Cassazione Civile, Ordinanza n. 39175/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di fondo che chiedeva la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. per asserita interclusione assoluta del proprio fondo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d’appello di Palermo l’aveva accolta, costituendo la servitù sul rilievo che l’eventuale realizzazione di una stradella interna prevista dall’originaria donante avrebbe comunque lasciato il fondo privo di un accesso utile e, quindi, intercluso di fatto fino al completamento di un tratto di strada pubblica non praticabile. Gli eredi del controinteressato hanno impugnato la decisione con tre motivi: con il primo e il terzo hanno dedotto nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione dell’art. 101, commi 1 e 2, c.p.c., lamentando la non integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione dei comproprietari della via Tasman, ritenuta da loro strada privata e non pubblica; con il secondo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., sostenendo che non fosse stata provata la necessità del passaggio coattivo né l’uso conveniente del fondo da parte dell’attrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi sul contraddittorio perché la sentenza impugnata non metteva in discussione la natura pubblica o di uso pubblico della strada, e perché chi deduce la mancata integrazione del contraddittorio deve indicare i litisconsorti pretermessi e dimostrare concretamente la necessità dell’integrazione; nel caso di specie, la censura si fondava su una produzione documentale nuova e comunque non risolutiva. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sull’art. 1051 c.c., osservando che i ricorrenti non avevano adeguatamente localizzato le proprie difese nel giudizio di merito e che la disciplina del passaggio coattivo tutela il fondo assolutamente intercluso, distinto dalle ipotesi di passaggio insufficiente o interclusione parziale, che richiedono un diverso bilanciamento degli interessi. La Corte ha inoltre rilevato un’ulteriore causa d’inammissibilità per la carenza di una compiuta e sintetica esposizione dei fatti nel ricorso ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
La deduzione di nullità per violazione del contraddittorio è inammissibile se il ricorrente non indica i litisconsorti pretermessi e non spiega perché la loro partecipazione sia necessaria.
art. 1051 c.c.
Il passaggio coattivo tutela il fondo assolutamente intercluso; la disciplina è distinta dai casi di interclusione parziale o di passaggio esistente ma insufficiente, nei quali opera un bilanciamento tra interesse allo sfruttamento del fondo e interesse del proprietario del fondo servente.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro formale invocato per la censura di nullità per violazione del contraddittorio.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Lo scrutinio di inammissibilità opera come filtro quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
art. 366 n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sintetica esposizione dei fatti di causa; la riproduzione integrale degli atti processuali è superflua e non soddisfa quel requisito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 334 c.p.c.
La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini della disciplina del ricorso incidentale tardivo.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato per evidenziare la funzione filtro della pronuncia di inammissibilità.
art. 606 c.p.p.
Richiamato in via analogica nel ragionamento sul filtro di inammissibilità.
Massime di principio
- Chi deduce la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio deve indicare specificamente i soggetti pretermessi e dimostrare la concreta necessità della loro partecipazione; una censura meramente assertiva o basata su documenti nuovi non consente l’esame del motivo.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riprodurre integralmente gli atti processuali: occorre una sintetica esposizione dei fatti di causa, funzionale alla comprensione dei motivi.
- La servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. presuppone l’assoluta interclusione del fondo; le ipotesi di interclusione parziale o di passaggio insufficiente seguono una disciplina diversa, fondata sul bilanciamento tra utilità del fondo dominante e aggravio per il fondo servente.
- Il filtro di inammissibilità può operare anche quando la censura ripropone questioni già coperte da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
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