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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-98/16

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 19 marzo 2019. — Repubblica italiana e a. contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche in favore di uno dei suoi membri – Autorizzazione dell’intervento da parte della banca centrale dello Stato membro – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Nozione di aiuto di Stato – Imputabilità allo Stato – Risorse statali. — Cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16

Giurisprudenza europea62016TJ0098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva qualificato come aiuto di Stato l'intervento del FITD a favore di Tercas. Ritiene non dimostrati né l'imputabilità delle misure allo Stato italiano né il carattere di risorse statali dei fondi impiegati, che restavano privati e sotto il controllo del consorzio. L'autorizzazione della Banca d'Italia è considerata un controllo prudenziale di conformità, non un indice di decisione statale sull'aiuto. La Commissione è condannata alle spese.

Aiuti di Stato: annullamento della decisione Commissione su Tercas per mancata prova dell'imputabilità allo Stato e dell'uso di risorse statali nell'intervento del FITD

La questione giuridica

Se l'intervento del FITD a favore di Tercas, autorizzato dalla Banca d'Italia, costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare se fosse imputabile allo Stato italiano e finanziato mediante risorse statali; conseguentemente, se la Commissione avesse potuto qualificarlo come aiuto illegittimo e incompatibile e disporne il recupero.

Principio di diritto

Un intervento disposto da un consorzio bancario di diritto privato, finanziato con contributi privati dei membri e adottato in autonomia dagli organi del consorzio, non può essere qualificato come aiuto di Stato solo perché autorizzato dalla banca centrale nazionale nell'ambito della vigilanza prudenziale o perché inserito in un contesto regolato dal diritto bancario. La Commissione deve dimostrare, con elementi giuridicamente sufficienti, sia un effettivo coinvolgimento delle autorità pubbliche nell'adozione della misura sia il controllo pubblico sulle risorse utilizzate; in mancanza di tale prova, non ricorrono le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e la decisione di incompatibilità e recupero va annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 127, paragrafo 5, TFUE
  • Direttiva 94/19/CE
  • Direttiva 2006/111/CE
  • Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario)
  • Regolamento di procedura del Tribunale

Aiuti di Stato e intervento del FITD a favore di Tercas

La sentenza riguarda tre ricorsi diretti di annullamento proposti dalla Repubblica italiana, da Banca Popolare di Bari e dal FITD contro la decisione della Commissione che aveva qualificato l'intervento del FITD a favore di Tercas come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno. Il Tribunale esamina in particolare se l'intervento, approvato dalla Banca d'Italia, fosse imputabile allo Stato e finanziato mediante risorse statali.

Fatti essenziali

Tercas, banca privata operante in Abruzzo, fu posta in amministrazione straordinaria nel 2012. Il FITD, consorzio privato tra banche istituito su base volontaria, disponeva nello statuto della possibilità di intervenire a favore di un membro in difficoltà, purché vi fossero prospettive di risanamento e l'intervento risultasse meno oneroso rispetto al rimborso dei depositi in caso di liquidazione.

Nel 2013 il FITD aveva già deliberato un primo intervento, autorizzato dalla Banca d'Italia ma poi sospeso. Nel 2014, dopo ulteriori valutazioni economiche, il FITD deliberò un nuovo intervento in tre misure: contributo di EUR 265 milioni per coprire il deficit patrimoniale, garanzia di EUR 35 milioni sul rischio di credito e garanzia di EUR 30 milioni per i costi fiscali della prima misura. La Banca d'Italia autorizzò l'intervento il 7 luglio 2014.

Procedimento amministrativo e decisione della Commissione

La Commissione avviò il procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE nel febbraio 2015 e, con la decisione impugnata del 23 dicembre 2015, stabilì che le misure costituivano un aiuto di Stato concesso dall'Italia a Tercas, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Ordinò quindi il recupero dell'aiuto presso il beneficiario.

Ricevibilità del ricorso del FITD

La Commissione aveva dubbi sulla legittimazione del FITD, sostenendo che esso fosse un mero intermediario attraverso cui lo Stato aveva concesso l'aiuto. Il Tribunale respinge tale tesi: il FITD, come persona giuridica di diritto privato, è direttamente e individualmente interessato dalla decisione, poiché la decisione gli impedisce di esercitare come intende le proprie competenze e incide direttamente sulla sua sfera giuridica, anche in relazione agli interventi futuri.

