Cassazione Penale, Sentenza n. 21151/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e ha ripristinato integralmente la pena originaria (4 mesi di arresto ed euro 2.000 di ammenda). Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge perché il giudice del merito non ha tenuto conto della quota di pena già scontata mediante l'attività di pubblica utilità svolta fino al 24 luglio 2019, e quindi avrebbe dovuto computare e sottrarre tale periodo nella determinazione della pena residua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla misura della pena residua da scontare e ha disposto il rinvio al Tribunale di Biella per un nuovo giudizio su quel punto, con l'indicazione di applicare il principio consolidato secondo cui va ripristinata soltanto la pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività di pubblica utilità, secondo i criteri di ragguaglio dell'art. 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 58
L'art. 58 viene interpretato come criterio di ragguaglio per calcolare la quota di pena già scontata mediante la prestazione di lavori di pubblica utilità; in caso di revoca della misura sostitutiva si deve ripristinare solo la pena residua, sottraendo il periodo di positivo svolgimento dell'attività dalla pena complessivamente inflitta.
Massime di principio
- La revoca della misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per inosservanza delle prescrizioni comporta il ripristino della sola pena residua e non della totalità della pena originaria.
- Il periodo di attività di pubblica utilità effettivamente svolto va computato e sottratto dalla pena complessivamente inflitta, impiegando i criteri di ragguaglio stabiliti dall'art. 58 d.lgs. 28/08/2000, n. 274.
- Se il giudice dell'esecuzione non calcola correttamente la pena residua, la decisione è annullabile e la causa può essere rinviata per il corretto computo.
- In situazioni analoghe, il ricorrente deve fornire elementi probatori del periodo di esecuzione positiva; il giudice dovrà valutare tali elementi e procedere al calcolo della residua pena da eseguire.
- La conformità ai principi giurisprudenziali consolidati è obbligatoria: il magistrato di merito deve uniformarsi all'orientamento della Corte di legittimità che richiede la sottrazione del periodo già svolto.
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