Corte di giustizia, Sentenza C-297/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019. — Bashar Ibrahim e a. contro Bundesrepublik Deutschland e Bundesrepublik Deutschland contro Taus Magamadov. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Rigetto da parte delle autorità di uno Stato membro di una domanda di asilo in quanto inammissibile per la precedente concessione di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro – Articolo 52 – Ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva – Articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Carenze sistemiche nella procedura di asilo in tale altro Stato membro – Rigetto sistematico delle domande d’asilo – Rischio effettivo e acclarato di subire un trattamento inumano o degradante – Condizioni di vita dei beneficiari di una protezione sussidiaria in quest’ultimo Stato. — Cause riunite C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ambito temporale di applicazione del nuovo motivo di inammissibilità introdotto dalla direttiva procedure per i casi in cui il richiedente abbia già ottenuto protezione internazionale in un altro Stato membro. Ha inoltre stabilito che, in tali ipotesi, lo Stato adito può respingere la domanda come inammissibile senza dover prima ricorrere alle procedure di presa o ripresa in carico del sistema Dublino. Restano tuttavia fermi i limiti imposti dall’articolo 4 della Carta e dal principio di tutela effettiva dello status di rifugiato: se nello Stato membro di precedente protezione vi è un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, o un rigetto sistematico delle domande di asilo senza esame effettivo, l’inammissibilità non può operare.
Domande di asilo presentate in uno Stato membro da soggetti già beneficiari di protezione sussidiaria in un altro Stato membro: ammissibilità, applicazione temporale della direttiva 2013/32 e limiti derivanti dalla Carta.
La questione giuridica
Se l’articolo 52, primo comma, della direttiva 2013/32/UE consenta l’applicazione immediata del nuovo motivo di inammissibilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 ma non ancora decise definitivamente; se gli Stati membri possano scegliere tra meccanismo Dublino e inammissibilità ex articolo 33; e se tale inammissibilità sia esclusa quando, nello Stato membro che ha concesso la protezione sussidiaria, vi siano carenze tali da esporre il richiedente a un rischio di trattamento inumano o degradante o a un rigetto sistematico, senza esame effettivo, della domanda di status di rifugiato.
Principio di diritto
L’articolo 52, primo comma, della direttiva 2013/32/UE consente agli Stati membri di applicare immediatamente il nuovo motivo di inammissibilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), alle domande di protezione internazionale pendenti, presentate prima del 20 luglio 2015, ma non ancora decise in via definitiva; tale applicazione non è però ammessa quando la domanda e la richiesta di ripresa in carico ricadono ancora integralmente nel regime del regolamento Dublino II. Inoltre, in presenza di una precedente protezione sussidiaria riconosciuta da un altro Stato membro, lo Stato adito può dichiarare inammissibile la nuova domanda senza attivare prioritariamente il meccanismo Dublino, salvo che il richiedente dimostri un rischio effettivo di trattamento contrario all’articolo 4 della Carta nello Stato membro di prima protezione, o che in quello Stato la procedura conduca a un rigetto sistematico e privo di esame effettivo delle domande di rifugio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3 CEDU
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: articoli 1, 4, 18, 47, 51, 52, paragrafo 3
- Direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2011/95/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Regolamento (CE) n. 343/2003
- Direttiva 2005/85/CE
- Asylgesetz (diritto nazionale tedesco)
Domande di asilo di richiedenti già titolari di protezione sussidiaria in un altro Stato membro
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht tedesco in cause riunite relative a cittadini palestinesi apolidi provenienti dalla Siria e a un cittadino russo di origine cecena, tutti già beneficiari di protezione sussidiaria in Bulgaria o Polonia e successivamente richiedenti asilo in Germania. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo, il regolamento Dublino III e la Carta dei diritti fondamentali, soprattutto con riguardo all’inammissibilità della nuova domanda e ai limiti derivanti dalle condizioni di accoglienza e dalla qualità della procedura nello Stato membro che ha già concesso protezione.
Fatti e procedimenti principali
Nei procedimenti C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17 i ricorrenti avevano ottenuto protezione sussidiaria in Bulgaria e avevano poi presentato nuove domande di asilo in Germania. L’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati aveva respinto le domande senza esame nel merito; i giudici nazionali avevano successivamente affrontato il problema della base giuridica applicabile, della rilevanza del regolamento Dublino e dell’ammissibilità della domanda alla luce del nuovo articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32.
Nella causa C‑438/17 il sig. Magamadov aveva ottenuto protezione sussidiaria in Polonia e aveva presentato domanda d’asilo in Germania nel 2012. Anche qui l’amministrazione tedesca aveva negato il riconoscimento senza esame nel merito, qualificando la domanda come inammissibile. Il Bundesverwaltungsgericht ha quindi sottoposto alla Corte quesiti su applicazione temporale della direttiva procedure, rapporto con Dublino II e Dublino III, e limiti connessi ai diritti fondamentali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, che consente di dichiarare inammissibile una domanda quando un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;
- l’articolo 52, primo comma, della stessa direttiva, relativo all’applicazione temporale delle disposizioni di recepimento;
- gli articoli 4 e 18 della Carta, nonché l’articolo 52, paragrafo 3, Carta;
- la direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli 4 e 13, sui criteri di esame individuale e sul riconoscimento dello status di rifugiato;
- il regolamento (UE) n. 604/2013 e l’articolo 49, che delimita l’applicazione temporale rispetto al regolamento (CE) n. 343/2003;
- la direttiva 2005/85/CE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2013/32/UE.
