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Sentenza

Sentenza n. 8397/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia e adozione delle più opportune misure cautelari - del provvedimento emesso dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. prot. GSEWEB/P20260126792 del 13.02.2026; - del provvedimento emesso da GSE prot. GSEWEB/P20260070593 del 29.01.2026; - nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto compresi, per quanto possa occorrere e nella misura in cui debbano ritenersi ostativi al riconoscimento in favore della ricorrente dell’incentivo richiesto, le “Regole applicative del D.M.16 febbraio 2016” pubblicate da GSE e lo stesso D.M. 16.2.2016;

Giustizia amministrativa202604509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione agli incentivi del Conto Termico 2.0 per la sostituzione di un impianto di climatizzazione o riscaldamento con generatore alimentato da biomassa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il GSE ha ritenuto non accoglibile l’istanza di ammissione agli incentivi previsti dal d.m. 16 febbraio 2016, relativa a un intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre o fabbricati rurali esistenti con un generatore di calore alimentato da biomassa, di potenza pari a 31,80 kW, sito nel Comune di Todi. Sono stati impugnati anche un precedente provvedimento del GSE e, per quanto occorrente, le regole applicative del Conto Termico 2.0 e il d.m. 16 febbraio 2016. Nel corso del giudizio il GSE ha comunicato di avere accolto l’istanza di riesame presentata dai ricorrenti, annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ammesso l’intervento all’incentivo. I ricorrenti hanno ritenuto integralmente soddisfatto il proprio interesse, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’accoglimento dell’istanza di riesame e il conseguente annullamento in autotutela del diniego avevano assicurato ai ricorrenti la piena soddisfazione del bene della vita perseguito, cioè l’ammissione all’incentivo. La cessazione della materia del contendere presuppone infatti che il provvedimento amministrativo sopravvenuto, autonomamente adottato nel corso del giudizio, realizzi integralmente l’interesse sostanziale dedotto, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della solerte attivazione del GSE e in deroga al criterio della soccombenza virtuale. Tuttavia, il GSE è stato posto a carico dell’obbligo di rifondere ai ricorrenti, se effettivamente versato, il contributo unificato, in quanto parte virtualmente vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    In caso di cessazione della materia del contendere, l’amministrazione deve rifondere alla parte virtualmente vittoriosa il contributo unificato, se effettivamente versato.

  • d.m. 16 febbraio 2016

    Disciplina gli incentivi del Conto Termico 2.0, oggetto dell’istanza di ammissione presentata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo richiede che un provvedimento autonomamente adottato dall’amministrazione nel corso del giudizio realizzi integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, attribuendogli il bene della vita richiesto e rendendo inutile la prosecuzione del processo.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e la contestuale adozione di un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale determinano la cessazione della materia del contendere, non una mera sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha contenuto di accertamento nel merito dell’avvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata.
  • Anche quando le spese processuali sono integralmente compensate per la solerte attivazione dell’amministrazione, il contributo unificato può essere posto a carico dell’amministrazione stessa in favore della parte virtualmente vittoriosa, se effettivamente versato.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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