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Legge

L.R. Lazio 4/2014

Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 4/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio riordina gli interventi contro la violenza sulle donne e promuove una cultura del rispetto e delle pari opportunità. Disciplina rete antiviolenza, strutture di accoglienza, cabina di regia, osservatorio, piano triennale, patrocinio legale, contributi per orfani di femminicidio e coperture finanziarie. È vigente ma in parte aggiornata da modifiche successive.

Contrasto alla violenza di genere e promozione delle pari opportunità nel Lazio

Contrasto alla violenza di genere e promozione delle pari opportunità nel Lazio

La legge riordina la disciplina regionale laziale in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne basata sul genere. Definisce finalità, strumenti organizzativi, reti territoriali, sostegni alle vittime e meccanismi di programmazione e monitoraggio.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce ogni forma di violenza contro le donne come violazione dei diritti umani fondamentali e ostacolo alla parità tra i sessi, nel rispetto della CEDAW, della Convenzione di Istanbul e dei principi statutari. La legge mira a prevenire e contrastare violenza morale, fisica, psicologica, sessuale, sociale ed economica, comprese minacce, persecuzioni e violenza assistita.

Le finalità dichiarate includono:

  • tutela della libertà, dignità e integrità delle donne;
  • promozione della cultura del rispetto dei diritti umani e delle differenze di genere;
  • sviluppo di relazioni fondate su uguaglianza sostanziale e parità di diritti;
  • contrasto a prevaricazione, violenza domestica, matrimoni forzati, tratta, sfruttamento e mutilazioni genitali femminili;
  • contrasto, nella comunicazione, di linguaggi, immagini e prassi discriminatorie o lesive della dignità femminile.

Interventi regionali e misure di sostegno

La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, promuove un ampio insieme di interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento. Tra i principali ambiti figurano la sensibilizzazione culturale, la scuola, la formazione degli operatori, il sostegno all’autonomia della donna e alla presa in carico delle vittime e dei loro figli.

Gli interventi riguardano, tra l’altro:

  • campagne di sensibilizzazione e diffusione della cultura del rispetto;
  • progetti nelle scuole, anche per docenti e genitori, sull’educazione ai diritti umani, all’affettività, al superamento degli stereotipi di genere e al contrasto della violenza;
  • azioni rivolte anche agli uomini per comprendere il fenomeno;
  • sostegno a esperienze di aiuto, automutuoaiuto e ospitalità;
  • potenziamento di strutture e servizi di accoglienza, presa in carico e reinserimento sociale e lavorativo;
  • rafforzamento delle reti locali antiviolenza;
  • sostegni all’autonomia economica e psicologica, anche con iniziative imprenditoriali;
  • incentivi alle aziende per telelavoro e smart working di lavoratrici inserite in percorsi di protezione, a valere sul fondo dedicato;
  • disponibilità di immobili regionali in comodato alle strutture antiviolenza;
  • percorsi di supporto ai figli delle vittime, inclusi sostegno psicologico, diritto allo studio, borse di studio e inserimento lavorativo;
  • formazione per operatori pubblici, privato sociale, comunicazione, forze dell’ordine e pronto soccorso;
  • campagne informative nei media e new media;
  • misure per la sicurezza di parchi e luoghi pubblici a rischio;
  • programmi di recupero per persone maltrattanti, anche in ambito carcerario;
  • iniziative contro tratta, sfruttamento, matrimoni forzati e mutilazioni genitali femminili;
  • formazione sul linguaggio corretto per evitare vittimizzazione secondaria;
  • interventi specifici contro la violenza sulle donne in gravidanza.

La Regione può costituirsi parte civile nei processi celebrati nel proprio territorio per reati con condotte violente, anche morali, contro donne e minori; le somme risarcitorie sono destinate alle finalità della legge.

Cabina di regia regionale

È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la cabina di regia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Ha funzioni di coordinamento degli interventi, di proposta per il piano regionale, di promozione della rete regionale antiviolenza e di raccordo con la rete nazionale presso il Dipartimento per le pari opportunità.

La composizione è definita dalla Giunta, sentita la commissione consiliare competente, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge; i membri sono nominati con decreto del Presidente della Regione. L’attività è gratuita, salvo rimborso spese documentate. Il supporto tecnico-amministrativo è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di pari opportunità.

Strutture antiviolenza: centri, case rifugio e semiautonomia

La legge disciplina le strutture antiviolenza come strutture pubbliche o private, con metodologia basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne. Sono gestite da enti o associazioni iscritti all’Albo regionale e si rivolgono a donne vittime o a rischio di violenza e ai loro figli.

Le strutture comprendono:

  • centri antiviolenza;
  • case rifugio;
  • case di semiautonomia.

Sono previste convenzioni tra Regione, Roma Capitale ed enti locali con gli enti e le associazioni gestori. La Giunta può individuare, in specifici ambiti territoriali e fattispecie, casi in cui le convenzioni possono essere stipulate direttamente con enti e associazioni iscritti all’Albo che abbiano almeno cinque anni di esperienza in contesti sociali complessi.

I centri antiviolenza e le case rifugio sono strutture di primo livello, con personale competente interamente femminile, che offrono gratuitamente ospitalità, orientamento legale, consulenza psicologica, assistenza sociale, supporto all’autonomia e ai minori vittime di violenza assistita. Devono garantire anonimato salvo diversa scelta della donna. Il centro va istituito almeno in ogni capoluogo di provincia; nei comuni oltre 30.000 abitanti, e in particolare a Roma Capitale, possono esserne previsti più di uno anche in sedi pubbliche. I centri devono avere numeri telefonici di pubblica utilità attivi 24 ore su 24 e rapporti costanti con pronto soccorso, forze dell’ordine, consultori, servizi socio-sanitari, assistenza legale e alloggiativa e scuole.

