Tribunale, Sentenza T-310/16
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2019. — Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina – Articolo 11, paragrafi 4 e 5, e articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 11, paragrafi 4 e 5, e articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036] – Diniego di riconoscimento dello status di nuovo produttore-esportatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 – Campionamento – Esame individuale – Riservatezza. — Causa T-310/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Foshan Lihua contro la decisione della Commissione che le aveva negato il trattamento riservato ai nuovi produttori-esportatori in un caso antidumping sulle piastrelle di ceramica cinesi. La Corte conferma che, in presenza di campionamento nell’inchiesta iniziale, non si applica l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, ma la procedura speciale prevista dal regolamento istitutivo del dazio. Respinti anche i motivi su non discriminazione, diritti della difesa, errore manifesto e violazione dell’accordo antidumping, il dazio del 69,7% resta applicabile.
Diniego della Commissione di riconoscere a un produttore cinese di piastrelle di ceramica lo status di nuovo produttore-esportatore e conseguente conferma del dazio antidumping del 69,7%
La questione giuridica
Se la Commissione, nel respingere la domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori-esportatori presentata da un produttore cinese, abbia violato l’articolo 11, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 17 del regolamento di base, il principio di non discriminazione, i diritti della difesa e il diritto di essere sentiti, nonché se abbia commesso errori manifesti di valutazione o sviamento di potere, anche alla luce dell’accordo antidumping OMC e dell’asserita necessità di un esame individuale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, quando le misure antidumping originarie sono state adottate con il ricorso al campionamento, il nuovo produttore-esportatore non può invocare l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per ottenere un riesame con pubblicazione dell’avviso e partecipazione generalizzata delle parti interessate: si applica invece la procedura speciale prevista dal regolamento istitutivo della misura, che non comporta né esame individuale né estensione automatica del regime dell’articolo 11, paragrafo 4. In tale contesto, l’articolo 9.5 dell’accordo antidumping non ha effetto diretto nell’ordinamento dell’Unione, e non sussiste discriminazione rispetto alle procedure relative ad altri operatori o ad altri tipi di riesame. La Commissione può respingere la domanda quando le informazioni fornite siano incomplete o contraddittorie e l’onere di dimostrare cumulativamente le condizioni per lo status di nuovo produttore-esportatore grava interamente sul richiedente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 6.1 dell’accordo antidumping
- Articolo 6.10.2 dell’accordo antidumping
- Articolo 9.5 dell’accordo antidumping
- Articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179
- Regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego del trattamento riservato ai nuovi produttori-esportatori nel settore delle piastrelle di ceramica
La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto da un produttore cinese avverso la decisione della Commissione che respingeva la sua domanda di riconoscimento come nuovo produttore-esportatore ai fini di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina. Il Tribunale affronta il rapporto tra la disciplina generale dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping e la clausola speciale contenuta nel regolamento istitutivo della misura, adottata in un contesto in cui l’inchiesta originaria era stata condotta con campionamento.
Fatti e procedimento amministrativo
La Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, produttrice di piastrelle di ceramica, era assoggettata al dazio del 69,7% previsto dal regolamento di esecuzione n. 917/2011, poiché non aveva partecipato all’inchiesta iniziale. Essa ha chiesto dapprima un riesame intermedio e, in subordine, il riconoscimento dello status di nuovo produttore-esportatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento definitivo. La Commissione ha svolto una serie di richieste di chiarimenti, ha ricevuto osservazioni riservate e non riservate, ha tenuto un’audizione e ha infine concluso che la ricorrente non aveva dimostrato né l’assenza di esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale né l’assenza di collegamenti con produttori/esportatori soggetti alle misure.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento di base (all’epoca regolamento n. 1225/2009; poi regolamento 2016/1036), sul riesame per i nuovi produttori-esportatori;
- l’articolo 17 del regolamento di base sul campionamento;
- l’articolo 9, paragrafo 5, e l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, relativi rispettivamente al trattamento dei nuovi esportatori e ai dazi individuali/medi per i soggetti inclusi o esclusi dal campione;
- l’articolo 3 del regolamento di esecuzione n. 917/2011, che disciplina in modo speciale il riconoscimento dei nuovi produttori-esportatori nel caso di campionamento;
- gli articoli 6.1, 6.10.2 e 9.5 dell’accordo antidumping OMC;
- l’articolo 296 TFUE sul dovere di motivazione.
