autorità degli ambiti di bacino idrografico.
Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano
La Regione doveva approvare, entro il 31 dicembre 2015, un piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano. Il piano è redatto da un gruppo di lavoro composto da autorità d’ambito, gestori del servizio, autorità sanitarie locali, agenzia ambientale e autorità di distretto idrogeologico, se costituita.
Il piano deve contenere una ricognizione completa di:
- fonti di approvvigionamento e pressioni antropiche;
- stato di salute della popolazione e implicazioni sanitarie;
- qualità chimico-fisica e microbiologica delle acque, con risultati dei controlli interni ed esterni dei tre anni precedenti;
- trattamenti e potabilizzazione;
- disponibilità pro capite alla captazione e alla distribuzione;
- disinfezione e riduzione dei residui;
- misure di tutela, prevenzione dell’inquinamento e gestione dei rischi;
- monitoraggi e controlli;
- strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico;
- comunicazione, informazione, partecipazione ed educazione della popolazione.
Partecipazione democratica e carta del servizio
Gli enti locali devono adottare forme di democrazia partecipativa che consentano a lavoratori e abitanti di partecipare alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio. La Regione avrebbe dovuto definire entro sei mesi le forme e modalità più idonee.
Gli strumenti di democrazia partecipativa devono essere disciplinati negli statuti e regolamenti comunali.
Entro sei mesi, la Giunta regionale deve definire la Carta regionale del servizio idrico integrato, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente in materia di ambiente. La Carta serve a riconoscere il diritto all’acqua e a fissare livelli e standard minimi di qualità del servizio, oltre a modalità di vigilanza e sanzioni.
Banca dati regionale e sanzioni amministrative
Presso la Giunta regionale è istituita una banca dati sulla gestione delle risorse idriche per finalità gestionali, amministrative e statistiche. Autorità di bacino e gestori del servizio devono trasmettere, su richiesta della struttura regionale competente, dati sintetici su aspetti tecnici, finanziari, convenzioni, tariffe e censimento delle infrastrutture, secondo un modello approvato dalla Giunta.
L’omessa o tardiva trasmissione dei dati da parte dei Consigli di bacino e dei gestori comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
Fondo regionale per la ripubblicizzazione
È istituito un Fondo regionale per la ripubblicizzazione, destinato a favorire la gestione pubblica del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico, nel rispetto del diritto UE e della normativa statale.
Possono beneficiarne aziende speciali e consorzi tra comuni che subentrino a precedenti gestioni affidate a società di capitali, secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento della Giunta regionale da adottare entro 60 giorni.
Fondo regionale di solidarietà internazionale
È istituito anche un Fondo regionale di solidarietà internazionale per finanziare progetti di sostegno all’accesso all’acqua potabile nei Paesi destinatari, tramite cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali, senza profitto o interessi privatistici. La Regione doveva adottare un regolamento entro 90 giorni per disciplinarne l’accesso.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Nelle more della predisposizione del bilancio idrico, le concessioni continuano a essere rilasciate secondo la normativa vigente, in deroga al blocco delle nuove concessioni previsto in via ordinaria dalla legge.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
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