Quadro giuridico sull'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Il Tribunale ricorda che un aiuto di Stato richiede quattro condizioni cumulative: intervento dello Stato o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi, vantaggio selettivo e falsamento della concorrenza. Nel caso di specie il contenzioso riguarda soprattutto la prima condizione, composta da due elementi distinti ma cumulativi: imputabilità allo Stato e impiego di risorse statali.

La Corte e il Tribunale richiedono, quando la misura è adottata da un ente privato dotato di autonomia, una prova particolarmente rigorosa del coinvolgimento delle autorità pubbliche, per evitare sia una sotto-inclusione sia una sovra-inclusione di misure nel perimetro degli aiuti di Stato.

Imputabilità allo Stato: esclusione del coinvolgimento effettivo delle autorità pubbliche

Il Tribunale respinge la tesi della Commissione secondo cui il FITD agirebbe in esecuzione di un mandato pubblico di tutela dei depositanti. Osserva che il mandato pubblico previsto dal Testo unico bancario riguarda solo il rimborso dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa, entro il limite di EUR 100000 per depositante. Gli interventi di sostegno previsti dallo statuto del FITD non sono imposti dalla legge, ma derivano da una scelta autonoma delle banche consorziate.

Anche l'autorizzazione della Banca d'Italia non è ritenuta sufficiente a dimostrare l'imputabilità. Si tratta infatti di un controllo di conformità prudenziale, esercitato nell'ambito delle funzioni di vigilanza, che non sostituisce la decisione del FITD né obbliga il consorzio a intervenire. Il fatto che la Banca d'Italia abbia partecipato alle riunioni come osservatore, senza diritto di voto, è parimenti insufficiente. Le affermazioni della Commissione circa una sua influenza sulle riunioni o sui negoziati vengono qualificate come mere supposizioni non supportate dal fascicolo.

Analogamente, la richiesta di intervento presentata dal commissario straordinario di Tercas non è considerata espressione di istruzioni della Banca d'Italia, ma conseguenza di una proposta privata avanzata da BPB. Il Tribunale conclude quindi che la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente il coinvolgimento delle autorità italiane nell'adozione dell'intervento.

Risorse statali: natura privata dei fondi impiegati

Il Tribunale esamina separatamente il secondo profilo della prima condizione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ossia la presenza di risorse statali. Ricorda che rientrano nella nozione anche risorse non appartenenti stabilmente al bilancio pubblico, purché restino sotto controllo pubblico e a disposizione delle autorità.

Nel caso del FITD, però, i fondi utilizzati per l'intervento provenivano dai contributi delle banche consorziate e avevano natura privata. L'obbligo contributivo discendeva dallo statuto del consorzio, non da una legge o da un atto amministrativo. Inoltre, il FITD decideva autonomamente sia se intervenire sia l'entità e le condizioni dell'intervento, verificando che esso fosse meno oneroso del rimborso dei depositi in caso di liquidazione.

La Banca d'Italia non controllava le risorse in modo tale da poterle indirizzare a finalità pubbliche: la sua autorizzazione si inseriva in una vigilanza prudenziale generale e non comportava un potere di gestione o disposizione sulle somme del consorzio. Il Tribunale rileva anche che l'intervento era stato deliberato all'unanimità dagli organi del FITD e che l'eventuale obbligatorietà dei contributi per i membri discendeva da decisioni privatistiche dei consorziati, non da imposizioni pubbliche.

Esito del giudizio

Poiché la Commissione non ha provato né l'imputabilità allo Stato né il finanziamento mediante risorse statali, viene meno la prima condizione necessaria per qualificare la misura come aiuto di Stato. Il Tribunale accoglie quindi i motivi fondati su questi profili e annulla la decisione impugnata senza esaminare gli altri motivi sollevati dai ricorrenti.

Spese

La Commissione, risultata soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dei ricorrenti e dell'interveniente Banca d'Italia.

Principio affermato

Quando un intervento a favore di una banca in difficoltà è deciso da un consorzio privato con fondi privati dei membri e nell'ambito della sua autonomia statutaria, la Commissione non può qualificare automaticamente la misura come aiuto di Stato sulla base della sola autorizzazione prudenziale della banca centrale nazionale o del contesto regolatorio bancario. È necessario dimostrare concretamente che lo Stato ha esercitato un controllo effettivo sulla decisione e sulle risorse impiegate; in mancanza, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non si applica.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statobanche e sistemi di garanzia dei depositiimputabilità allo statorisorse statalirecupero di aiuti

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