Prima questione: applicazione temporale del nuovo motivo di inammissibilità
La Corte osserva che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 ha ampliato la precedente disciplina della direttiva 2005/85, che consentiva l’inammissibilità solo quando un altro Stato membro avesse concesso lo status di rifugiato. I lavori preparatori mostrano che il legislatore dell’Unione ha inteso permettere agli Stati membri di applicare immediatamente le proprie disposizioni di recepimento anche alle domande presentate prima del 20 luglio 2015, purché non ancora definite in via definitiva.
La Corte precisa tuttavia che tale facoltà incontra un limite quando la domanda e la richiesta di ripresa in carico sono entrambe anteriori all’entrata in vigore della direttiva 2013/32 e ricadono ancora interamente nel regime del regolamento Dublino II. In quel caso il nuovo motivo di inammissibilità non può essere utilizzato.
Seconda questione: rapporto tra inammissibilità e meccanismo Dublino
La Corte interpreta l’articolo 33 della direttiva procedure nel senso che, nelle ipotesi espressamente previste dal paragrafo 2, gli Stati membri possono respingere la domanda come inammissibile senza dover prima ricorrere alle procedure di presa o ripresa in carico previste dal regolamento Dublino III. La logica della disposizione è di economia procedurale: il legislatore ha voluto offrire una via autonoma e più rapida quando un altro Stato membro abbia già riconosciuto una forma di protezione internazionale.
Nel caso specifico, quando il richiedente ha già ottenuto protezione sussidiaria in un altro Stato membro, non sussiste un obbligo di attivare il meccanismo Dublino prima di dichiarare l’inammissibilità della nuova domanda.
Terza e quarta questione: limiti derivanti dall’articolo 4 della Carta e dalle condizioni di vita nello Stato di precedente protezione
La Corte ribadisce che il sistema comune europeo di asilo si fonda sulla fiducia reciproca tra Stati membri, ma questa presunzione può essere superata in circostanze eccezionali. Il giudice nazionale deve verificare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, se nello Stato che ha già concesso la protezione sussidiaria il richiedente correrebbe un rischio serio di subire trattamenti contrari all’articolo 4 della Carta.
La soglia richiesta è molto elevata: occorre una situazione di estrema deprivazione materiale, tale da impedire alla persona di soddisfare i bisogni essenziali di vita, come nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, mettendo a rischio la salute fisica o psichica o degradando la dignità umana. La mera precarietà o il fatto che le condizioni di vita siano migliori nello Stato di nuova domanda non bastano.
La Corte chiarisce inoltre che eventuali violazioni delle disposizioni del capo VII della direttiva 2011/95/UE che non raggiungano la soglia dell’articolo 4 della Carta non impediscono, di per sé, l’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a).
Carenze sistemiche nella procedura di asilo e rigetto sistematico dello status di rifugiato
Quanto all’ipotesi di carenze della procedura di asilo nello Stato membro che ha già concesso protezione sussidiaria, la Corte afferma che se tale Stato rifiuta sistematicamente, senza esame effettivo, di riconoscere lo status di rifugiato a chi soddisfa i requisiti della direttiva 2011/95/UE, il trattamento non è conforme all’articolo 18 della Carta. Tuttavia, anche in tale situazione, gli altri Stati membri possono respingere la nuova domanda come inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), in forza del principio di fiducia reciproca; spetta allora allo Stato che ha concesso la protezione sussidiaria riaprire o proseguire la procedura volta all’ottenimento dello status di rifugiato.
Decisione
La Corte conclude che:
- l’articolo 52, primo comma, della direttiva 2013/32 consente l’applicazione immediata della norma nazionale di recepimento dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), alle domande pendenti e presentate prima del 20 luglio 2015, ma non quando la situazione resta integralmente soggetta al regolamento Dublino II;
- l’articolo 33 della direttiva 2013/32 consente di dichiarare inammissibile la nuova domanda senza prioritaria applicazione delle procedure Dublino;
- l’inammissibilità non opera se il richiedente sarebbe esposto, nello Stato membro di precedente protezione, a un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta;
- il semplice fatto che nello Stato membro di precedente protezione i beneficiari di protezione sussidiaria ricevano prestazioni più scarse o nessuna prestazione di sussistenza non è sufficiente, salvo che ciò determini estrema deprivazione materiale;
- la presenza di un rigetto sistematico, senza esame effettivo, delle domande di status di rifugiato non impedisce agli altri Stati membri di utilizzare la clausola di inammissibilità, ma impone allo Stato di prima protezione di riattivare la procedura pertinente.
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