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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-444/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019. — Préfet des Pyrénées-Orientales contro Abdelaziz Arib e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) 2016/399 – Articolo 32 – Ripristino temporaneo, da parte di uno Stato membro, del controllo di frontiera alle proprie frontiere interne – Ingresso irregolare di un cittadino di un paese terzo – Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne – Direttiva 2008/115/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a). — Causa C-444/17

Giurisprudenza europea62017CJ0444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il ripristino temporaneo dei controlli a una frontiera interna Schengen non trasforma quella frontiera in una frontiera esterna ai fini della direttiva rimpatri. Di conseguenza, il cittadino di un paese terzo fermato vicino a tale frontiera e in soggiorno irregolare resta soggetto alle norme e procedure della direttiva 2008/115/CE. La pronuncia esclude quindi che lo Stato membro possa invocare l’eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per applicare una sanzione detentiva per il solo ingresso irregolare prima della chiusura della procedura di rimpatrio.

Ambito di applicazione della direttiva rimpatri in caso di controlli ripristinati a una frontiera interna Schengen e ingresso irregolare di un cittadino di paese terzo.

La questione giuridica

Se l’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, consenta di assimilare una frontiera interna, sulla quale lo Stato membro abbia temporaneamente ripristinato i controlli ai sensi dell’articolo 25 del regolamento, a una frontiera esterna, così da escludere dall’ambito della direttiva il cittadino di un paese terzo fermato in prossimità di tale frontiera; e, in caso affermativo, se ciò permetta di applicare una pena detentiva per il mero ingresso irregolare ai sensi della normativa nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, letto in combinato disposto con l’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399, non consente di sottrarre all’ambito della direttiva un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna, neppure quando lo Stato membro abbia temporaneamente ripristinato i controlli su tale frontiera ai sensi dell’articolo 25 del regolamento per una grave minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza interna. Ne consegue che una normativa nazionale che punisca con pena detentiva il solo ingresso irregolare di tale straniero, prima del completamento della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva, non può essere applicata in tale ipotesi per effetto dell’eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 2 regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 5 regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 13 regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 14 regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 23 regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 25 regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 32 regolamento (UE) 2016/399
  • Allegato V, parte A, punto 2, regolamento (UE) 2016/399
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 2 direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3 direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 4, paragrafo 4, direttiva 2008/115/CE
  • Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)
  • Articolo 26 CAAS
  • Codice de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), articolo L. 621-2
  • Code de procédure pénale, articoli 53, 62-2 e 78-2

Rinvio pregiudiziale su controlli alle frontiere interne e direttiva rimpatri

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in materia di immigrazione irregolare e controlli Schengen. Il caso concerne un cittadino marocchino fermato nelle immediate vicinanze della frontiera franco-spagnola, dopo il temporaneo ripristino dei controlli alla frontiera interna da parte della Francia.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Abdelaziz Arib era stato controllato il 15 giugno 2016 nella zona di frontiera tra Francia e Spagna, mentre viaggiava su un autopullman proveniente dal Marocco. Era sospettato di ingresso irregolare nel territorio francese ai sensi dell’articolo L. 621-2 del Ceseda ed era stato sottoposto a fermo di polizia; il giorno successivo era stato destinatario di un obbligo di lasciare il territorio francese e di un provvedimento di trattenimento amministrativo. Il giudice francese di primo grado aveva annullato il fermo e gli atti conseguenti, ritenendo applicabile la direttiva 2008/115/CE e incompatibile con essa la reclusione per il mero ingresso irregolare. Il prefetto aveva proposto ricorso per cassazione.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), soprattutto gli articoli 2, 13, 14, 23, 25 e 32;
  • la direttiva 2008/115/CE, in particolare gli articoli 2, paragrafo 2, lettera a), e 4, paragrafo 4;
  • la CAAS, in particolare l’articolo 26;
  • il diritto francese, in particolare l’articolo L. 621-2 del Ceseda.

La Corte richiama anche la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Affum (C‑47/15), sulla portata della direttiva rimpatri in caso di ingresso irregolare.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 32 del regolamento 2016/399 comporti l’equiparazione della frontiera interna, una volta ripristinati i controlli, a una frontiera esterna quando un cittadino di paese terzo privo del diritto d’ingresso la attraversi;
  • se, in tale contesto, possa applicarsi l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, che consente agli Stati membri di non applicare la direttiva a determinate categorie di stranieri intercettati alla frontiera esterna;
  • in caso positivo, se la normativa francese che punisce con pena detentiva l’ingresso irregolare sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dalla nozione di soggiorno irregolare di cui all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115/CE e dal considerando 5: un cittadino di paese terzo che, dopo un ingresso irregolare, si trovi nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza rientra, in linea di principio, nell’ambito della direttiva.

La Corte chiarisce poi che l’eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di stretta interpretazione e si riferisce solo a due ipotesi:

  • il respingimento alla frontiera esterna ai sensi dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen;
  • il fermo o la scoperta in occasione dell’attraversamento irregolare di una frontiera esterna, con uno stretto nesso temporale e spaziale rispetto a tale attraversamento.

Secondo la Corte, il ripristino temporaneo dei controlli a una frontiera interna ai sensi dell’articolo 25 del regolamento 2016/399 non muta la natura di quella frontiera, che resta una frontiera interna e non diventa una frontiera esterna. L’articolo 32 del regolamento dispone solo che, in caso di ripristino dei controlli interni, si applicano mutatis mutandis alcune disposizioni del titolo II del regolamento, ma non estende a tali situazioni l’eccezione prevista dalla direttiva rimpatri per le frontiere esterne.

La Corte osserva inoltre che la finalità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è consentire procedure di rimpatrio semplificate nelle situazioni tipiche di frontiera esterna, per facilitare un allontanamento rapido del cittadino di paese terzo scoperto mentre attraversa quella frontiera. Questa logica non si applica, invece, alla frontiera interna anche se soggetta a controlli temporaneamente ripristinati.

Viene anche escluso che gli obblighi gravanti sui vettori possano cambiare il risultato: tali obblighi operano quando il cittadino di paese terzo è respinto alla frontiera, non quando è fermato dopo averla già attraversata irregolarmente.

Infine, la Corte ribadisce che la direttiva 2008/115/CE non impedisce agli Stati membri di sanzionare penalmente condotte diverse dal solo ingresso irregolare, ma nel caso di specie il fermo e la pena detentiva erano fondati proprio sul mero ingresso irregolare, prima della conclusione della procedura di rimpatrio.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con l’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399, non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e in soggiorno irregolare, anche se lo Stato membro ha temporaneamente ripristinato i controlli su tale frontiera ai sensi dell’articolo 25 del regolamento per una grave minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza interna.

Poiché la risposta alle prime due questioni è negativa, la terza questione non viene esaminata.

Principio affermato

Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne Schengen non consente di trattare tali frontiere come frontiere esterne ai fini dell’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rimpatri; il cittadino di paese terzo fermato in prossimità della frontiera interna resta quindi soggetto alla direttiva 2008/115/CE e alle sue garanzie procedurali.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionerimpatrio dei cittadini di paesi terzicontrolli alle frontiere schengensoggiorno irregolarediritto penale dell’immigrazione

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