Le case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea di secondo livello per donne e figli minori che non sono in pericolo immediato ma non hanno ancora raggiunto la piena autonomia; il trasferimento avviene tramite i centri antiviolenza in raccordo con i servizi sociali. È prevista la compartecipazione alle spese di vitto e utenze.

Albo regionale delle organizzazioni di donne

È istituito un Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza. Possono iscriversi associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale ed enti con sede nel territorio regionale che abbiano finalità coerenti, esperienza specifica e i requisiti ulteriori fissati da un regolamento della Giunta.

Il regolamento deve definire requisiti di esperienza e professionalità, criteri e modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dell’Albo. L’Albo è rilevante anche per la gestione delle strutture antiviolenza e per le convenzioni regionali.

Programmazione triennale degli interventi

La Giunta regionale adotta un piano triennale attuativo degli interventi e delle misure di contrasto alla violenza sulle donne, in coerenza con il Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking e nel rispetto della programmazione socio-economica regionale. Il piano è predisposto sulle proposte della cabina di regia e sui dati dell’Osservatorio regionale.

Il piano:

  • definisce obiettivi in relazione ai bisogni e ai fattori di rischio;
  • stabilisce criteri di coordinamento e integrazione tra politiche sociali, socio-sanitarie, culturali, familiari, educative, formative, del lavoro, della casa e della sicurezza;
  • disciplina la sperimentazione di nuovi interventi e modelli gestionali;
  • individua gli interventi regionali da realizzare nel triennio e ripartisce le risorse.

Sostegno al patrocinio legale

La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti e atti persecutori nelle azioni giudiziarie e nella fase preliminare, compresa la consulenza civilistica o tecnica di parte, contribuendo alle spese legali in ambito penale e civile. Il contributo non è riconoscibile se la donna ha diritto al patrocinio a spese dello Stato.

La Giunta definisce criteri e modalità di concessione e revoca, anche in base alla condizione reddituale. Inoltre la Regione stipula un protocollo con gli ordini degli avvocati del Lazio per predisporre un elenco di avvocati con formazione specifica sulla violenza di genere, che si impegnano ad applicare i parametri forensi minimi. Il protocollo disciplina individuazione, formazione, pubblicizzazione, raccordo con centri antiviolenza e aggiornamento degli elenchi.

Contributo per gli orfani di femminicidio

È previsto un fondo per l’erogazione di un contributo a favore degli orfani di femminicidio residenti nel Lazio, finalizzato a sostenerne crescita e autonomia. Modalità e criteri sono definiti dalla Giunta regionale. Il contributo è cumulabile con altri sostegni regionali o statali aventi medesimo oggetto e finalità, anche se riferiti allo stesso periodo di spesa.

Osservatorio regionale sulle pari opportunità e sulla violenza sulle donne

È istituito presso l’assessorato competente l’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, senza nuovi o maggiori oneri. È composto da rappresentanti istituzionali, delle associazioni del settore, dei datori di lavoro, dei sindacati, dal consigliere di parità e dalla presidente della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. La composizione può essere modificata dalla Giunta.

I componenti durano in carica cinque anni, sono riconfermabili e operano a titolo gratuito. Il funzionamento e il programma annuale delle attività sono disciplinati da regolamento interno approvato a maggioranza assoluta.

Compiti dell’Osservatorio

L’Osservatorio svolge funzioni di analisi, monitoraggio e proposta in materia di pari opportunità e violenza di genere. In particolare:

  • rileva e analizza i dati sull’applicazione delle politiche di pari opportunità e sulla violenza sulle donne e assistita, anche in comparazione con altri contesti;
  • promuove studi, ricerche e collaborazioni;
  • elabora proposte per l’attuazione della pari opportunità e per il contrasto agli stereotipi di genere, con attenzione al gap di competenze, occupazione e carriera delle donne nelle discipline STEM;
  • diffonde la cultura del rispetto e della dignità femminile;
  • monitora gli effetti delle politiche regionali, anche nel lavoro;
  • raccoglie dati sulla parità retributiva nelle imprese operanti nel territorio regionale.

Può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti di ricerca e università.

Clausola valutativa

La Giunta regionale deve riferire annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge. La relazione deve riguardare, in particolare:

  • le attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione svolte, con indicazione degli enti e associazioni coinvolti e delle risorse assegnate;
  • l’andamento del fenomeno della violenza di genere e la capacità delle reti locali di accogliere e sostenere adeguatamente le vittime.

Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 e la legge regionale 14 maggio 2009, n. 16, entrambe relative ai centri antiviolenza e al sostegno delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

Disposizioni finanziarie

Dal 2014 gli oneri sono coperti mediante l’istituzione del “Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità”, alimentato inizialmente con 1.000.000 euro iscritti nel programma 04 della missione 12, nonché con risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, se coerenti con le linee di intervento.

Per l’anno 2014 potevano confluire ulteriori risorse con deliberazione della Giunta. Le risorse del fondo concorrono con quelle già assegnate dagli enti per gli interventi della legge.

Per il contributo agli orfani di femminicidio è previsto uno stanziamento di 300.000 euro per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, tramite riduzione del fondo speciale regionale.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Considerazioni sulla vigenza attuale

Il testo è ancora vigente e disciplinante un settore attuale e operativo, anche se molte previsioni hanno subito aggiornamenti successivi. Non risulta obsoleto, poiché contiene strumenti tuttora utili in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

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