Primo motivo: rapporti tra articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e articolo 3 del regolamento definitivo
La ricorrente sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto applicare l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, con conseguente apertura formale del riesame, pubblicazione dell’avviso e coinvolgimento di tutte le parti interessate, incluse le autorità cinesi. Il Tribunale respinge questa tesi: l’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, esclude l’applicazione di tale disposizione quando il dazio originario è stato istituito sulla base dell’articolo 9, paragrafo 6, cioè quando è stato utilizzato il campionamento.
Il Tribunale afferma inoltre che l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, che estende alle procedure di riesame talune regole procedurali delle inchieste, non si applica a un’inchiesta fondata sull’articolo 3 del regolamento definitivo. La procedura speciale prevista da tale articolo non richiede la pubblicazione di un avviso di apertura né la notifica alle altre parti interessate. Il Tribunale considera tale scelta coerente con la finalità più limitata dell’inchiesta, volta soltanto a verificare se il richiedente sia effettivamente un nuovo produttore-esportatore.
Effetto dell’accordo antidumping e assenza di effetto diretto dell’articolo 9.5
La ricorrente invocava anche l’articolo 9.5 dell’accordo antidumping, sostenendo che esso dovesse applicarsi direttamente. Il Tribunale respinge l’argomento richiamando la sentenza Commissione/Rusal Armenal: il legislatore dell’Unione, con l’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, ha seguito un approccio proprio dell’ordinamento UE e non ha inteso dare attuazione specifica all’obbligo OMC. Ne consegue che l’articolo 9.5 non ha effetto diretto nel diritto dell’Unione.
Esame individuale e articolo 17 del regolamento di base
Il Tribunale chiarisce che l’articolo 17, paragrafo 3, sul campionamento e l’esame individuale dei produttori-esportatori non è la base pertinente nel caso di specie. La disciplina speciale dell’articolo 11, paragrafo 4, prevale e, quando è stato usato il campionamento, il nuovo produttore-esportatore può al più ottenere l’aliquota applicabile ai collaboranti non inclusi nel campione, non un margine individuale. La mancata concessione dell’esame individuale non costituisce dunque errore di diritto.
Secondo motivo: violazione del principio di non discriminazione
La ricorrente paragonava la propria situazione a quella di un esportatore coreano coinvolto in un diverso procedimento di esenzione. Il Tribunale esclude la comparabilità delle situazioni: nel procedimento richiamato si trattava di una domanda di esenzione da dazi estesi per elusione, disciplinata dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, con una portata più ampia e con ulteriori requisiti, inclusa la prova dell’assenza di elusione. Inoltre, quel procedimento non si era concluso con una concessione immediata dell’esenzione, ma solo con l’apertura dell’inchiesta.
Neppure le differenze in materia di pubblicità dell’inchiesta, sospensione dei dazi durante l’esame o durata del procedimento integrano discriminazione, poiché derivano dalla diversa base giuridica e dalla diversa struttura delle due procedure. Il Tribunale osserva anche che il ricorso al campionamento è una scelta espressamente prevista dal regolamento di base e che la ricorrente non ha sollevato un’eccezione di illegittimità dell’articolo 17.
Terzo motivo: errore manifesto di valutazione dei fatti
Il Tribunale esamina separatamente i rilievi relativi alla seconda condizione dello status di nuovo produttore-esportatore (assenza di collegamenti) e quelli relativi alla prima condizione (assenza di esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale).
Quanto ai collegamenti societari, il Tribunale ritiene che la Commissione fosse legittimata a considerare incomplete e contraddittorie le informazioni fornite sulla struttura del gruppo. La ricorrente aveva omesso, in una prima fase, l’esistenza di due società collegate emerse solo a seguito di richieste di chiarimenti; inoltre, non aveva fornito prove adeguate su date di costituzione, attività e partecipazioni di tali società, in particolare della società di investimento di Hong Kong. Pertanto, non è dimostrato alcun errore manifesto.
Quanto alle esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale, il Tribunale conferma che la Commissione poteva valorizzare le lacune nei registri di vendita, l’assenza di nomi dei clienti per il 2009, l’incompletezza dei documenti e le incongruenze rispetto ad altre informazioni disponibili. La ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare in modo affidabile che nessuna esportazione nell’Unione fosse avvenuta direttamente o indirettamente.
Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa
La ricorrente lamentava di non essere stata messa in condizione di commentare alcune informazioni, in particolare quelle relative a una società/filiale di Shiwan e a materiale proveniente dall’industria dell’Unione. Il Tribunale ricorda che il diritto di essere sentiti impone di consentire all’interessato di esporre utilmente il proprio punto di vista prima della decisione, ma la parte che invoca una violazione procedurale deve dimostrare che, in assenza dell’irregolarità, il contenuto della decisione avrebbe potuto essere diverso.
Nel caso di specie, la doglianza sui dati della filiale di Shiwan è ritenuta fondata solo in parte sul piano procedurale, ma inoperante: la conclusione negativa della Commissione sulla seconda condizione derivava soprattutto dalle carenze già accertate nelle informazioni societarie fornite dalla ricorrente. Quanto al materiale presentato dalla Cerame-Unie, il Tribunale considera la censura irricevibile perché nuova in replica e, comunque, infondata, poiché la ricorrente era stata informata dell’esistenza di osservazioni dell’industria dell’Unione e avrebbe potuto chiederne la comunicazione.
Quinto motivo: sviamento di potere ed errore di diritto
La ricorrente contestava l’uso, da parte della Commissione, di dati relativi a capacità produttiva, produzione, vendite e informazioni successive al periodo dell’inchiesta iniziale. Il Tribunale respinge il motivo: non vi è alcun indizio che la Commissione abbia agito per fini diversi da quelli dichiarati. Inoltre, i dati successivi e quelli relativi ad altre attività del gruppo possono servire a verificare la credibilità e la coerenza delle informazioni fornite sul periodo rilevante.
Sesto motivo: manifesto errore di diritto e onere della prova
Il Tribunale ribadisce che né l’articolo 3 del regolamento definitivo né l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base richiedono al richiedente di fornire soltanto una prova prima facie: spetta al richiedente dimostrare in modo pieno che tutte le condizioni sono soddisfatte. Non è la Commissione a dover provare l’esistenza di esportazioni o di collegamenti; essa deve soltanto verificare, con i mezzi a sua disposizione, se gli elementi forniti siano sufficienti.
La formula utilizzata dalla Commissione, secondo cui "non si può escludere" l’esistenza di esportazioni o di collegamenti, è dunque coerente con la ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale esclude altresì qualsiasi violazione del potere discrezionale della Commissione.
Settimo motivo: violazione del diritto di essere sentiti e motivazione fondata su ipotesi
La ricorrente sosteneva che la Commissione avesse ignorato le sue osservazioni relative ai dati di produzione, ai ritardi contabili, al certificato CE e alle vendite all’esportazione. Il Tribunale osserva che la riproduzione, nella decisione finale, di alcuni passaggi del documento di informazione generale non prova la mancata considerazione delle osservazioni: indica piuttosto che la Commissione non ne è stata convinta.
Il Tribunale respinge nel merito le censure puntuali. La Commissione aveva indicato le proprie fonti, l’incompletezza dei dati era rimasta irrisolta, gli argomenti sulla contabilità cinese e sugli slittamenti temporali non erano dimostrati, e il certificato CE costituiva comunque un elemento coerente con l’intento di esportare nell’Unione. Tali considerazioni erano solo in parte decisive, ma il nucleo della decisione poggiava già sulle carenze probatorie relative alle condizioni essenziali dello status richiesto.
Ottavo motivo: violazione dell’articolo 9.5 dell’accordo antidumping
La censura finale è dichiarata inconferente: il Tribunale rileva che la decisione impugnata riconosceva già che la ricorrente era un produttore-esportatore e che aveva esportato dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Di conseguenza, anche ove vi fosse stata una non conformità della terza condizione rispetto all’articolo 9.5 dell’accordo antidumping, ciò non avrebbe migliorato la posizione giuridica della ricorrente.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd è condannata alle spese della Commissione oltre alle proprie; la Cerame-Unie AISBL sopporta le proprie spese.
Principio finale
In materia di nuovi produttori-esportatori, quando la misura antidumping originaria è stata istituita con campionamento, il richiedente non può ottenere l’applicazione della procedura ordinaria di riesame prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, né invocare in modo diretto l’articolo 9.5 dell’accordo antidumping per ottenere un trattamento più favorevole. La prova delle condizioni per lo status di nuovo produttore-esportatore resta integralmente a carico dell’operatore, e la Commissione può respingere la domanda se le informazioni fornite risultano incomplete, contraddittorie o non verificabili.
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